Fusione transfrontaliera per incorporazione di Mish Mash S.r.l. e Finavest S.A. in Infi Monti S.p.A. - Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 108/2008 Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera Infi Monti S.p.A., societa' per azioni, costituita e regolata secondo la legge italiana, con sede sociale in Milano, Via Stradivari 4 (in corso di trasferimento in Milano, Corso Buenos Aires 54), iscritta al registro delle imprese di Milano al numero 04243520154 («Infi Monti» o «Societa' Incorporante»); Mish Mash s.r.l., societa' a responsabilita' limitata, costituita e regolata secondo la legge italiana, con sede sociale in Milano, Corso Buenos Aires 54, iscritta al registro delle imprese di Milano al numero 13008430152 («Mish Mash»); Finavest S.A., societa' per azioni, costituita e regolata secondo la legge lussemburghese, con sede sociale in L-1260 Lussemburgo, rue de Bonnevoie, 5, Granducato del Lussemburgo, iscritta al registro di commercio e delle societa' del Lussemburgo al numero B 14.037 («Finavest» e congiuntamente con Mish Mash, le «Societa' Incorporande»). Modalita' di esercizio dei diritti da parte dei creditori delle societa' Infi Monti, Mish Mash e Finavest In relazione all'operazione di fusione transfrontaliera di Mish Mash e Finavest in Infi Monti: i creditori di Infi Monti, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il registro delle imprese di Milano ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione, esercitando i diritti previsti dall'art. 2503 del codice civile, entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano. Tuttavia, ai sensi del medesimo art. 2503 del codice civile, tale diritto di opposizione viene meno allorquando la societa' abbia depositato presso una banca le somme necessarie a far fronte al pagamento dei creditori della stessa aventi diritto e che non abbiano dato il preventivo consenso alla fusione o che non siano stati pagati; i creditori di Mish Mash, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il registro delle imprese di Milano ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione, esercitando i diritti previsti dall'art. 2503 del codice civile, entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano. Tuttavia, ai sensi del medesimo art. 2503 del codice civile, tale diritto di opposizione viene meno allorquando la societa' abbia depositato presso una banca le somme necessarie a far fronte al pagamento dei creditori della stessa aventi diritto e che non abbiano dato il preventivo consenso alla fusione o che non siano stati pagati; i creditori di Finavest, i quali vantino un credito sorto anteriormente alla data di pubblicazione dell'atto di fusione possono presentare, a prescindere da qualunque accordo contrario e nel termine di due mesi dalla suddetta pubblicazione, ricorso d'urgenza al presidente del tribunale del luogo in cui la societa' debitrice ha la propria sede legale, sezione imprese, chiedendo che vengano fornite adeguate garanzie a tutela dei debiti scaduti o non ancora scaduti, qualora gli stessi creditori siano in grado di dimostrare con fondamento che, in conseguenza della fusione, il soddisfacimento del proprio credito possa essere pregiudicato o che non siano state fornite adeguate garanzie a tutela dei propri diritti. Il presidente del tribunale rigettera' il ricorso qualora ai creditori siano state fornite adeguate garanzie o comunque tali tutele non siano ritenute necessarie, in considerazione della situazione patrimoniale della societa' a seguito della fusione. La societa' debitrice potra' ottenere il rigetto del ricorso, corrispondendo al creditore, anche qualora il debito non sia ancora scaduto, le somme dovute. Qualora non siano prestate idonee garanzie entro il termine prescritto, il credito diverra' immediatamente esigibile. Modalita' di esercizio dei diritti da parte dei soci di minoranza delle societa' Infi Monti, Mish Mash e Finavest con riferimento a Infi Monti, per i soci di minoranza che non votino a favore del progetto di fusione non e' previsto il diritto di recesso; con riferimento a Mish Mash, i soci di minoranza che non votino a favore del progetto di fusione hanno diritto di esercitare il loro diritto direcesso ai sensi dell'art. 2473 del codice civile; con riferimento a Finavest non esistono soci di minoranza, perche' il capitale sociale di Finavest e' interamente detenuto dalla signora Maria Luisa Monti. Modalita' con cui si possono ottenere gratuitamente informazioni dalle societa' Infi Monti, Mish Mash e Finavest ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono messe a disposizione presso gli uffici amministrativi di Infi Monti e di Mish Mash, in Viale Milanofiori strada 3, Palazzo B10, 20090 Assago (MI) nonche' presso la sede legale di Finavest, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. Infi Monti S.p.A.: per il consiglio di amministrazione - il presidente, Maria Luisa Monti Mish Mash S.r.l.: l'amministratore unico, Paolo Restelli Finavest S.A.: per il consiglio di amministrazione - gli amministratori Daniel Galhano e Andrea Riffeser Monti TU16AAB5802