N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2015

Ordinanza del 13 maggio 2015 emessa dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Muto Paola contro Agenzia dell'entrate, Direzione provinciale di Roma 2 ed Equitalia Sud S.p.a.. Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilita', di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Residua operativita' nel solo caso di notificazione del ricorso effettuata (a mezzo raccomandata) dalla parte che si difende personalmente - Contrasto con l'esigenza di effettivo esercizio del diritto di difesa - Disparita' di trattamento in raffronto ai casi di notificazioni effettuate dal difensore o dal messo notificatore (equiparate dalla giurisprudenza della Cassazione alla notificazione effettuata a mezzo ufficiale giudiziario) - Diversita' di tutela processuale fra contribuente (che si difenda personalmente) e amministrazione finanziaria - Violazione dei principi di eguaglianza e di parita' delle parti. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, seconda parte (aggiunta dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248). - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo. (15C00251) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 16-9-2015)

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