INFI MONTI S.P.A. - MISH MASH S.R.L. - FINAVEST S.A.

(GU Parte Seconda n.72 del 18-6-2016)

 
Fusione transfrontaliera per incorporazione di  Mish  Mash  S.r.l.  e
Finavest  S.A.  in  Infi  Monti  S.p.A.  -  Pubblicazione  ai   sensi
               dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 108/2008 
 

  Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera 
    Infi Monti S.p.A., societa' per  azioni,  costituita  e  regolata
secondo la legge italiana, con sede sociale in Milano, Via Stradivari
4 (in corso di trasferimento  in  Milano,  Corso  Buenos  Aires  54),
iscritta al registro delle imprese di Milano  al  numero  04243520154
(«Infi Monti» o «Societa' Incorporante»); 
    Mish Mash s.r.l., societa' a responsabilita' limitata, costituita
e regolata secondo la legge italiana, con  sede  sociale  in  Milano,
Corso Buenos Aires 54, iscritta al registro delle imprese  di  Milano
al numero 13008430152 («Mish Mash»); 
    Finavest S.A., societa' per azioni, costituita e regolata secondo
la legge lussemburghese, con sede sociale in L-1260 Lussemburgo,  rue
de Bonnevoie, 5, Granducato del Lussemburgo, iscritta al registro  di
commercio e  delle  societa'  del  Lussemburgo  al  numero  B  14.037
(«Finavest»  e   congiuntamente   con   Mish   Mash,   le   «Societa'
Incorporande»). 
  Modalita' di esercizio dei diritti da  parte  dei  creditori  delle
societa' Infi Monti, Mish Mash e Finavest 
  In relazione all'operazione di  fusione  transfrontaliera  di  Mish
Mash e Finavest in Infi Monti: 
    i creditori di Infi Monti,  i  quali  vantino  un  credito  sorto
anteriormente  all'iscrizione  del  progetto  di  fusione  presso  il
registro delle imprese di Milano  ai  sensi  dell'art.  2501-ter  del
codice civile, hanno diritto di proporre  opposizione  alla  fusione,
esercitando i diritti previsti  dall'art.  2503  del  codice  civile,
entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso  il
Registro delle Imprese di Milano. Tuttavia,  ai  sensi  del  medesimo
art. 2503 del codice civile, tale diritto di opposizione  viene  meno
allorquando la societa' abbia depositato presso una  banca  le  somme
necessarie a far fronte  al  pagamento  dei  creditori  della  stessa
aventi diritto e che non abbiano dato  il  preventivo  consenso  alla
fusione o che non siano stati pagati; 
    i creditori di Mish  Mash,  i  quali  vantino  un  credito  sorto
anteriormente  all'iscrizione  del  progetto  di  fusione  presso  il
registro delle imprese di Milano  ai  sensi  dell'art.  2501-ter  del
codice civile, hanno diritto di proporre  opposizione  alla  fusione,
esercitando i diritti previsti  dall'art.  2503  del  codice  civile,
entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso  il
Registro delle Imprese di Milano. Tuttavia,  ai  sensi  del  medesimo
art. 2503 del codice civile, tale diritto di opposizione  viene  meno
allorquando la societa' abbia depositato presso una  banca  le  somme
necessarie a far fronte  al  pagamento  dei  creditori  della  stessa
aventi diritto e che non abbiano dato  il  preventivo  consenso  alla
fusione o che non siano stati pagati; 
    i creditori  di  Finavest,  i  quali  vantino  un  credito  sorto
anteriormente alla data di pubblicazione dell'atto di fusione possono
presentare, a  prescindere  da  qualunque  accordo  contrario  e  nel
termine di due mesi dalla suddetta pubblicazione,  ricorso  d'urgenza
al presidente del tribunale del luogo in cui la societa' debitrice ha
la propria  sede  legale,  sezione  imprese,  chiedendo  che  vengano
fornite adeguate garanzie a tutela dei debiti scaduti  o  non  ancora
scaduti, qualora gli stessi creditori siano in  grado  di  dimostrare
con fondamento che, in conseguenza della fusione, il  soddisfacimento
del proprio credito possa essere pregiudicato o che non  siano  state
fornite adeguate garanzie a tutela dei propri diritti. Il  presidente
del tribunale rigettera' il ricorso qualora ai creditori siano  state
fornite adeguate garanzie o comunque tali tutele non  siano  ritenute
necessarie, in considerazione  della  situazione  patrimoniale  della
societa' a  seguito  della  fusione.  La  societa'  debitrice  potra'
ottenere il rigetto del ricorso, corrispondendo al  creditore,  anche
qualora il debito non sia ancora scaduto, le  somme  dovute.  Qualora
non siano prestate idonee garanzie entro il  termine  prescritto,  il
credito diverra' immediatamente esigibile. 
  Modalita' di esercizio dei diritti da parte dei soci  di  minoranza
delle societa' Infi Monti, Mish Mash e Finavest 
    con riferimento a Infi Monti, per i soci  di  minoranza  che  non
votino a favore del progetto di fusione non e' previsto il diritto di
recesso; 
    con riferimento a Mish Mash, i soci di minoranza che non votino a
favore del progetto di fusione hanno diritto di  esercitare  il  loro
diritto direcesso ai sensi dell'art. 2473 del codice civile; 
    con riferimento  a  Finavest  non  esistono  soci  di  minoranza,
perche' il capitale sociale di Finavest e' interamente detenuto dalla
signora Maria Luisa Monti. 
  Modalita' con cui si possono  ottenere  gratuitamente  informazioni
dalle societa' Infi Monti, Mish Mash e Finavest 
    ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono  messe
a disposizione presso gli uffici amministrativi di Infi  Monti  e  di
Mish Mash, in Viale Milanofiori strada 3, Palazzo B10,  20090  Assago
(MI) nonche' presso la sede legale di Finavest, al fine di consentire
a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. 

Infi  Monti  S.p.A.:  per  il  consiglio  di  amministrazione  -   il
                    presidente, Maria Luisa Monti 
      Mish Mash S.r.l.: l'amministratore unico, Paolo Restelli 
Finavest  S.A.:  per  il   consiglio   di   amministrazione   -   gli
                           amministratori 
               Daniel Galhano e Andrea Riffeser Monti 

 
TU16AAB5802
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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