MDM S.P.A.
Sede legale: v.le Papiniano, 22/B - 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00421900283 - 12343040155

(GU Parte Seconda n.21 del 18-2-2016)

 
  Estratto Comunicazione notifica regolare V&A/P/11144 del 3.2.2016 
 

  Tipo di modifica: Modifica stampati - Codice Pratica: C1B/2015/3201 
  Specialita' medicinale: DESTEZIL 
  Codice farmaco: 040394013, 040394025 
  Tipologia variazione oggetto della modifica:  IT/H/0248/01-02/IB/09
- C.I.z) Other variation - Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI
in linea con le raccomandazioni del PRAC. 
  E' autorizzata, pertanto,  la  modifica  degli  stampati  richiesta
(paragrafo 4.8 del Riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  e
paragrafo del  Foglio  illustrativo)  relativamente  alle  confezioni
sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla  Azienda
titolare dell'AIC. Il paragrafo del Riassunto  delle  Caratteristiche
del Prodotto e del foglio illustrativo, corretto ed  approvato,  sono
allegati alla  presente  Notifica.  Il  Titolare  dell'Autorizzazione
all'immissione in commercio deve apportare le modifiche  autorizzate,
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  Comunicazione  di
notifica regolare al Riassunto delle  Caratteristiche  del  Prodotto;
entro  e  non  oltre  i  sei  mesi  dalla  medesima  data  al  Foglio
Illustrativo e all'Etichettatura. 
  Sia i lotti gia' prodotti alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti  nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in  etichetta.  I
farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, a decorrere dal termine  di  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana
della presente determinazione. Il Titolare AIC rende  accessibile  al
farmacista  il  foglio  illustrativo  aggiornato  entro  il  medesimo
termine. 
  Il Titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi  al
medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni  normative  in
materia brevettuale. 
  Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi'  responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 

                       Amministratore delegato 
                         dott. Antonio Maggi 

 
T16ADD1009
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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