TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

(GU Parte Seconda n.37 del 26-3-2016)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Luana Veronica Wrzy, nata a Catania il 9 aprile 1980, ivi residente
in via Galermo  206,  con  l'assistenza  dell'avv.  Dario  Sammartino
(studio        Catania        via        Teocrito        48         -
dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it) ricorre  al  Tribunale
di  Catania  -  Sezione  lavoro  contro  il   M.I.U.R.   e   l'U.S.R.
Sicilia-Ufficio XII Ambito territoriale di Catania (ric. n. 9805/2014
r.g.). 
  Si premette che: la  ricorrente  e'  una  docente  abilitata  nella
scuola dell'infanzia e nella  scuola  primaria;  era  stata  inserita
nelle graduatorie ad esaurimento per  la  provincia  di  Catania  per
entrambi gli insegnamenti, dal 2000 fino all'anno scolastico 2010/11;
con decreto ministeriale n. 44/2011 fu disposto l'aggiornamento delle
graduatorie; lei non presento' la domanda. 
  Ha chiesto di partecipare alla  procedura  di  aggiornamento  delle
graduatorie dall'a.s. 2014/15 al 2016/17. La sua domanda non e' stata
accettata perche' lei non era inserita nella previgente  graduatoria.
Inoltre l'U.S.R. ritiene che lei, non avendo presentato la domanda di
ex decreto ministeriale  n.  44/2011,  sia  definitivamente  decaduta
dalle graduatorie ad esaurimento. 
  Cio'  e'  errato:  la  mancata  presentazione  della   domanda   ha
comportato solo che  la  ricorrente  non  sia  stata  inserita  nelle
graduatorie nel periodo di vigenza; ma rimane  fermo  il  diritto  di
esservi inserita di nuovo. 
  Il  reinserimento   e'   previsto   dall'art.   1,   comma   1-bis,
decreto-legge n. 97/04, conv. in legge n. 143/04.  La  trasformazione
delle graduatorie permanenti in esaurimento (art. 1, comma 605, legge
n. 296/06) non ha abrogato la norma del 2004. 
  Si  chiede  quindi:  1)  l'annullamento  e/o   la   disapplicazione
dell'art. 1,  comma  1,  decreto  ministeriale  n.  44/2011  dove  ha
previsto la definitiva cancellazione dalle graduatorie permanenti  di
coloro che, gia'  inseriti,  non  abbiano  chiesto  la  permanenza  e
l'aggiornamento e dell'art.  1,  comma  1,  decreto  ministeriale  n.
235/2014 se inteso in quel senso, infine del  decreto  del  Dirigente
dell'Ufficio XII-U.S.R. Sicilia-Ambito di Catania prot. n. 11519  del
25 agosto 2014, di approvazione delle graduatorie  in  questione;  2)
l'accertamento del diritto della ricorrente  all'inserimento  con  19
punti nella graduatoria ad esaurimento per la scuola dell'infanzia  e
di 17 punti in quella per  la  scuola  primaria,  valevoli  dall'anno
scolastico 2014/15, per la provincia di Catania; 3) la condanna degli
Enti all'inserimento della ricorrente in dette graduatorie. 
  Con ordinanza del 12 febbraio 2016 il  Tribunale  ha  disposto:  il
deposito del ricorso nella casa  comunale;  la  pubblicazione  di  un
estratto sulla GURI e  sui  siti  internet  MIUR  e  USR-Catania;  ha
rinviato all'udienza del 14 settembre 2016 ore 9. 

                        Avv. Dario Sammartino 

 
TU16ABA1833
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