Atto di citazione per integrazione del contraddittorio L'avv. Annuska Ferrazzi, procuratore e difensore del signor Marchesin Bruno, nato a Bassano del Grappa 01/10/1960, cita ex art. 150 c.p.c., personalmente ovvero chi sia loro erede o avente causa, i signori Lazzarotto Silvano, Lazzarotto Bice, Lazzarotto Ildebrando, Bozzini Apollonia, Lazzarotto Marie-Therese, Lazzarotto Sylvain, Gheno Mansueto Vittore, Gheno Elves Daniela, Gheno Antonella, Costa Attilio, Costa Marcella Virginia, Costa Bruno, Costa Illuminato Antonio, Cavalli Maria Tersa, Costa Edolfina, Costa Guido Illuminato, Costa Bertino Sante, Costa Ivano Giovanni, Sarcina Clara, Costa Guerrino Antonio, Lamberti Gemma Domenica e li invita a comparire avanti il Tribunale di Vicenza, Giudice Dott.ssa Eloisa Pesenti, all'udienza del 06/05/2016 ore 10,30, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 166 e 167 c.p.c., di fronte al Giudice designato ex art. 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implichera' le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c., avvertendo, altresi', che in caso di mancata costituzione si procedera' in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti Conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Accertato che il signor Marchesin Bruno ha legittimamente esercitato il diritto di recedere dal contratto preliminare in premessa descritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385, 2° comma, c.c.; Condannare, ex art. 1385, 2° comma, c.c., i signori Lazzarotto Germano, nonche' gli eredi e aventi causa del signor Lazzarotto Giorgio, in solido tra loro, al pagamento di euro 60.000,00 a favore del signor Marchesin Bruno, nonche' Condannare, i signori Lazzarotto Germano, nonche' gli eredi e aventi causa del signor Lazzarotto Giorgio, in solido tra loro, alla restituzione della somma di euro 41.600,00, percepita quale acconto sul prezzo di vendita, in favore del signor Marchesin Bruno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei versamenti sino al saldo effettivo. Condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese ed onorari di causa. Bassano del Grappa-Vicenza, 17 dicembre 2015 avv. Annuska Ferrazzi T15ABA15960