Notifica per pubblici proclami Luana Veronica Wrzy, nata a Catania il 9 aprile 1980, ivi residente in via Galermo 206, con l'assistenza dell'avv. Dario Sammartino (studio Catania via Teocrito 48 - dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it) ricorre al Tribunale di Catania - Sezione lavoro contro il M.I.U.R. e l'U.S.R. Sicilia-Ufficio XII Ambito territoriale di Catania (ric. n. 9805/2014 r.g.). Si premette che: la ricorrente e' una docente abilitata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; era stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Catania per entrambi gli insegnamenti, dal 2000 fino all'anno scolastico 2010/11; con decreto ministeriale n. 44/2011 fu disposto l'aggiornamento delle graduatorie; lei non presento' la domanda. Ha chiesto di partecipare alla procedura di aggiornamento delle graduatorie dall'a.s. 2014/15 al 2016/17. La sua domanda non e' stata accettata perche' lei non era inserita nella previgente graduatoria. Inoltre l'U.S.R. ritiene che lei, non avendo presentato la domanda di ex decreto ministeriale n. 44/2011, sia definitivamente decaduta dalle graduatorie ad esaurimento. Cio' e' errato: la mancata presentazione della domanda ha comportato solo che la ricorrente non sia stata inserita nelle graduatorie nel periodo di vigenza; ma rimane fermo il diritto di esservi inserita di nuovo. Il reinserimento e' previsto dall'art. 1, comma 1-bis, decreto-legge n. 97/04, conv. in legge n. 143/04. La trasformazione delle graduatorie permanenti in esaurimento (art. 1, comma 605, legge n. 296/06) non ha abrogato la norma del 2004. Si chiede quindi: 1) l'annullamento e/o la disapplicazione dell'art. 1, comma 1, decreto ministeriale n. 44/2011 dove ha previsto la definitiva cancellazione dalle graduatorie permanenti di coloro che, gia' inseriti, non abbiano chiesto la permanenza e l'aggiornamento e dell'art. 1, comma 1, decreto ministeriale n. 235/2014 se inteso in quel senso, infine del decreto del Dirigente dell'Ufficio XII-U.S.R. Sicilia-Ambito di Catania prot. n. 11519 del 25 agosto 2014, di approvazione delle graduatorie in questione; 2) l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento con 19 punti nella graduatoria ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e di 17 punti in quella per la scuola primaria, valevoli dall'anno scolastico 2014/15, per la provincia di Catania; 3) la condanna degli Enti all'inserimento della ricorrente in dette graduatorie. Con ordinanza del 12 febbraio 2016 il Tribunale ha disposto: il deposito del ricorso nella casa comunale; la pubblicazione di un estratto sulla GURI e sui siti internet MIUR e USR-Catania; ha rinviato all'udienza del 14 settembre 2016 ore 9. Avv. Dario Sammartino TU16ABA1833