Notificazione per pubblici proclami I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S - francescoleone@pec.it; fax 091/7794561) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D - simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), difensori dei sig.ri Caiozzo Giovanna ed altri in ottemperanza all'ordinanza del 15 giugno 2016, n. 3238 del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter resa sul ricorso R.G. n. 6291/2016 Avvisano che Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4867/2015, ha ordinato all'Agenzia delle Entrate di riconvocare l'organo esaminatore al fine di sottoporre gli appellanti alla prova tecnico-professionale (seconda prova) della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 140 unita' per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico. La prova si svolgeva lo scorso 15 marzo e i ricorrenti si collocavano in posizione utile per essere convocati ad espletare il tirocinio teorico-pratico, ma cio' non e' avvenuto. L'Agenzia delle Entrate del tutto arbitrariamente ed in palese contrasto con la decisione del Consiglio di Stato di ammettere i ricorrenti "alle successive fasi concorsuali", ha disposto, con l'impugnata nota, che l'accesso al tirocinio degli idonei "resta subordinata alla definizione del contenzioso pendente". Ebbene, con tale comunicazione, pubblicata nella schermata riportante le risultanze della prova, l'Amministrazione ha deciso deliberatamente di subordinare l'ammissione al tirocinio teorico-pratico dei soggetti idonei, odierni ricorrenti, alla definizione del giudizio pendente. Tale statuizione, oltre che arbitraria ed irragionevole, e' del tutto illegittima in quanto in palese contrasto con quanto ordinato dal Consiglio di Stato in sede cautelare. Nondimeno, il provvedimento impugnato di cui si discute risulta viziato anche sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto l'Agenzia delle Entrate non si e' premurata di motivare compiutamente il proprio inadempimento. Da tale circostanza ne discende, dunque, anche la patente violazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Alla luce delle superiori argomentazioni e' stato richiesto al TAR Lazio - Roma: - in via cautelare, sospendere gli atti impugnati e per gli effetti ammettere in sovrannumero la ricorrente al tirocinio teorico-pratico; - nel merito, annullare gli atti impugnati solo per quanto di interesse della ricorrente e quindi riconoscere il diritto della stessa ad essere ammessa al tirocinio teorico-pratico, per le causali di cui in narrativa; - in subordine, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, stante l'illegittimita' e la natura colposa dell'attivita' amministrativa, accertata nella vicenda in questione, condannare al risarcimento del danno ingiusto subito dall'attuale ricorrente titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al tirocinio, che ben puo' qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione con riserva dell'odierna ricorrente al tirocinio teorico-pratico della selezione in esame in luogo della mera sospensione dei provvedimenti in esame. Candidati dichiarati vincitori, da ritenersi contraddittori necessari: Lepre Antonio; Palazzi Ilaria; Midellino Marco; Onorato Antonia; Lucchese Vittorio; Palumbo Anna; Lucchese Filippo; Pizzo Vincenzo; Malangone Claudio; Martino Stefania; Di Giacinto Marco; Di Carlo Giuseppe; Mengoni Novella; Randisi Giovanni; Montalbano Fabio; Paterna Paola; Sannino Domenico; Mazza Valentina; Papa Fabio; Petillo Maria; Panariello Sara; La Nave Assunta; Stramondo Paola Roberta; Noto Giuseppe; Battaglia Diego; La Malfa Giuseppe; Micheli Alessandro; Zimmardi Giovanni; Buonomo Ciro; Ferrara Fabrizio; Calabrese Maria Grazia; Scappaticci Tommaso; Minelli Luca; Andreoli Federica; Maddaloni Carmen; Scricco Francesco; Ruscigno Monica Alfredina; Ligustro Giovanna; Leopardo Biagio; Mesiano Domenico; Vargiu Francesca; Caravella Giovanni; Seri Elena; Pepe Francesco; Musiani Roberto; Smacchia Paolo; Perisutti Lorena; Ravazzini Claudio; Moro Francesca; Sebastiani Teresa; Pellegrino Fabio; Floris Riccardo; Ambrosanio Maurizio; Letizia Arcangelo; Melis Paolo; Pascalis Sonia; Vessia Carmela; Peyrani Chiara Lucia; Tondo Flavio Edoardo; Giummarra Emanuele; Belli Mauro; Gaspari Daniele; Ardu Marika; Farinelli Valeria; Pentassuglia Giuseppe Luca; Cartapati Elisa; Porcu Elena; Simone Antonio; Barale Giulia; Piccinin Elena; Leone Sandra; Pananti Francesco; Montano Serena; Liedl Marco; Pagnozzi Rosaria; Buccellato Erika; Indaco Silvio; Morici Silvia; Tozzi Gianluigi; Presepi Martina; Giannoni Tiziano; Finali Giacomo; Cinelli Carlotta; La Rocca Anna; Prete Nino; Lazzeretti Federica; Panetta Alessandro; Di Salvo Fabio; Giacobbe Francesco; Sabatini Alessandro; Rabusin Maurizio; Somma Maria Antonia; Ursi Maddalena; Guida Vincenzo; Di Marcello Ercolino; Pantaleo Leonardo; Patricolo Riccardo; Petrone Maria; Gugliotta Antonio; Longanella Giuseppe; Paris Orante; Musolino Francesco; Quaglia Matteo; Laurella Wilma; Tomeo Gerardo; Pilia Cristiano; Morlupi Michele; Mencarini Laura; Marziali Lorenzo; Sileo Angela; Stassi Stefania Maria; Filippetti Roberto; Filiziu Adriana; Balestra Mario; Schena Maria; Grimaldi Marco; Ricco Daniele; Fagioli Alessandra; Grippa Aurelio; Restivo Giuseppe; Foresti Francesca; Pinto Serena; Russo Silvia; Zaccagnino Valerio; Pesce Carmela; Bencivinni Marco; Gallo Laura; Sguera Carmela;Meloni Giangiacomo; Faccia Enz; Piu Adriano; Di Napoli Federica; Sammartino Gianluca; Fiorani Luca; Masino Alex Domenico; Marchesini Manuela; Calabrese Erica; Sinibaldi Alberto; Manzi Andrea. avv. Francesco Leone TX16ABA6724