Notificazione per pubblici proclami - Ordinanza n. 2182/2016 -
Giudizio R.G. n. 13721/2014, pendente dinanzi la sezione prima del
TAR per il Lazio - Roma all'udienza del 20.7.2016
Proposto da: Lucrezia Fiandaca, Verdiana Fedeli, Raffaella
Ferrando, Wally Ferrante, rappresentate e difese dall'avv. Costantino
Ventura (C.F.: VNT CTN 53A03 A662M - fax: 080/524.24.12 - pec:
avvcostantinoventura@cnfpec.it), con domicilio eletto in Roma - Via
San Liberio n. 21 c/o Lucrezia Fiandaca,
contro: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Avvocatura Generale dello Stato,
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,
nonche' nei confronti dei controinteressati Marina Russo, Isabella
Corsini, Emanuele Valenzano, Dorian De Feis, Valentina Fico.
Col ricorso notificato in data 29.10.2014 anche alla
controinteressata Marina Russo e depositato in data 10.11.2014, le
quattro ricorrenti, tutte Avvocati o Procuratori dello Stato, hanno
chiesto di condannare le parti intimate al pagamento, in favore di
ciascuna di esse, delle competenze spettanti ai sensi dell'art. 21
R.D. n. 1611/1933, maturate dalle ricorrenti a titolo di onorari di
causa per i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e
puerperio, oltre accessori di legge e con vittoria di spese, come
meglio in appresso sara' precisato.
Le ricorrenti hanno precisato in fatto di essere venute tutte a
trovarsi in stato di gravidanza, e precisamente:
A) Lucrezia Fiandaca, Procuratore dello Stato alla terza classe di
stipendio dal 27.5.2008, due volte per i periodi 1 gennaio / 16
giugno 2012 e 13 aprile / 13 settembre 2013;
B) Verdiana Fedeli, Avvocato dello Stato alla seconda classe di
stipendio dall'8.10.1999, per il periodo 29 ottobre 2012 / 28 marzo
2013;
C) Raffaella Ferrando, Procuratore dello Stato alla terza classe di
stipendio dal 22.9.2008 due volte per i periodi dal 9 luglio / 8
dicembre 2009 e 30 settembre 2013 / 28 febbraio 2014;
D) Wally Ferrante, Avvocato dello Stato alla quarta classe di
stipendio dall'8.3.1993, per il periodo 18 novembre 2010 / 17 aprile
2011.
Hanno precisato di essere state assegnatarie di numerosi affari
anche durante i periodi anzidetti, ed altresi' che, ritenendo di
avere diritto a partecipare alla ripartizione degli onorari percepiti
dagli altri Avvocati e Procuratori dello Stato nei periodi anzidetti,
hanno chiesto di conoscere l'ammontare e ne hanno richiesto la
corresponsione con varie note e diffide indirizzate all'Avvocatura
Generale dello Stato.
In risposta, pero', hanno ricevuto tutte una indicazione di quanto
corrisposto a Colleghi nella medesima classe stipendiale di ciascuna,
con precisazione che l'inserimento delle ricorrenti nella
ripartizione delle competenze avrebbe ridimensionato l'importo
spettante a tutti gli aventi diritto, per cui gli importi attestati a
ciascuna delle ricorrenti non sono corrispondenti a quelli che
sarebbero stati in effetti corrisposti.
In definitiva, pero', tutte le ricorrenti hanno avuto esito
negativo alle loro istanze, motivate dal richiamo all'art. 12 del
Regolamento approvato col DPCM del 28.2.1972, che esclude dal diritto
al riparto "in tutti i casi di collocamento in aspettativa e in
congedo straordinario, facendo salvi i casi di congedo straordinario
ex art. 37 - II° co. del T.U. n. 3/57", tra i quali non e' compresa
la maternita'.
Pertanto, tutte le ricorrenti hanno proposto la medesima domanda,
di ottenere il pagamento degli onorari spettanti in virtu' dell'art.
21 R.D. n. 1611/1933, secondo le modalita' di esazione disciplinate
dal DPCM del 29.2.1972, aventi natura retributiva giusta quanto
prevede l'art. 2099 C.C., l'art. 9 D.L. n. 90/14 conv. in L. n.
114/14, l'art. 157 TFUE, la Circolare INPS n. 6 del 16.1.2014.
Hanno chiarito che tale diritto e' assicurato loro dall'art. 41 del
DPR n. 3/1957, dagli artt. 1 - 16 e 20 del Decr. Legisl. n. 151/2001,
che definiscono obbligatorio il congedo per maternita' e derogabile
solo per effetto di norme di maggiore favore il trattamento economico
spettante alla donna in stato di gravidanza o puerperio, ed e'
garantito dal diritto costituzionale (art. 37 Cost.), dal diritto
comunitario (art. 157 TFUE; art. 23 Carta dei Diritti fondamentali
dell'U.E.; Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5.7.2006).
Hanno sottolineato che quest'ultima Direttiva, dopo aver stabilito
all'art. 4 il generale divieto di ogni discriminazione basata sul
sesso e concernente le retribuzioni, dispone espressamente all'art.
9, intitolato "Esempi di discriminazione", che e' da considerare
contrario al principio della parita' di trattamento ...... f)
"interrompere il mantenimento o l'acquisizione dei diritti durante i
periodi di congedo di maternita'".
Considerate le anzidette tutele assicurate alle ricorrenti, la
omessa corresponsione degli onorari assicurati dalle norme anzidette
di rango primario, anche costituzionale e comunitario, alle
lavoratrici in congedo straordinario obbligatorio per maternita', non
puo' che essere dipesa da una errata interpretazione dell'art. 12 del
"Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello
Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la
relativa ripartizione" approvata col DPCM 29.2.1972.
Esso infatti, nella parte in cui esclude dal riparto degli onorari
i casi di congedo straordinario, facendo eccezione per le sole
ipotesi previste dall'art. 37 II° co. del T.U. n. 3/1957, tra le
quali non e' ricompresa la maternita', non puo' che essere
interpretato nel senso che si riferisce alle sole ipotesi di congedo
facoltative, e non anche a quella di congedo obbligatorio per
maternita'.
Le ricorrenti hanno sottolineato infatti le profonde differenze che
intercorrono tra le due ipotesi di congedo, ponendo in evidenza che
l'art. 12 del DPCM del 29.2.1972 non puo' far riferimento all'ipotesi
di congedo obbligatorio, come conferma anche la considerazione della
ratio della L. n. 53/2000 sul sostegno della maternita', la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14 del 16.11.2000,
nonche' varie disposizioni del Decr. Legisl. n. 151/2001 - Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita' (artt. 2 e 23).
Se cosi' non fosse, se cioe' l'art. 12 del Regolamento fosse
interpretato nel senso che, in contrasto con quanto prevedono le
disposizioni primarie anzidette, sanziona anziche' tutelare la
gravidanza (equiparandola alla ipotesi di esclusione dal diritto a
parte della retribuzione per abbandono dell'Ufficio senza
giustificato motivo, per destituzione, per decadenza o per dispensa
dal servizio per scarso rendimento), il Giudice amministrativo,
dovendo dare prevalenza alle fonti di rango superiore, non avrebbe
altra alternativa che la disapplicazione del Regolamento stesso.
Si tratta infatti di materia di giurisdizione esclusiva, ipotesi
nelle quali anche il Giudice amministrativo ha il potere di
disapplicare i regolamenti in contrasto con norme primarie.
Sono stati richiamati vari precedenti giurisprudenziali (Cons. St.,
V, n. 35/2003; n. 154/1992; n. 799/1993; n. 1332/1995; VI, n.
2183/2000; TAR Campania, n. 4237/2014; TAR Lazio, ordinanza del
7.12.2012 nel ricorso R.G. n. 1412/2012; sent. Corte Giustizia del
6.3.2014 in causa C-595/12).
Si e' invocata una interpretazione costituzionalmente orientata
delle disposizioni richiamate, e in via gradata la rimessione della
questione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di giustizia, per
l'evidente contrasto, oltre che con il principio di ragionevolezza,
con i puntuali riferimenti normativi e costituzionali richiamati.
Tutte le ricorrenti hanno quindi precisato che alla diversa
interpretazione e/o disapplicazione del regolamento, conseguira' la
declaratoria che esse hanno il diritto di percepire le somme che non
sono state loro corrisposte a titolo di onorari per i periodi da
ciascuna sopra specificati, e che non sono in rapporto di nessuna
relazione o corrispettivita' con il lavoro effettivamente svolto,
come dimostra il fatto che le ricorrenti sono state assegnatarie di
affari anche durante il periodo di astensione obbligatoria, nonche'
la circostanza che le liquidazioni dipendano dai recuperi effettuati
dall'Avvocatura dello Stato e non dal lavoro svolto dagli Avvocati e
dai Procuratori.
In via istruttoria hanno richiesto l'acquisizione di informazioni
presso l'Avvocatura, o verificazione per l'accertamento delle
competenze effettivamente spettanti a ciascuna per i periodi
anzidetti, ed hanno quindi quantificato la loro domanda, previa
concessione dei provvedimenti cautelari ritenuti opportuni, nella
misura che, come in ricorso e in prosieguo di causa nella memoria del
30.12.2015 si e' potuto meglio precisare, e' risultata la seguente:
A) All'avv. Lucrezia Fiandaca spetta la complessiva somma di €
66.952,37
B) All'avv. Verdiana Fedeli spetta la complessiva somma di €
37.887,06
C) All'avv. Raffaella Ferrando spetta la complessiva somma di €
68.298,36
D) All'avv. Wally Ferrante spetta la complessiva somma di €
35.885,53
Costituitasi l'Avvocatura Generale dello Stato, con atto notificato
in data 13.12.2014 e depositato in data 19.12.2014 le ricorrenti
hanno integrato il contraddittorio nei confronti degli avv.ti
Isabella Corsini, Emanuele Valenzano, Dorian De Feis, Valentina Fico.
Con ordinanza collegiale n. 2182/2016 in data 10 - 18.2.2016 il
TAR, rilevato che il ricorso anzidetto risulta notificato a una sola
controinteressata; considerato che, in ipotesi di accoglimento della
domanda, le competenze in questione, gia' elargite ad altri Avvocati
e/o Procuratori dello Stato, dovrebbero essere rideterminate
sottraendo loro quanto percepito al fine di reintegrare le
ricorrenti; considerato, quindi, che sussiste "un'ipotesi di
integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1,
c.p.a., in quanto tutti i suddetti Avvocati e/o Procuratori dello
Stato risultano controinteressati sostanziali", ha ordinato alle
ricorrenti di procedere all'integrazione del contraddittorio mediante
notifica di copia del ricorso a tutti gli Avvocati e Procuratori
dello Stato in servizio a Roma, ovvero, a loro scelta, mediante
notificazione per pubblici proclami, autorizzata con l'ordinanza
stessa anche senza indicazione nominativa di ciascun
controinteressato ma con indicazione sintetica dei motivi di ricorso.
Con la stessa ordinanza, il Collegio ha fissato il termine di
quaranta giorni per la notifica per pubblici proclami e di successivi
trenta per il deposito della prova dell'avvenuta notifica, ed ha
altresi' disposto, a carico dell'Avvocatura Generale dello Stato,
l'acquisizione in giudizio di un prospetto completo che "indichi con
precisione, per il periodo in considerazione, la data di assegnazione
di ciascun affare a ogni ricorrente, il tipo di affare e il relativo
esito, nonche' di una dettagliata relazione che indichi le esatte
modalita' di ripartizione delle competenze di cui all'art. 21 R.D. n.
1611/1933 tra tutti gli Avvocati e Procuratori dello Stato".
Il ricorso nonche' tutti gli atti e i documenti depositati dalle
ricorrenti e dall'Avvocatura Generale dello Stato si trovano nella
segreteria della Prima Sezione del TAR per il Lazio - Roma.
Informazioni possono essere tratte dal sito internet
www.giustizia-amministrativa.it.
Bari 04.03.2016
avv. Costantino Ventura
TX16ABA1318