TAR LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.30 del 10-3-2016)

 
Notificazione per  pubblici  proclami  -  Ordinanza  n.  2182/2016  -
Giudizio R.G. n. 13721/2014, pendente dinanzi la  sezione  prima  del
          TAR per il Lazio - Roma all'udienza del 20.7.2016 
 

  Proposto  da:  Lucrezia  Fiandaca,   Verdiana   Fedeli,   Raffaella
Ferrando, Wally Ferrante, rappresentate e difese dall'avv. Costantino
Ventura (C.F.: VNT CTN  53A03  A662M  -  fax:  080/524.24.12  -  pec:
avvcostantinoventura@cnfpec.it), con domicilio eletto in Roma  -  Via
San Liberio n. 21 c/o Lucrezia Fiandaca, 
  contro:  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   Ministero
dell'Economia e  delle  Finanze,  Avvocatura  Generale  dello  Stato,
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello  Stato,
nonche' nei confronti dei controinteressati  Marina  Russo,  Isabella
Corsini, Emanuele Valenzano, Dorian De Feis, Valentina Fico. 
  Col   ricorso   notificato   in   data   29.10.2014   anche    alla
controinteressata Marina Russo e depositato in  data  10.11.2014,  le
quattro ricorrenti, tutte Avvocati o Procuratori dello  Stato,  hanno
chiesto di condannare le parti intimate al pagamento,  in  favore  di
ciascuna di esse, delle competenze spettanti ai  sensi  dell'art.  21
R.D. n. 1611/1933, maturate dalle ricorrenti a titolo di  onorari  di
causa per i periodi  di  astensione  obbligatoria  per  gravidanza  e
puerperio, oltre accessori di legge e con  vittoria  di  spese,  come
meglio in appresso sara' precisato. 
  Le ricorrenti hanno precisato in fatto di  essere  venute  tutte  a
trovarsi in stato di gravidanza, e precisamente: 
  A) Lucrezia Fiandaca, Procuratore dello Stato alla terza classe  di
stipendio dal 27.5.2008, due volte per  i  periodi  1  gennaio  /  16
giugno 2012 e 13 aprile / 13 settembre 2013; 
  B) Verdiana Fedeli, Avvocato dello Stato  alla  seconda  classe  di
stipendio dall'8.10.1999, per il periodo 29 ottobre 2012 /  28  marzo
2013; 
  C) Raffaella Ferrando, Procuratore dello Stato alla terza classe di
stipendio dal 22.9.2008 due volte per i periodi  dal  9  luglio  /  8
dicembre 2009 e 30 settembre 2013 / 28 febbraio 2014; 
  D) Wally Ferrante, Avvocato  dello  Stato  alla  quarta  classe  di
stipendio dall'8.3.1993, per il periodo 18 novembre 2010 / 17  aprile
2011. 
  Hanno precisato di essere state  assegnatarie  di  numerosi  affari
anche durante i periodi anzidetti,  ed  altresi'  che,  ritenendo  di
avere diritto a partecipare alla ripartizione degli onorari percepiti
dagli altri Avvocati e Procuratori dello Stato nei periodi anzidetti,
hanno chiesto di  conoscere  l'ammontare  e  ne  hanno  richiesto  la
corresponsione con varie note e  diffide  indirizzate  all'Avvocatura
Generale dello Stato. 
  In risposta, pero', hanno ricevuto tutte una indicazione di  quanto
corrisposto a Colleghi nella medesima classe stipendiale di ciascuna,
con   precisazione   che   l'inserimento   delle   ricorrenti   nella
ripartizione  delle  competenze  avrebbe   ridimensionato   l'importo
spettante a tutti gli aventi diritto, per cui gli importi attestati a
ciascuna delle  ricorrenti  non  sono  corrispondenti  a  quelli  che
sarebbero stati in effetti corrisposti. 
  In  definitiva,  pero',  tutte  le  ricorrenti  hanno  avuto  esito
negativo alle loro istanze, motivate dal  richiamo  all'art.  12  del
Regolamento approvato col DPCM del 28.2.1972, che esclude dal diritto
al riparto "in tutti i casi  di  collocamento  in  aspettativa  e  in
congedo straordinario, facendo salvi i casi di congedo  straordinario
ex art. 37 - II° co. del T.U. n. 3/57", tra i quali non  e'  compresa
la maternita'. 
  Pertanto, tutte le ricorrenti hanno proposto la  medesima  domanda,
di ottenere il pagamento degli onorari spettanti in virtu'  dell'art.
21 R.D. n. 1611/1933, secondo le modalita' di  esazione  disciplinate
dal DPCM del  29.2.1972,  aventi  natura  retributiva  giusta  quanto
prevede l'art. 2099 C.C., l'art. 9 D.L.  n.  90/14  conv.  in  L.  n.
114/14, l'art. 157 TFUE, la Circolare INPS n. 6 del 16.1.2014. 
  Hanno chiarito che tale diritto e' assicurato loro dall'art. 41 del
DPR n. 3/1957, dagli artt. 1 - 16 e 20 del Decr. Legisl. n. 151/2001,
che definiscono obbligatorio il congedo per maternita'  e  derogabile
solo per effetto di norme di maggiore favore il trattamento economico
spettante alla donna in  stato  di  gravidanza  o  puerperio,  ed  e'
garantito dal diritto costituzionale (art.  37  Cost.),  dal  diritto
comunitario (art. 157 TFUE; art. 23 Carta  dei  Diritti  fondamentali
dell'U.E.;  Direttiva  2006/54/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio del 5.7.2006). 
  Hanno sottolineato che quest'ultima Direttiva, dopo aver  stabilito
all'art. 4 il generale divieto di  ogni  discriminazione  basata  sul
sesso e concernente le retribuzioni, dispone  espressamente  all'art.
9, intitolato "Esempi di  discriminazione",  che  e'  da  considerare
contrario  al  principio  della  parita'  di  trattamento  ......  f)
"interrompere il mantenimento o l'acquisizione dei diritti durante  i
periodi di congedo di maternita'". 
  Considerate le anzidette  tutele  assicurate  alle  ricorrenti,  la
omessa corresponsione degli onorari assicurati dalle norme  anzidette
di  rango  primario,  anche  costituzionale   e   comunitario,   alle
lavoratrici in congedo straordinario obbligatorio per maternita', non
puo' che essere dipesa da una errata interpretazione dell'art. 12 del
"Regolamento per  la  riscossione,  da  parte  dell'Avvocatura  dello
Stato, degli onorari  e  delle  competenze  di  spettanza  e  per  la
relativa ripartizione" approvata col DPCM 29.2.1972. 
  Esso infatti, nella parte in cui esclude dal riparto degli  onorari
i casi di  congedo  straordinario,  facendo  eccezione  per  le  sole
ipotesi previste dall'art. 37 II° co. del  T.U.  n.  3/1957,  tra  le
quali  non  e'  ricompresa  la  maternita',  non  puo'   che   essere
interpretato nel senso che si riferisce alle sole ipotesi di  congedo
facoltative, e  non  anche  a  quella  di  congedo  obbligatorio  per
maternita'. 
  Le ricorrenti hanno sottolineato infatti le profonde differenze che
intercorrono tra le due ipotesi di congedo, ponendo in  evidenza  che
l'art. 12 del DPCM del 29.2.1972 non puo' far riferimento all'ipotesi
di congedo obbligatorio, come conferma anche la considerazione  della
ratio della L. n. 53/2000 sul sostegno della maternita', la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri  n.  14  del  16.11.2000,
nonche' varie disposizioni del Decr.  Legisl.  n.  151/2001  -  Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita' (artt. 2 e 23). 
  Se cosi' non fosse,  se  cioe'  l'art.  12  del  Regolamento  fosse
interpretato nel senso che, in  contrasto  con  quanto  prevedono  le
disposizioni  primarie  anzidette,  sanziona  anziche'  tutelare   la
gravidanza (equiparandola alla ipotesi di esclusione  dal  diritto  a
parte   della   retribuzione   per   abbandono   dell'Ufficio   senza
giustificato motivo, per destituzione, per decadenza o  per  dispensa
dal servizio  per  scarso  rendimento),  il  Giudice  amministrativo,
dovendo dare prevalenza alle fonti di rango  superiore,  non  avrebbe
altra alternativa che la disapplicazione del Regolamento stesso. 
  Si tratta infatti di materia di  giurisdizione  esclusiva,  ipotesi
nelle  quali  anche  il  Giudice  amministrativo  ha  il  potere   di
disapplicare i regolamenti in contrasto con norme primarie. 
  Sono stati richiamati vari precedenti giurisprudenziali (Cons. St.,
V, n. 35/2003;  n.  154/1992;  n.  799/1993;  n.  1332/1995;  VI,  n.
2183/2000; TAR Campania,  n.  4237/2014;  TAR  Lazio,  ordinanza  del
7.12.2012 nel ricorso R.G. n. 1412/2012; sent.  Corte  Giustizia  del
6.3.2014 in causa C-595/12). 
  Si e' invocata  una  interpretazione  costituzionalmente  orientata
delle disposizioni richiamate, e in via gradata la  rimessione  della
questione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di giustizia,  per
l'evidente contrasto, oltre che con il principio  di  ragionevolezza,
con i puntuali riferimenti normativi e costituzionali richiamati. 
  Tutte  le  ricorrenti  hanno  quindi  precisato  che  alla  diversa
interpretazione e/o disapplicazione del regolamento,  conseguira'  la
declaratoria che esse hanno il diritto di percepire le somme che  non
sono state loro corrisposte a titolo di  onorari  per  i  periodi  da
ciascuna sopra specificati, e che non sono  in  rapporto  di  nessuna
relazione o corrispettivita' con  il  lavoro  effettivamente  svolto,
come dimostra il fatto che le ricorrenti sono state  assegnatarie  di
affari anche durante il periodo di astensione  obbligatoria,  nonche'
la circostanza che le liquidazioni dipendano dai recuperi  effettuati
dall'Avvocatura dello Stato e non dal lavoro svolto dagli Avvocati  e
dai Procuratori. 
  In via istruttoria hanno richiesto l'acquisizione  di  informazioni
presso  l'Avvocatura,  o  verificazione  per   l'accertamento   delle
competenze  effettivamente  spettanti  a  ciascuna  per   i   periodi
anzidetti, ed hanno  quindi  quantificato  la  loro  domanda,  previa
concessione dei provvedimenti  cautelari  ritenuti  opportuni,  nella
misura che, come in ricorso e in prosieguo di causa nella memoria del
30.12.2015 si e' potuto meglio precisare, e' risultata la seguente: 
  A) All'avv. Lucrezia Fiandaca spetta  la  complessiva  somma  di  €
66.952,37 
  B) All'avv. Verdiana  Fedeli  spetta  la  complessiva  somma  di  €
37.887,06 
  C) All'avv. Raffaella Ferrando spetta la  complessiva  somma  di  €
68.298,36 
  D) All'avv.  Wally  Ferrante  spetta  la  complessiva  somma  di  €
35.885,53 
  Costituitasi l'Avvocatura Generale dello Stato, con atto notificato
in data 13.12.2014 e depositato  in  data  19.12.2014  le  ricorrenti
hanno  integrato  il  contraddittorio  nei  confronti  degli   avv.ti
Isabella Corsini, Emanuele Valenzano, Dorian De Feis, Valentina Fico. 
  Con ordinanza collegiale n. 2182/2016 in data  10  -  18.2.2016  il
TAR, rilevato che il ricorso anzidetto risulta notificato a una  sola
controinteressata; considerato che, in ipotesi di accoglimento  della
domanda, le competenze in questione, gia' elargite ad altri  Avvocati
e/o  Procuratori  dello  Stato,   dovrebbero   essere   rideterminate
sottraendo  loro  quanto  percepito  al  fine   di   reintegrare   le
ricorrenti;  considerato,  quindi,  che   sussiste   "un'ipotesi   di
integrazione del contraddittorio ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,
c.p.a., in quanto tutti i suddetti  Avvocati  e/o  Procuratori  dello
Stato risultano  controinteressati  sostanziali",  ha  ordinato  alle
ricorrenti di procedere all'integrazione del contraddittorio mediante
notifica di copia del ricorso a  tutti  gli  Avvocati  e  Procuratori
dello Stato in servizio a  Roma,  ovvero,  a  loro  scelta,  mediante
notificazione per  pubblici  proclami,  autorizzata  con  l'ordinanza
stessa   anche    senza    indicazione    nominativa    di    ciascun
controinteressato ma con indicazione sintetica dei motivi di ricorso. 
  Con la stessa ordinanza, il  Collegio  ha  fissato  il  termine  di
quaranta giorni per la notifica per pubblici proclami e di successivi
trenta per il deposito della  prova  dell'avvenuta  notifica,  ed  ha
altresi' disposto, a carico  dell'Avvocatura  Generale  dello  Stato,
l'acquisizione in giudizio di un prospetto completo che "indichi  con
precisione, per il periodo in considerazione, la data di assegnazione
di ciascun affare a ogni ricorrente, il tipo di affare e il  relativo
esito, nonche' di una dettagliata relazione  che  indichi  le  esatte
modalita' di ripartizione delle competenze di cui all'art. 21 R.D. n.
1611/1933 tra tutti gli Avvocati e Procuratori dello Stato". 
  Il ricorso nonche' tutti gli atti e i  documenti  depositati  dalle
ricorrenti e dall'Avvocatura Generale dello Stato  si  trovano  nella
segreteria  della  Prima  Sezione  del  TAR  per  il  Lazio  -  Roma.
Informazioni   possono    essere    tratte    dal    sito    internet
www.giustizia-amministrativa.it. 
  Bari 04.03.2016 

                       avv. Costantino Ventura 

 
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