N. 172
ORDINANZA (Atto di promovimento)
13 maggio 2015
Ordinanza del 13 maggio 2015 emessa dalla Commissione tributaria
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Muto Paola contro
Agenzia dell'entrate, Direzione provinciale di Roma 2 ed Equitalia
Sud S.p.a..
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria
regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite
dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilita',
di depositare copia dell'appello presso la segreteria della
commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata -
Residua operativita' nel solo caso di notificazione del ricorso
effettuata (a mezzo raccomandata) dalla parte che si difende
personalmente - Contrasto con l'esigenza di effettivo esercizio del
diritto di difesa - Disparita' di trattamento in raffronto ai casi
di notificazioni effettuate dal difensore o dal messo notificatore
(equiparate dalla giurisprudenza della Cassazione alla
notificazione effettuata a mezzo ufficiale giudiziario) -
Diversita' di tutela processuale fra contribuente (che si difenda
personalmente) e amministrazione finanziaria - Violazione dei
principi di eguaglianza e di parita' delle parti.
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2,
seconda parte (aggiunta dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.
(15C00251)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 16-9-2015)
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