Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre
1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico
Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy")
Carismi Finance S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 24
aprile 2014 ha concluso con Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
("Cassa di Risparmio di San Miniato" o la "Banca Cedente") un
contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di
Cessione").
In virtu' del Contratto Quadro di Cessione, ed in forza della
Proposta di Cessione di un Portafoglio Ulteriore perfezionata in data
03.02.2016, la Societa' ha acquistato pro soluto, con effetti
economici alle 00.01 del 01.01.2016 (la "Data di Godimento"), da
Cassa di Risparmio di San Miniato tutti i crediti per capitale
residuo, nonche' gli interessi maturati a tale data (compresi gli
interessi, maturati ma non ancora scaduti a tale data), e gli
interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per
commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione
anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni
altra somma eventualmente dovuta in relazione a contratti di mutuo
ipotecario e chirografario (i "Contratti di Mutuo"), nonche' i
relativi crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in
relazione ai Contratti di Mutuo ("Crediti da Polizze Assicurative"),
crediti individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni
(complessivamente i "Crediti") in base alla normativa emanata dalla
Banca d'Italia e selezionati tra quelli che, alla data del 31.12.2015
(la "Data di Valutazione"), o alla diversa data indicata in relazione
al relativo criterio, soddisfacevano cumulativamente i seguenti
criteri di selezione:
(i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei
quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in
diversa valuta;
(ii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge
italiana;
(iii) mutui i cui Debitori Ceduti siano classificati dalla Banca
Cedente al 31 dicembre 2015 come in bonis (nel significato di cui
alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272
del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti));
(iv) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (per
chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui che prevedano
l'erogazione del relativo importo mutuato in piu' soluzioni in base
allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui
costruzione o ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo);
(v) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 31
dicembre 2015 non presentino alcuna Rata scaduta e non pagata da piu'
di 30 giorni;
(vi) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati ad un tasso
di riferimento in ogni caso maggiorato di uno spread;
(vii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali,
se garantiti da Ipoteca su Bene Immobile, il relativo Bene Immobile
sia localizzato nel territorio della Repubblica Italiana;
(viii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo i cui Debitori Ceduti
siano (i) persone fisiche residenti in Italia o (ii) persone
giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi
sede legale in Italia;
(ix) mutui derivanti da Contratti di Mutuo i cui Debitori Ceduti
sono qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi delle
Guidelines della Banca Centrale Europea del 20 marzo 2013, relative a
misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento
dell'Eurosistema e sull'idoneita' delle garanzie;
(x) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano, durante
l'intera vita del mutuo, l'applicazione di un tasso fisso o di un
tasso variabile, e nel caso di Mutui a tasso variabile, prevedano
l'applicazione (A) del codice indicizzazione 57 "EURIBOR 6M/360,
media del mese prec., arr.to allo 0,05 sup., rilevazione e decorrenza
all'inizio di ogni mese" o (B) del codice indicizzazione 32 "EURIBOR
6M/360, media del mese prec., arr.to allo 0,05 sup., rilevazione e
decorrenza 1/1 - 1/7";
con espressa esclusione dei:
(a) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di
contributi finanziari (ovvero di altra forma di agevolazione), in
conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge
(nazionale, regionale, provinciale o comunitaria) o convenzione,
concessi da un soggetto terzo (inclusi soggetti di natura
pubblicistica) in favore del relativo debitore (cd. "Mutui Agevolati"
e "Mutui Convenzionati");
(b) mutui con scadenza successiva al 31 ottobre 2043;
(c) mutui erogati da un gruppo di banche organizzate "in pool"
ovvero che siano stati oggetto di sindacazione;
(d) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano di
ammortamento c.d. bullet in relazione al quale le rate sono composte
dalla sola componente interessi ad eccezione dell'ultima rata che e'
composta della componente interessi e dalla componente capitale;
(e) mutui i cui crediti siano stati classificati in qualsiasi
momento dalla Banca Cedente come "sofferenze", "incagli",
"esposizioni ristrutturate", o "esposizioni scadute e/o sconfinanti"
ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di
volta in volta applicabile;
(f) mutui in relazione ai quali il relativo debitore benefici della
sospensione (in corso al 31 dicembre 2015) del pagamento delle rate
(integralmente o per la sola componente capitale) rispetto al piano
di ammortamento originario del relativo mutuo:
1) concessa a seguito della stipulazione tra il relativo debitore e
la Banca Cedente di un accordo di moratoria; o
2) derivante dalle misure di sospensione specificatamente previste
rispettivamente dall'"Accordo per il credito 2013" stipulato in data
1° luglio 2013 o dalle "Nuove misure per il credito alle PMI"
stipulato in data 28 febbraio 2012 (e come di volta in volta
rinnovato) dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e dalle
Associazioni di rappresentanza delle imprese;
(g) mutui concessi a favore di soggetti che siano amministratori
e/o dipendenti (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, dirigenti e funzionari) della Banca Cedente;
(h) mutui concessi a favore di societa' partecipate dalla Banca
Cedente o comunque facenti parte del Gruppo Cassa di Risparmio di San
Miniato;
(i) mutui erogati a mutuatari che, in conformita' con i criteri di
classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140
dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano
ricompresi nella categoria SAE (settore di attivita' economica):
 dal 100 ("Tesoro dello Stato") al 191 ("Enti di previdenza e
assistenza sociale");
 dal 470 ("Aziende municipalizzate, provincializzate e
regionalizzate") al 474 ("Holding pubbliche)
 500 ("Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle
famiglie"), 501 ("Enti non riconosciuti");
 551 ("Unita' non classificabili"), 552 ("Unita' non
classificate");
 600 ("Famiglie Consumatrici"); e
 dal 704 ("Amministrazioni Centrali dei Paesi UE Membri dell'UM")
al 794 ("Rappresentanze Estere");
(j) mutui derivanti da contratti di mutuo la cui provvista sia
rinveniente da soggetti terzi;
(k) mutui concessi a favore di fondazioni e associazioni
riconosciute e associazioni non riconosciute o condomini;
(l) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia superiore ad
Euro 5.000.000,00;
(m) mutui il cui debitore sia titolare di almeno 6 (sei) contratti
di mutuo che rispettano tutti gli altri Criteri applicabili al
Portafoglio oggetto di cessione e agli altri Portafogli in precedenza
ceduti (come pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana);
(n) mutui con un tasso di interesse pari a zero;
(o) mutui che prevedano la possibilita' in capo al relativo
debitore di scegliere, una o piu' volte durante la vita residua del
relativo mutuo, il regime di tasso di interesse (c.d. "mutui
modulari");
(p) mutui che prevedano l'automatico passaggio ad un tasso di
interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il tasso di
interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso
(c.d. "mutui misti");
(q) mutui derivanti da contratti di mutuo il cui piano di
ammortamento preveda, al termine del periodo di c.d.
pre-ammortamento, il pagamento di almeno una rata che non sia
composta sia di una quota capitale che di una quota interessi;
(r) mutui derivanti da contratti di mutuo il cui piano di
ammortamento
1) preveda il pagamento di una rata di importo costante, e
2) abbia una durata variabile;
(s) mutui che prevedano un periodo di pre-ammortamento che
presenti, alla data del 31 dicembre 2015, una durata residua
superiore a 12 mesi;
(t) mutui garantiti da Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi
("Confidi");
(u) mutui garantiti da garanzia rilasciata dalla Societa' Gestione
Fondi per l'Agroalimentare ai sensi del decreto del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali del 14 Febbraio 2006;
(v) mutui per i quali, alla data del 31 dicembre 2015, la Posizione
Creditizia Verso la Banca (come di seguito definita) sia pari o
superiore al 60% della somma del debito residuo in linea capitale
alla stessa data di tutti i mutui stipulati da tale soggetto con la
Cassa di Risparmio di San Miniato che rispettano tutti gli altri
Criteri del Portafoglio Ulteriore, oltre che di tutti gli eventuali
mutui stipulati da tale soggetto con la Cassa di Risparmio di San
Miniato e che siano gia' compresi nel Portafoglio per effetto di
precedenti cessioni ai sensi del Contratto Quadro di Cessione. Ai
fini del presente criterio di esclusione, per Posizione Creditizia
Verso la Banca si intende, in relazione ad un soggetto, il valore
ottenuto come la somma di:
(i) il valore maggiore tra (a) un importo pari al credito vantato
da tale soggetto nei confronti di Cassa di Risparmio di San Miniato
derivante dai saldi attivi di conto corrente accesi da tale soggetto
presso Cassa di Risparmio di San Miniato stessa sommato al valore
nominale dei certificati e dei conti di deposito aperti da tale
soggetto presso Cassa di Risparmio di San Miniato e che sono oggetto
di tutela ai sensi dell'articolo 96-bis del Testo Unico Bancario, e
diminuito di un importo pari al limite di rimborso previsto per
ciascun depositante di cui all'articolo 96-bis del Testo Unico
Bancario e (b) zero; e
(ii) un importo pari al valore nominale delle obbligazioni emesse
da Cassa di Risparmio di San Miniato e di tutti i crediti nei
confronti di Cassa di Risparmio di San Miniato nascenti da rapporti
bancari che non sono oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 96-bis
del Testo Unico Bancario, di cui tale soggetto sia titolare;
(w) mutui con scadenza antecedente il prossimo 1 Settembre 2016 e,
per i soli mutui che contemporaneamente non siano assistiti da una
garanzia ipotecaria e che prevedano il pagamento di una quota
interesse che sia determinata per l'intera durata contrattuale sulla
base di un tasso variabile, con scadenza antecedente il prossimo 31
Gennaio 2017;
(x) mutui che prevedano il pagamento delle rate con frequenza
annuale;
(y) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di
Valutazione sia maggiore di Euro 3.000.000,00 e che prevedano il
pagamento di una quota interesse che sia determinata per l'intera
durata contrattuale sulla base di un tasso variabile maggiorato di un
margine contrattuale superiore al 3%;
(z) mutui nei confronti di soggetti appartenenti ad uno stesso
gruppo, che alla Data di Valutazione abbiano mutui con la Cassa di
Risparmio di San Miniato che rispettano tutti gli altri Criteri del
Portafoglio Ulteriore in numero complessivo superiore a cinque;
(aa) mutui che prevedano il pagamento di una quota interesse che
sia determinata sulla base di un tasso fisso per l'intera durata
contrattuale, per i quali il tasso contrattuale sia inferiore al
5,75%;
(bb) mutui che non siano assistiti da una garanzia ipotecaria e che
prevedano il pagamento di una quota interesse che sia determinata per
l'intera durata contrattuale sulla base di un tasso variabile
maggiorato di un margine contrattuale inferiore al 1,2%;
(cc) mutui che, pur rispettando tutti i criteri sopra elencati,
sono indicati nella lista depositata agli atti dal notaio Roberto
Rosselli, notaio in San Miniato, distretto di Pisa, in data 26
gennaio 2016, consultabile presso le filiali della Cassa di Risparmio
di San Miniato (tramite il suo sistema intranet)."
Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58
del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed/o i relativi Crediti da
Polizze Assicurative sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai
sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad essi relativi) ai
Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative e tutte le
garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i
Crediti ed i relativi Crediti da Polizze Assicurative od altrimenti
ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o
annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista
dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario.
Restano escluse dalla cessione in oggetto le sole garanzie di
natura generica (in particolare, le cd. fideiussioni omnibus), che
siano state rilasciate fino ad un importo massimo predeterminato a
garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti
e future, a carico del Debitore Ceduto nei confronti della Banca
Cedente.
La Societa' ha conferito incarico a Cassa di Risparmio di San
Miniato ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo
nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti e dei
relativi Crediti da Polizze Assicurative e delle garanzie e dei
privilegi che li assistono e garantiscono (nei limiti sopra
indicati). Pertanto, i debitori ceduti da Cassa di Risparmio di San
Miniato, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati
a pagare a Cassa di Risparmio di San Miniato ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative,
nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle
relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in
conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tale
incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai
debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Cassa di
Risparmio di San Miniato S.p.A., Via IV Novembre 45, 56028 San
Miniato (PI).
Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze
Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa',
in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi
del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori
ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (in particolare i
commi 1 e 2 dell'articolo 13), la Societa' non trattera' dati
definiti come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per
finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del
portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti da Polizze
Assicurative; alla riscossione ed al recupero del Credito e dei
relativi Crediti da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento a
legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.);
agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il
trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso
dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento
comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione
alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo
svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei
Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative, la Societa'
comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui
sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi
professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in
materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato
di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come
sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere
comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita'
di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia,
essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la
Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy
potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al
"Titolare", Carismi Finance S.r.l., con sede in Via Alessandro
Pestalozza, 12/14, 20131 Milano, all'attenzione dell'Avv. Salvatore
Pennisi.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione
IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla "Trasparenza
delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" saranno
adempiuti dalla Banca Cedente, in qualita' di soggetto responsabile
di tali obblighi di comunicazione.
Milano, li' 4 febbraio 2016
Carismi Finance S.r.l. - Amministratore unico
avv. Salvatore Pennisi
T16AAB818