Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria
regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite
dell'ufficiale giudiziario - Obbligo di deposito di copia dell'atto
presso la segreteria della commissione tributaria che ha
pronunciato la sentenza impugnata.
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), art. 53, comma
2, secondo periodo, nel testo risultante dopo le modifiche
apportate dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2
dicembre 2005, n. 248.
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(T-160121)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 1-6-2016)
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