Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 (il "Codice della Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007 Abruzzo 2015 RMBS S.r.l (la "Societa'") comunica che in data 27 luglio 2015 ha concluso con Banca Tercas S.p.A. ("Banca Tercas") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Tercas"). In virtu' del Contratto di Cessione Tercas, la Societa' ha acquistato pro soluto da Banca Tercas, con effetti economici dalle ore 00:00:01 del 21 luglio 2015 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo, nonche' gli interessi maturati a tale data (compresi gli interessi, diversi dagli interessi di mora, maturati ma non ancora scaduti a tale data) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo stipulati da Banca Tercas (i "Contratti di Mutuo Tercas"), ivi inclusi i crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo Tercas, individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili come in bonis (complessivamente i "Crediti Tercas") in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che alla data del 30 aprile 2015 (incluso) (la "Data di Valutazione") e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i "Criteri Tercas"): (i) Mutui denominati in Euro; (ii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo stipulati da Banca Tercas con il relativo debitore e regolati dalla legge italiana; (iii) Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili ad uso residenziale e ubicati nel territorio italiano; (iv) Mutui stipulati con persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano ricompresi nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); (v) Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; (vi) Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (a) un'Ipoteca di primo grado legale, ovvero (b) un'Ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente); (vii) Mutui in relazione ai quali almeno una Rata sia stata pagata al 21 luglio 2015; (viii) Mutui in relazione ai quali non sussista piu' di una Rata Insoluta al 21 luglio 2015; (ix) Mutui in riferimento ai quali alla Data di Godimento non sussista alcuna Rata scaduta e non pagata; (x) Mutui con scadenza successiva al 30 aprile 2015 (escluso); (xi) Mutui i cui Debitori Ceduti siano classificati dalla Banca Cedente, alla Data di Valutazione e alla Data di Godimento, come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia; (xii) Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia uguale o superiore ad Euro 8.000 e uguale o inferiore ad Euro 1.000.000; (xiii) Mutui che siano stati interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui che prevedano alla Data di Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo importo mutuato in piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui costruzione o ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); (xiv) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che, se alla Data di Valutazione e' applicabile un tasso variabile (con esclusione quindi dei soli Mutui che pagano un tasso fisso per l'intera durata del Mutuo), sono esclusivamente indicizzati (a) al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi, o (b) al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, o (c) al tasso swap in Euro (IRS); (xv) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo per i quali: (a) se a tasso fisso, il tasso di interesse annuo sia maggiore o uguale al 2%, e (b) se a tasso variabile o a tasso opzionale, lo spread sia maggiore o uguale allo 0,2%; (xvi) Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali o semestrali; (xvii) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un profilo di ammortamento alla "francese" (intendendosi per tale il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse variabile); e (xviii) sono esclusi: (a) mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o impiegati di Banca Tercas o di Banca Caripe; (b) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque che beneficiano di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"), fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; (c) mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate dalla Banca Cedente con fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura ovvero garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura; (d) mutui garantiti, oltre che da Ipoteca, anche da pegno costituito su beni del Debitore Ceduto o di un eventuale terzo datore di pegno; (e) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "bullet", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente e in un'unica soluzione alla scadenza; (f) mutui che alla Data di Godimento beneficiano della sospensione degli obblighi di pagamento (in tutto o in parte) delle Rate contrattualmente previste; (g) mutui erogati dalle seguenti filiali di Banca Tercas: 65 SAN NICOLO' A TORDINO, 71 PORTO SAN GIORGIO, 84 LORETO, 103 TIVOLI E 114 CESENA; e (h) mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con i seguenti numeri identificativi della posizione debitoria (come riportati nei relativi Contratti di Mutuo), composti dalla giustapposizione tra il numero della filiale di erogazione e il numero del rapporto di mutuo: 71031972; 131026896; 901023893; 901054487; 521000520; 641027452; 111030958; 281030646; 391045592; 461016856; 761004239; 551056669; 251070984; 431012706; 641041940;431034859; 731024961; 111045450; 251060962; 461044221; 461086115; 901045038; 473895; 561045689; 1021045472; 701016144; 151049805; 154027; 381051889; 741000684; 471011462; 511031208; 151049872; 74007; 71038256; 691076310; 703776; 701032825; 701032797; 701032828; 701032826; 701032830; 701032813; 701040052; 391064088; 471010137; 551081872; 111046937; 721041877; 901062064; 661040064; 691085857; 361070522; 901046292; 1181064277; 391054840; 431046830; 131041206; 221073630; 251032697; 1131065315; 691080947; 1061081871; 431075223; 151055915; 901070125; 91050295; 901007515; 471031153; 181056850; 1111071762; 81045722; 461035580; 701035188; 601034804; 731049644; 701026028; 901049103; 901062269; 91053752; 461078045; 691058815; 901012432; 391038279; 641067154; 71035118; 471081397; 721061937; 721063154; 321032522; 321032933; 691013422; 904027; 281047616; 741009240; 761007656; 441057316; 1251077750; 601028009; 1251059075; 201051947; 691037222; 71042007; 901013991; 591006597; 221032719; 471011514; 491039364; 691018621; 901038623; 241002724; 561035195; 621031756; 691053396; 1081039051; 1181044426; 901056788; 641031501; 151046920; 901051953; 113783; 61052133; 251055738; 1251052527; 1251053235; 61068201; 221035479; 531049501; 461069186; 561024524; 581041339; 691047496; 691050182; 1041068916. La Societa' comunica altresi' che in data 27 luglio 2015 ha concluso con Banca Caripe S.p.A. ("Banca Caripe" e, insieme a Banca Tercas, le "Banche Cedenti" e, ciascuna, una "Banca Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Caripe" e, insieme al Contratto di Cessione Tercas, i "Contratti di Cessione"). In virtu' del Contratto di Cessione Caripe, la Societa' ha acquistato pro soluto da Banca Caripe, con effetti economici dalla Data di Godimento, tutti i crediti per capitale residuo, nonche' gli interessi maturati a tale data (compresi gli interessi, diversi dagli interessi di mora, maturati ma non ancora scaduti a tale data) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo stipulati da Banca Caripe (i "Contratti di Mutuo Caripe" e, insieme ai Contratti di Mutuo Tercas, i "Contratti di Mutuo"), ivi inclusi i crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo Caripe, individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili come in bonis (complessivamente, i "Crediti Caripe" e, insieme ai Crediti Tercas, i "Crediti") in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che alla Data di Valutazione e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i "Criteri Caripe"): (i) Mutui denominati in Euro; (ii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo stipulati da Banca Caripe con il relativo debitore e regolati dalla legge italiana; (iii) Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili ad uso residenziale e ubicati nel territorio italiano; (iv) Mutui stipulati con persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano ricompresi nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); (v) Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; (vi) Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (a) un'Ipoteca di primo grado legale, ovvero (b) un'Ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente); (vii) Mutui in relazione ai quali almeno una Rata sia stata pagata al 21 luglio 2015; (viii) Mutui in relazione ai quali non sussista piu' di una Rata Insoluta al 21 luglio 2015; (ix) Mutui in riferimento ai quali alla Data di Godimento non sussista alcuna Rata scaduta e non pagata; (x) Mutui con scadenza successiva al 30 aprile 2015 (escluso); (xi) Mutui i cui Debitori Ceduti siano classificati dalla Banca Cedente, alla Data di Valutazione e alla Data di Godimento, come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia; (xii) Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia uguale o superiore ad Euro 8.000 e uguale o inferiore ad Euro 1.000.000; (xiii) Mutui che siano stati interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui che prevedano alla Data di Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo importo mutuato in piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui costruzione o ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); (xiv) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che, se alla Data di Valutazione e' applicabile un tasso variabile (con esclusione quindi dei soli Mutui che pagano un tasso fisso per l'intera durata del Mutuo), sono esclusivamente indicizzati (a) al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi, o (b) al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, o (c) al tasso swap in Euro (IRS); (xv) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo per i quali: (a) se a tasso fisso, il tasso di interesse annuo sia maggiore o uguale al 2%, e (b) se a tasso variabile o a tasso opzionale, lo spread sia maggiore o uguale allo 0,2%; (xvi) Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali o semestrali; (xvii) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un profilo di ammortamento alla "francese" (intendendosi per tale il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse variabile); e (xviii) sono esclusi: (a) mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o impiegati di Banca Tercas o di Banca Caripe; (b) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque che beneficiano di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"), fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; (c) mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate dalla Banca Cedente con fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura ovvero garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura; (d) mutui garantiti, oltre che da Ipoteca, anche da pegno costituito su beni del Debitore Ceduto o di un eventuale terzo datore di pegno; (e) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "bullet", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente e in un'unica soluzione alla scadenza; (f) mutui che alla Data di Godimento beneficiano della sospensione degli obblighi di pagamento (in tutto o in parte) delle Rate contrattualmente previste; e (g) mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con i seguenti numeri identificativi della posizione debitoria (come riportati nei relativi Contratti di Mutuo), composti dalla giustapposizione tra il numero della filiale di erogazione e il numero del rapporto di mutuo: 24001042; 374102485; 214115332; 484005034; 24000946; 904000227; 285004474; 34101081; 724002271; 424003763; 174115214; 475003584; 484114954; 734002849; 74001708; 24001067; 14000682; 404004983; 214002144; 25004046; 484005003; 54001421; 24001075; 24000958; 24000988; 734002833; 234004917; 374003445; 734003006; 734003019; 54001471; 84001532; 284002354; 54111762; 294002427; 735003275; 495000780; 715000615; 505005466; 414110411; 414110412; 754101537; 154001844; 24107035; 24107044; 54100629; 34109097; 34109099; 374101128; 374101145; 735002017; 735002019; 904000001; 14106215; 14106217; 314107551; 314108054; 484109295; 484109304; 324002670; 24000051; 24001124; 424003799; 14108194; 14108207; 45004805; 54101752; 54101783; 905007103; 754104899; 754104903; 74001686; 734100797; 734100804; 214109076; 214109088; 434111094; 434111736; 444107809; 444107810; 434108712; 434108889; 284111710; 284111718; 724100833; 724100838; 64102208; 64102211; 64108971; 64108973; 54103636; 244101545; 244101549; 904101805; 34109028; 24102015; 24102016; 45006041; 714101816; 714101817; 314110239; 314110241; 354102713; 354102781; 274104118; 274104544; 354105495; 354105497; 374112368; 374112370; 774103362; 774103364; 74001724; 74001725; 45005001; 45005295; 44106317; 44106324; 454105989; 454106266; 44107244; 44107717; 374107531; 504108475; 504108477; 24001040; 294107290; 514004359; 34111544; 34111546; 905007109; 905007110; 44109318; 44109319; 164004897; 735002016; 735002020; 274103296; 504004341; 504004342; 274111150; 274111151; 905002664; 905003752; 904110517; 904110549; 774102423; 774102425; 214110681; 214110683; 44110347; 44111152; 24001123; 904101833; 904101880; 384110554; 384110559; 714101883; 714101884; 724102099; 724102125; 484004166; 484004167; 754101893; 754102948; 44001378; 44001379; 24101626; 24101628; 24000050; 24001115; 54103090; 54103097; 494004300; 494004301; 904102724; 904102725; 54104662; 735002015; 735002021; 154110421; 154110422; 54104559; 54104565; 754105444; 754106054; 474111852; 474112250; 504106907; 504106980; 74104613; 74104618; 774104643; 774107367; 414102053; 414102060; 44105737; 44105738; 494004295; 494004296; 44107174; 44107176; 505000247; 44107155; 44107157; 384105492; 204104177; 774108489; 774109041; 904108299; 904109349; 724002308; 44109358; 44109359; 714111693; 714111694; 714107998; 714107999; 445000198; 714109864; 714109865; 754004417; 754004418; 504110615; 504111509; 384112660; 384112662; 784111875; 784112262; 154109970; 154109976; 714113454; 714113455; 204109646; 24111969; 24111972; 754108454; 754108457; 725001922; 315004817; 754004413; 374003523; 374003551; 905001404; 774000062; 774000063; 314002544; 374113572; 474108450; 484105687; 424003772; 424003771; 384114045; 164114504; 244103338; 204002088; 374003357; 904000199; 154000080; 294002410; 164004892; 204002075; 284002356; 384003612; 164004876; 494004276; 44001318; 384003596; 904000171; 904004775; 904100555; 194110143; 204002053; 484004142; 214004525; 494004243; 314002576; 904000208; 354107690; 174102237; 204002076; 904100977; 54105471; 54105477; 24102958; 44103719; 214111417; 294109238; 775004191. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti - ma a esclusione degli oneri relativi ai premi assicurativi) e tutte le garanzie specifiche e i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti o altrimenti ad essi inerenti (restando escluse, e non rientrando nell'oggetto della cessione, le garanzie che siano state rilasciate per un ammontare massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del debitore ceduto nei confronti della relativa Banca Cedente (come ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, le c.d. fideiussioni omnibus)), senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Restano esclusi dalla cessione gli importi relativi alla contribuzione per fondi rischi. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti ceduti dalla relativa Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti dalle Banche Cedenti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai relativi Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca Tercas S.p.A., Corso San Giorgio 36, 64100 Teramo, e a (ii) Banca Caripe S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II 102/104, 65100 Pescara. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy La cessione dei crediti da parte delle Banche Cedenti alla Societa', ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad es., allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni religiose (art. 4 del Codice della Privacy). La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. La Societa' trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Codice della Privacy. In particolare, la Societa' trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione e analisi dei crediti ceduti. La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento a obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale alle Banche Cedenti e alla Societa', a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualita' di < < titolari autonomi > > ai sensi del Codice della Privacy. Per le medesime finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e' messo a disposizione presso ciascuna Banca Cedente. Titolare del trattamento dei Dati Personali e' Abruzzo 2015 RMBS S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia. Responsabile del trattamento dei Dati Personali relativi ai Crediti Tercas e' Banca Tercas S.p.A., Corso San Giorgio 36, 64100 Teramo. Responsabile del trattamento dei Dati Personali relativi ai Crediti Caripe e' Banca Caripe S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II 102/104, 65100 Pescara. L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e le modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento dei Dati Personali ossia a Banca Tercas S.p.A. o Banca Caripe S.p.A., a seconda dei casi. Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate, quanto a Banca Tercas, in Corso San Giorgio 36, 64100 Teramo, all'attenzione del Dott. Valerio Valentini, e, quanto a Banca Caripe, in Corso Vittorio Emanuele II 102/104, 65100 Pescara, all'attenzione del Dott. Valerio Valentini. Conegliano, 28 luglio 2015 p. Abruzzo 2015 RMBS S.r.l. - L'amministratore unico Giovanna Pujatti T15AAB10593