ABRUZZO 2015 RMBS S.R.L.

societa' a responsabilita' limitata con socio unico


costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/99

Sede legale: via Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso n. 04748180264
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04748180264

(GU Parte Seconda n.88 del 1-8-2015)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130  del  30  aprile
1999 (la "Legge sulla  Cartolarizzazione")  e  dell'articolo  58  del
D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico  Bancario"),
unitamente alla informativa ai sensi  dell'articolo  13  del  D.  Lgs
196/2003  (il   "Codice   della   Privacy")   e   del   provvedimento
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personale  del  18
                            gennaio 2007 
 

  Abruzzo 2015 RMBS S.r.l (la "Societa'") comunica  che  in  data  27
luglio 2015 ha concluso con Banca Tercas S.p.A. ("Banca  Tercas")  un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e  per  gli  effetti  della  Legge  sulla  Cartolarizzazione  e
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di  Cessione
Tercas"). 
  In  virtu'  del  Contratto  di  Cessione  Tercas,  la  Societa'  ha
acquistato pro soluto da Banca Tercas, con  effetti  economici  dalle
ore 00:00:01 del 21 luglio 2015 (la "Data  di  Godimento"),  tutti  i
crediti per capitale residuo, nonche' gli interessi maturati  a  tale
data (compresi  gli  interessi,  diversi  dagli  interessi  di  mora,
maturati ma non ancora scaduti a  tale  data)  e  gli  interessi  che
matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per  commissioni,
penali ed altri pagamenti  a  titolo  di  estinzione  anticipata  dei
mutui,  accessori,  spese,  danni,  indennizzi  e  ogni  altra  somma
eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo stipulati
da Banca Tercas (i  "Contratti  di  Mutuo  Tercas"),  ivi  inclusi  i
crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai
Contratti di Mutuo Tercas, individuabili in  blocco  ai  sensi  delle
citate disposizioni, qualificabili come in bonis (complessivamente  i
"Crediti Tercas") in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia
e selezionati tra quelli che alla data del 30 aprile  2015  (incluso)
(la "Data di Valutazione") e/o  alla  diversa  data  specificata  nel
relativo criterio, soddisfino i  seguenti  criteri  di  selezione  (i
"Criteri Tercas"): 
  (i) Mutui denominati in Euro; 
  (ii) Mutui derivanti da  Contratti  di  Mutuo  stipulati  da  Banca
Tercas con il relativo debitore e regolati dalla legge italiana; 
  (iii)  Mutui  garantiti  da  Ipoteca  su  Beni  Immobili   ad   uso
residenziale e ubicati nel territorio italiano; 
  (iv) Mutui stipulati con persone fisiche che, in conformita' con  i
criteri  di  classificazione  adottati  dalla  Banca   d'Italia   con
circolare  140  dell'11  febbraio  1991  (cosi'   come   in   seguito
modificata),  siano  ricompresi  nella  categoria  SAE  (settore   di
attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); 
  (v) Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 
  (vi) Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico in  favore
della Banca Cedente (intendendosi per tale: (a) un'Ipoteca  di  primo
grado legale, ovvero (b) un'Ipoteca  di  grado  successivo  al  primo
grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte
le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente); 
  (vii) Mutui in relazione ai quali almeno una Rata sia stata  pagata
al 21 luglio 2015; 
  (viii) Mutui in relazione ai quali non sussista piu'  di  una  Rata
Insoluta al 21 luglio 2015; 
  (ix) Mutui in riferimento ai  quali  alla  Data  di  Godimento  non
sussista alcuna Rata scaduta e non pagata; 
  (x) Mutui con scadenza successiva al 30 aprile 2015 (escluso); 
  (xi) Mutui i cui Debitori Ceduti  siano  classificati  dalla  Banca
Cedente, alla Data di Valutazione e alla Data di Godimento,  come  in
bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia; 
  (xii) Mutui il cui debito residuo in linea capitale  sia  uguale  o
superiore ad Euro 8.000 e uguale o inferiore ad Euro 1.000.000; 
  (xiii) Mutui che siano stati interamente erogati, per i  quali  non
sussista alcun obbligo di, ne' sia  possibile,  effettuare  ulteriori
erogazioni (per chiarezza, pertanto, non  sono  ceduti  i  mutui  che
prevedano  alla  Data  di  Valutazione  l'ulteriore  erogazione   del
relativo importo  mutuato  in  piu'  soluzioni  in  base  allo  stato
avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui  costruzione  o
ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); 
  (xiv) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che, se  alla  Data  di
Valutazione e' applicabile un tasso variabile (con esclusione  quindi
dei soli Mutui che pagano un tasso  fisso  per  l'intera  durata  del
Mutuo), sono esclusivamente indicizzati (a)  al  tasso  Euribor  a  1
mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi, o (b) al tasso applicato dalla
Banca Centrale Europea, o (c) al tasso swap in Euro (IRS); 
  (xv) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo per i quali:  (a)  se  a
tasso fisso, il tasso di interesse annuo sia maggiore o uguale al 2%,
e (b) se a tasso  variabile  o  a  tasso  opzionale,  lo  spread  sia
maggiore o uguale allo 0,2%; 
  (xvi) Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (xvii) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo
un profilo di ammortamento alla "francese" (intendendosi per tale  il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare  il
prestito ed in una quota di interesse variabile); e 
  (xviii) sono esclusi: 
  (a) mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o impiegati
di Banca Tercas o di Banca Caripe; 
  (b)  mutui  derivanti  da  contratti  agevolati  o   comunque   che
beneficiano  di  contributi  finanziari,  in   conto   capitale   e/o
interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da
un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd.  "Mutui
agevolati" e "Mutui convenzionati"), fatta eccezione per l'intervento
statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre  2008,
n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  (c) mutui erogati ai sensi di  convenzioni  stipulate  dalla  Banca
Cedente con fondi per la prevenzione del fenomeno  dell'usura  ovvero
garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura; 
  (d)  mutui  garantiti,  oltre  che  da  Ipoteca,  anche  da   pegno
costituito su beni del Debitore Ceduto o di un eventuale terzo datore
di pegno; 
  (e) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano di
ammortamento cosiddetto "bullet", per tale intendendosi il metodo  di
ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente e  in
un'unica soluzione alla scadenza; 
  (f) mutui che alla Data di Godimento beneficiano della  sospensione
degli obblighi  di  pagamento  (in  tutto  o  in  parte)  delle  Rate
contrattualmente previste; 
  (g) mutui erogati dalle seguenti filiali di Banca  Tercas:  65  SAN
NICOLO' A TORDINO, 71 PORTO SAN GIORGIO, 84 LORETO, 103 TIVOLI E  114
CESENA; e 
  (h) mutui derivanti  da  contratti  di  mutuo  identificati  con  i
seguenti  numeri  identificativi  della  posizione  debitoria   (come
riportati  nei  relativi  Contratti   di   Mutuo),   composti   dalla
giustapposizione tra il numero  della  filiale  di  erogazione  e  il
numero  del  rapporto  di  mutuo:  71031972;  131026896;   901023893;
901054487; 521000520;  641027452;  111030958;  281030646;  391045592;
461016856;    761004239;     551056669;     251070984;     431012706;
641041940;431034859;  731024961;  111045450;  251060962;   461044221;
461086115;  901045038;  473895;  561045689;  1021045472;   701016144;
151049805;  154027;  381051889;  741000684;   471011462;   511031208;
151049872; 74007; 71038256; 691076310; 703776; 701032825;  701032797;
701032828; 701032826;  701032830;  701032813;  701040052;  391064088;
471010137; 551081872;  111046937;  721041877;  901062064;  661040064;
691085857; 361070522; 901046292;  1181064277;  391054840;  431046830;
131041206; 221073630; 251032697; 1131065315;  691080947;  1061081871;
431075223;  151055915;  901070125;  91050295;  901007515;  471031153;
181056850; 1111071762;  81045722;  461035580;  701035188;  601034804;
731049644;  701026028;  901049103;  901062269;  91053752;  461078045;
691058815;  901012432;  391038279;  641067154;  71035118;  471081397;
721061937;  721063154;  321032522;  321032933;   691013422;   904027;
281047616; 741009240; 761007656;  441057316;  1251077750;  601028009;
1251059075; 201051947;  691037222;  71042007;  901013991;  591006597;
221032719; 471011514;  491039364;  691018621;  901038623;  241002724;
561035195; 621031756; 691053396; 1081039051;  1181044426;  901056788;
641031501;  151046920;  901051953;   113783;   61052133;   251055738;
1251052527; 1251053235; 61068201;  221035479;  531049501;  461069186;
561024524; 581041339; 691047496; 691050182; 1041068916. 
  La Societa' comunica  altresi'  che  in  data  27  luglio  2015  ha
concluso con Banca Caripe S.p.A. ("Banca Caripe" e, insieme  a  Banca
Tercas, le "Banche Cedenti" e,  ciascuna,  una  "Banca  Cedente")  un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e  per  gli  effetti  della  Legge  sulla  Cartolarizzazione  e
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di  Cessione
Caripe" e, insieme al Contratto di Cessione Tercas, i  "Contratti  di
Cessione"). 
  In  virtu'  del  Contratto  di  Cessione  Caripe,  la  Societa'  ha
acquistato pro soluto da Banca Caripe, con  effetti  economici  dalla
Data di Godimento, tutti i crediti per capitale residuo, nonche'  gli
interessi maturati a tale data (compresi gli interessi, diversi dagli
interessi di mora, maturati ma non ancora scaduti a tale data) e  gli
interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per
commissioni,  penali  ed  altri  pagamenti  a  titolo  di  estinzione
anticipata dei mutui, accessori,  spese,  danni,  indennizzi  e  ogni
altra somma eventualmente dovuta in base  ai  relativi  contratti  di
mutuo stipulati da Banca Caripe (i "Contratti  di  Mutuo  Caripe"  e,
insieme ai Contratti di Mutuo Tercas, i "Contratti  di  Mutuo"),  ivi
inclusi i crediti nascenti dalle polizze  assicurative  stipulate  in
relazione ai Contratti di Mutuo Caripe, individuabili  in  blocco  ai
sensi  delle  citate  disposizioni,  qualificabili  come   in   bonis
(complessivamente, i "Crediti Caripe" e, insieme ai Crediti Tercas, i
"Crediti") in base alla normativa  emanata  dalla  Banca  d'Italia  e
selezionati tra quelli che alla Data di Valutazione e/o alla  diversa
data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri
di selezione (i "Criteri Caripe"): 
  (i) Mutui denominati in Euro; 
  (ii) Mutui derivanti da  Contratti  di  Mutuo  stipulati  da  Banca
Caripe con il relativo debitore e regolati dalla legge italiana; 
  (iii)  Mutui  garantiti  da  Ipoteca  su  Beni  Immobili   ad   uso
residenziale e ubicati nel territorio italiano; 
  (iv) Mutui stipulati con persone fisiche che, in conformita' con  i
criteri  di  classificazione  adottati  dalla  Banca   d'Italia   con
circolare  140  dell'11  febbraio  1991  (cosi'   come   in   seguito
modificata),  siano  ricompresi  nella  categoria  SAE  (settore   di
attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); 
  (v) Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 
  (vi) Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico in  favore
della Banca Cedente (intendendosi per tale: (a) un'Ipoteca  di  primo
grado legale, ovvero (b) un'Ipoteca  di  grado  successivo  al  primo
grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte
le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente); 
  (vii) Mutui in relazione ai quali almeno una Rata sia stata  pagata
al 21 luglio 2015; 
  (viii) Mutui in relazione ai quali non sussista piu'  di  una  Rata
Insoluta al 21 luglio 2015; 
  (ix) Mutui in riferimento ai  quali  alla  Data  di  Godimento  non
sussista alcuna Rata scaduta e non pagata; 
  (x) Mutui con scadenza successiva al 30 aprile 2015 (escluso); 
  (xi) Mutui i cui Debitori Ceduti  siano  classificati  dalla  Banca
Cedente, alla Data di Valutazione e alla Data di Godimento,  come  in
bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia; 
  (xii) Mutui il cui debito residuo in linea capitale  sia  uguale  o
superiore ad Euro 8.000 e uguale o inferiore ad Euro 1.000.000; 
  (xiii) Mutui che siano stati interamente erogati, per i  quali  non
sussista alcun obbligo di, ne' sia  possibile,  effettuare  ulteriori
erogazioni (per chiarezza, pertanto, non  sono  ceduti  i  mutui  che
prevedano  alla  Data  di  Valutazione  l'ulteriore  erogazione   del
relativo importo  mutuato  in  piu'  soluzioni  in  base  allo  stato
avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui  costruzione  o
ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); 
  (xiv) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che, se  alla  Data  di
Valutazione e' applicabile un tasso variabile (con esclusione  quindi
dei soli Mutui che pagano un tasso  fisso  per  l'intera  durata  del
Mutuo), sono esclusivamente indicizzati (a)  al  tasso  Euribor  a  1
mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi, o (b) al tasso applicato dalla
Banca Centrale Europea, o (c) al tasso swap in Euro (IRS); 
  (xv) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo per i quali:  (a)  se  a
tasso fisso, il tasso di interesse annuo sia maggiore o uguale al 2%,
e (b) se a tasso  variabile  o  a  tasso  opzionale,  lo  spread  sia
maggiore o uguale allo 0,2%; 
  (xvi) Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (xvii) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo
un profilo di ammortamento alla "francese" (intendendosi per tale  il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare  il
prestito ed in una quota di interesse variabile); e 
  (xviii) sono esclusi: 
  (a) mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o impiegati
di Banca Tercas o di Banca Caripe; 
  (b)  mutui  derivanti  da  contratti  agevolati  o   comunque   che
beneficiano  di  contributi  finanziari,  in   conto   capitale   e/o
interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da
un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd.  "Mutui
agevolati" e "Mutui convenzionati"), fatta eccezione per l'intervento
statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre  2008,
n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  (c) mutui erogati ai sensi di  convenzioni  stipulate  dalla  Banca
Cedente con fondi per la prevenzione del fenomeno  dell'usura  ovvero
garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura; 
  (d)  mutui  garantiti,  oltre  che  da  Ipoteca,  anche  da   pegno
costituito su beni del Debitore Ceduto o di un eventuale terzo datore
di pegno; 
  (e) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano di
ammortamento cosiddetto "bullet", per tale intendendosi il metodo  di
ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente e  in
un'unica soluzione alla scadenza; 
  (f) mutui che alla Data di Godimento beneficiano della  sospensione
degli obblighi  di  pagamento  (in  tutto  o  in  parte)  delle  Rate
contrattualmente previste; e 
  (g) mutui derivanti  da  contratti  di  mutuo  identificati  con  i
seguenti  numeri  identificativi  della  posizione  debitoria   (come
riportati  nei  relativi  Contratti   di   Mutuo),   composti   dalla
giustapposizione tra il numero  della  filiale  di  erogazione  e  il
numero  del  rapporto  di  mutuo:  24001042;  374102485;   214115332;
484005034;  24000946;  904000227;  285004474;  34101081;   724002271;
424003763;  174115214;  475003584;  484114954;  734002849;  74001708;
24001067;  14000682;  404004983;  214002144;   25004046;   484005003;
54001421;  24001075;  24000958;   24000988;   734002833;   234004917;
374003445;  734003006;  734003019;  54001471;  84001532;   284002354;
54111762;  294002427;  735003275;  495000780;  715000615;  505005466;
414110411;  414110412;  754101537;  154001844;  24107035;   24107044;
54100629;  34109097;  34109099;  374101128;   374101145;   735002017;
735002019;  904000001;  14106215;  14106217;  314107551;   314108054;
484109295;  484109304;  324002670;  24000051;  24001124;   424003799;
14108194;  14108207;   45004805;   54101752;   54101783;   905007103;
754104899;  754104903;  74001686;  734100797;  734100804;  214109076;
214109088; 434111094;  434111736;  444107809;  444107810;  434108712;
434108889;  284111710;  284111718;  724100833;  724100838;  64102208;
64102211;  64108971;  64108973;   54103636;   244101545;   244101549;
904101805;  34109028;  24102015;   24102016;   45006041;   714101816;
714101817; 314110239;  314110241;  354102713;  354102781;  274104118;
274104544; 354105495;  354105497;  374112368;  374112370;  774103362;
774103364;  74001724;   74001725;   45005001;   45005295;   44106317;
44106324;  454105989;  454106266;  44107244;   44107717;   374107531;
504108475;  504108477;  24001040;  294107290;  514004359;   34111544;
34111546;  905007109;  905007110;  44109318;   44109319;   164004897;
735002016; 735002020;  274103296;  504004341;  504004342;  274111150;
274111151; 905002664;  905003752;  904110517;  904110549;  774102423;
774102425;  214110681;  214110683;  44110347;   44111152;   24001123;
904101833; 904101880;  384110554;  384110559;  714101883;  714101884;
724102099; 724102125;  484004166;  484004167;  754101893;  754102948;
44001378; 44001379; 24101626; 24101628; 24000050; 24001115; 54103090;
54103097;  494004300;  494004301;  904102724;  904102725;   54104662;
735002015;  735002021;  154110421;  154110422;  54104559;   54104565;
754105444; 754106054;  474111852;  474112250;  504106907;  504106980;
74104613;  74104618;  774104643;  774107367;  414102053;   414102060;
44105737;  44105738;  494004295;   494004296;   44107174;   44107176;
505000247;  44107155;  44107157;  384105492;  204104177;   774108489;
774109041;  904108299;  904109349;  724002308;  44109358;   44109359;
714111693; 714111694;  714107998;  714107999;  445000198;  714109864;
714109865; 754004417;  754004418;  504110615;  504111509;  384112660;
384112662; 784111875;  784112262;  154109970;  154109976;  714113454;
714113455;  204109646;  24111969;  24111972;  754108454;   754108457;
725001922; 315004817;  754004413;  374003523;  374003551;  905001404;
774000062; 774000063;  314002544;  374113572;  474108450;  484105687;
424003772; 424003771;  384114045;  164114504;  244103338;  204002088;
374003357; 904000199;  154000080;  294002410;  164004892;  204002075;
284002356;  384003612;  164004876;  494004276;  44001318;  384003596;
904000171; 904004775;  904100555;  194110143;  204002053;  484004142;
214004525; 494004243;  314002576;  904000208;  354107690;  174102237;
204002076;  904100977;  54105471;   54105477;   24102958;   44103719;
214111417; 294109238; 775004191. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa'  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice
civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi  diritti,  azioni,
eccezioni o facolta' relativi agli stessi,  tra  i  quali  i  diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione
ai  Crediti  -  ma  a  esclusione  degli  oneri  relativi  ai   premi
assicurativi) e tutte  le  garanzie  specifiche  e  i  privilegi  che
assistono e garantiscono i Crediti  o  altrimenti  ad  essi  inerenti
(restando escluse, e non rientrando nell'oggetto della  cessione,  le
garanzie  che  siano  state  rilasciate  per  un  ammontare   massimo
predeterminato a  garanzia  del  corretto  adempimento  di  tutte  le
obbligazioni, presenti e future, a carico  del  debitore  ceduto  nei
confronti della relativa Banca Cedente (come  ad  esempio,  a  titolo
meramente esemplificativo,  le  c.d.  fideiussioni  omnibus)),  senza
bisogno  di  alcuna  ulteriore   formalita'   o   annotazione   salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. Restano  esclusi  dalla  cessione  gli  importi
relativi alla contribuzione per fondi rischi. 
  La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti ceduti dalla relativa
Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi  che  li  assistono  e
garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti  dalle  Banche  Cedenti,  i
loro garanti, successori o aventi causa, sono  legittimati  a  pagare
alla relativa  Banca  Cedente  ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai
relativi Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di
Mutuo o dalle relative polizze assicurative  o  in  forza  di  legge,
nonche' in conformita'  alle  eventuali  ulteriori  informazioni  che
potranno essere loro di volta  in  volta  comunicate.  Dell'eventuale
cessazione  di  tali   incarichi   verra'   data   notizia   mediante
comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca
Tercas S.p.A., Corso San Giorgio 36, 64100 Teramo,  e  a  (ii)  Banca
Caripe S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II 102/104, 65100 Pescara. 
  Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 
  La  cessione  dei  crediti  da  parte  delle  Banche  Cedenti  alla
Societa', ai sensi e per  gli  effetti  dei  Contratti  di  Cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo  in
relazione a tali crediti, ha comportato il  necessario  trasferimento
alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori  ceduti  ed  ai
rispettivi garanti (i "Dati Personali")  contenuti  in  documenti  ed
evidenze  informatiche  connesse  ai  crediti  ceduti.  Tra  i   Dati
Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali  i  dati
relativi, ad es., allo stato di salute,  alle  opinioni  politiche  e
sindacali, alle  convinzioni  religiose  (art.  4  del  Codice  della
Privacy). 
  La Societa' e' dunque tenuta  a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi garanti, ai loro successori e aventi  causa  l'informativa
di cui all'art. 13 del  Codice  della  Privacy  e  del  provvedimento
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personali  del  18
gennaio 2007. 
  La Societa' trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto
del Codice della Privacy. In particolare,  la  Societa'  trattera'  i
Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es.  effettuazione  di
servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi  su  base
aggregata dei crediti oggetto della cessione)  nonche'  all'emissione
di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione  e  analisi
dei crediti ceduti. La Societa', inoltre, trattera' i Dati  Personali
nell'ambito delle  attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto
sociale  e  per  finalita'  strettamente  legate  all'adempimento   a
obblighi di legge,  regolamenti  e  normativa  comunitaria  ovvero  a
disposizioni impartite da  organi  di  vigilanza  e  controllo  e  da
Autorita' a cio' legittimate dalla legge. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alle Banche Cedenti e  alla  Societa',  a  societa'
controllate e societa' collegate a  queste,  nonche'  a  societa'  di
recupero crediti. Pertanto le persone  fisiche  appartenenti  a  tali
associazioni,  societa'  e  studi  professionali  potranno  venire  a
conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di   incaricati   del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro.
I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati  Personali  tratteranno
questi in qualita' di < < titolari autonomi > > ai sensi  del  Codice
della Privacy. 
  Per le medesime finalita' di cui sopra, i Dati  Personali  potranno
essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in  Paesi
appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati  personali  non
saranno oggetto di diffusione. 
  L'elenco completo dei soggetti ai quali i  Dati  Personali  possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e'  messo  a
disposizione presso ciascuna Banca Cedente. 
  Titolare del trattamento dei Dati Personali e'  Abruzzo  2015  RMBS
S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015  Conegliano
(TV), Italia. 
  Responsabile del trattamento dei Dati Personali relativi ai Crediti
Tercas e' Banca Tercas S.p.A., Corso San Giorgio  36,  64100  Teramo.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali relativi  ai  Crediti
Caripe e' Banca Caripe S.p.A., Corso Vittorio  Emanuele  II  102/104,
65100 Pescara. 
  L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui  il  diritto  di  chiedere  e  ottenere  la
conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  dati  personali,   di
conoscere l'origine degli stessi, le finalita'  e  le  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbia interesse, l'integrazione dei  dati  personali  medesimi.  Tali
diritti possono essere esercitati rivolgendosi  al  responsabile  del
trattamento dei Dati Personali ossia a Banca Tercas  S.p.A.  o  Banca
Caripe S.p.A., a seconda dei casi. Le richieste  e  le  comunicazioni
andranno indirizzate, quanto a Banca Tercas, in Corso San Giorgio 36,
64100 Teramo, all'attenzione del Dott. Valerio Valentini, e, quanto a
Banca Caripe, in Corso Vittorio Emanuele II 102/104,  65100  Pescara,
all'attenzione del Dott. Valerio Valentini. 
  Conegliano, 28 luglio 2015 

        p. Abruzzo 2015 RMBS S.r.l. - L'amministratore unico 
                          Giovanna Pujatti 

 
T15AAB10593
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.