N. 159
ORDINANZA (Atto di promovimento)
10 marzo 2015
Ordinanza del 10 marzo 2015 del Tribunale di Grosseto nel
procedimento penale a carico di G.A..
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -
Mancata previsione che il giudice, ai fini di ogni decisione di
merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova,
proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini
preliminari di cui gia' altrimenti non disponga, restituendoli per
l'ulteriore corso nel caso di esito negativo della pronuncia sulla
concessione o sull'esito della messa alla prova - Violazione dei
principi di uguaglianza, dell'obbligo di idonea motivazione dei
provvedimenti giurisdizionali, di legalita', di non colpevolezza
sino alla condanna definitiva.
- Codice di procedura penale, art. 464-quater, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma sesto, 25, comma secondo, e 27,
comma secondo.
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato - Denunciata prescrizione dell'applicazione di
sanzioni penali legalmente indeterminate - Violazione del principio
di tassativita' e determinatezza legale delle pene.
- Codice penale, art. 168-bis, commi secondo e terzo.
- Costituzione, art. 25, comma secondo.
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -
Provvedimenti giurisdizionali modificativi o integrativi del
programma di trattamento - Previsione del consenso dell'imputato
quale condizione di ammissibilita', di validita' o di efficacia -
Violazione del principio dell'assoggettamento del giudice e delle
sue funzioni soltanto alla legge - Contrasto con il principio di
buon andamento ed efficienza delle attivita' dei pubblici poteri e
con i principi di economicita' e ragionevole durata del processo
penale.
- Codice di procedura penale, art. 464-quater, comma 4.
- Costituzione, artt. 97, 101 e 111, comma secondo.
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -
Denunciata prescrizione della irrogazione ed esecuzione di sanzioni
penali consequenziali ad un reato per cui non risulta pronunciata
ne' di regola pronunciabile alcuna condanna definitiva o non
definitiva - Violazione del principio di non colpevolezza sino alla
condanna definitiva.
- Codice di procedura penale, artt. 464-quater e 464-quinquies.
- Costituzione, art. 27, comma secondo.
(15C00236)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 2-9-2015)
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