MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e delle
infrastrutture energetiche

(GU Parte Seconda n.88 del 26-7-2016)

 
          Decreto di asservimento e occupazione temporanea 
 

  Il Direttore generale 
  Visto l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto  legislativo  n.  164/2000),   recante   l'Attuazione   della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico  30  ottobre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana -
Serie Generale - del 27/11/2015, che modifica il DM 14  luglio  2014,
di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello  non  generale
della Direzione Generale per la Sicurezza  dell'Approvvigionamento  e
per  le   Infrastrutture   Energetiche,   attribuendo   le   funzioni
dell'Ufficio Unico per gli espropri di pubblica utilita'  in  materia
di energia alla Divisione VII; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico  26  giugno
2009 con il quale e' stata dichiarata la  pubblica  utilita'  nonche'
l'indifferibilita' e l'urgenza del metanodotto Biccari -  Campochiaro
DN 1200 (48"), DP 75 bar; 
  Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
prot.  4174  del  16  aprile  2010  di  approvazione   del   progetto
definitivo, accertamento della conformita' urbanistica e  apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio; 
  Considerato che per la realizzazione dell'opera  in  questione  sul
terreno distinto in catasto al Foglio 9, Mappale 179, del  comune  di
Castelvetere in Val Fortore (BN), non e' stato possibile  raggiungere
un'intesa bonaria con la Ditta proprietaria per la costituzione della
servitu' di metanodotto e dell'occupazione temporanea; 
  Visto  il  dm.  del  16/06/2014  di  imposizione  di  servitu'   di
metanodotto ed occupazione temporanea  dell'area  occorrente  per  la
costruzione  del  gasdotto  in  questione  divenuto   esecutivo   con
l'immissione in possesso del fondo il 29/07/2014; 
  Vista l'ordinanza n. 3090/2015 in data 17/11/2015 con la  quale  il
Consiglio di Stato, Sez. II, accogliendo l'istanza cautelare promossa
dalla Ditta proprietaria, ha disposto  che  "in  via  istruttoria  il
Ministero referente dovra' acquisire elementi circa  la  possibilita'
in via tecnica di modificare  il  tracciato  dell'infrastruttura  nei
limiti che consentano la salvaguardia dei beni archeologici di cui si
discute"; 
  Vista  l'autorizzazione  della  Soprintendenza  Archeologica  della
Campania  MIBACT-SAR-CAM  n.  11115  del  24/06/2016  relativa   alle
possibili soluzioni  di  tracciato  del  gasdotto  volte  a  superare
l'interferenza con beni archeologici e  la  nota  REINV/INIPU/708/TRT
del 12/07/2016 con la quale Snam Rete Gas S.p.A.  partecipa  di  aver
individuato come soluzione di tracciato  ottimale  quella  denominata
"1b"; 
  Vista la nota n. 19377 del 14/07/2016 del Ministero dello  Sviluppo
Economico con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. e' stata  autorizzata,
ai sensi dell'articolo 52 quater, comma 6, del  d.P.R.  327/2001,  ad
eseguire la variante denominata "1b", ritenendo  che  tale  soluzione
progettuale determina,  di  fatto,  una  minima  riduzione  dell'area
asservita, che passa da 8.622 mq a 8.580 mq ed un modesto  incremento
dell'area da occupare temporaneamente, che passa da 6.122 mq a  7.765
mq; 
  Considerato che l'interruzione dei lavori di posa del  gasdotto  e'
conseguente a cause non imputabili alla Snam Rete Gas S.p.A.; 
  Vista l'istanza  presentata  in  data  15/07/2016,  registrata  con
protocollo  n.  19619  del  18/07/2016,   con   allegato   il   piano
particellare, con la quale la societa' Snam Rete Gas  S.p.A.,  codice
fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa
Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI), ha  chiesto  a  questa
Amministrazione: 
  1. la modifica del decreto del 16 giugno 2014 e la  proroga  di  un
anno del termine di occupazione temporanea ivi previsto, eseguito con
l'immissione in possesso nel fondo distinto al  catasto  terreni  del
Comune di Castelvetere in Val Fortore al foglio 9,  mappale  179,  il
29/07/2014, al  fine  di  completare  i  lavori  di  costruzione  del
gasdotto che interessera' le aree identificate nel piano particellare
col colore rosso per l'area da  asservire  e  col  colore  verde  per
l'area da occupare temporaneamente; 
  2.  la  determinazione  urgente  dell'indennita'   provvisoria   di
occupazione  temporanea  e  di  servitu'  di  metanodotto  ai   sensi
dell'art. 22 e 52 octies del d.P.R. 327/2001; 
  Considerato  che  realizzare  l'opera,  facente  parte  della  rete
nazionale dei gasdotti di  cui  all'articolo  9  del  citato  decreto
legislativo  n.  164/2000,  riveste  carattere  d'urgenza  in  quanto
consentira' di: 
  - potenziare le reti esistenti nelle regioni  Puglia,  Campania,  e
Molise, adeguando le capacita' di  trasporto  del  gas  agli  attuali
fabbisogni; 
  - adeguare l'interconnessione delle aree poste a Nord e a  Sud  del
Paese, lungo un asse parallelo alla catena appenninica,  con  valenza
strategica per il sistema di trasporto nazionale del Gas Naturale; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del Testo Unico,  l'emanazione  del  citato  decreto  16
aprile 2010 ha determinato l'inizio del procedimento di  esproprio  e
che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22
del Testo Unico in base alla quale il decreto  ablativo  puo'  essere
emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  Ritenuto che: 
  - e' necessario consentire che  i  lavori  di  realizzazione  della
condotta per il trasporto del gas naturale, interrotti  a  causa  del
contenzioso, siano ripresi senza soluzione  di  continuita',  secondo
una progressione continua della posa in opera del metanodotto; 
  - la costituzione della servitu' di metanodotto e' stata imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
della  Ditta  proprietaria  catastalmente  identificata   nel   piano
particellare sono coerenti con i  valori  osservati  per  la  regione
agraria cui appartiene il comune di Castelvetere in Val Fortore  (BN)
e  sono  ritenute  congrue  ai  fini  della  determinazione   urgente
dell'indennita' provvisoria; 
  decreta: 
  Articolo 1 
  A parziale modifica dell'art.1 del  dm.  16/06/2014,  per  la  sola
Ditta n. 6 del piano particellare allegato al  medesimo  decreto,  e'
disposta la sostituzione del piano particellare con  quello  allegato
al presente decreto e  la  conseguente  modifica  della  servitu'  di
metanodotto e dell'occupazione temporanea a favore di Snam  Rete  Gas
S.p.A del terreno  sottoposto  all'azione  ablativa  identificato  al
catasto terreni del comune  di  Castelvetere  in  Val  Fortore  (BN),
Foglio 9, particella 179, interessato dal tracciato  del  metanodotto
Biccari - Campochiaro DN 1200 (48"), DP 75 bar; 
  Articolo 2 
  Al fine della completa realizzazione del metanodotto, il termine di
occupazione temporanea e' prorogato di un anno dalla data di scadenza
dell'immissione in possesso dei terreni e cioe'  fino  al  28  luglio
2017. 
  La Societa' beneficiaria comunichera'  preventivamente  alla  Ditta
proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione  ed
il recapito dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 3 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas  gli  adempimenti  di
cui ai successivi articoli 6 e 7, prevede quanto segue: 
  - la posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
interrata alla profondita' di circa 1  (uno)  metro,  misurata  dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi  accessori  per
reti tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti)
metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere  la  superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilita'  di  eseguire  sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di
posa della tubazione; 
  - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e  per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari  al
fine della sorveglianza,  manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,
nonche'   di   eventuali   modifiche,    rifacimenti,    riparazioni,
sostituzioni e recuperi; 
  -  l'inamovibilita'   delle   tubazioni,   dei   manufatti,   delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas  S.p.a.  e  che  pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di  eventuali   riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.a. a chi  di
ragione. 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi; 
  Articolo 4 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione  temporanea  dei  terreni  enunciati   nel   precedente
articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono
state determinate in modo urgente,  ai  sensi  dell'articolo  22  del
Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art.  52-octies  del
medesimo  D.P.R.  327/2001,   nella   misura   indicata   nel   piano
particellare della Ditta proprietaria. 
  Articolo 5 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.a., nonche'  pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  nel  cui
territorio si trova il bene. L'opposizione di  terzi  interessati  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  successivi   alla   pubblicazione
dell'estratto. 
  Articolo 6 
  La Snam Rete Gas S.p.a. provvede alla notifica del presente decreto
alla  Ditta  proprietaria  con  allegato   il   piano   particellare,
unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello  stato  di
consistenza e presa di possesso  dei  terreni,  specificando  con  un
preavviso di  almeno  sette  giorni  le  modalita'  ed  i  tempi  del
sopralluogo ed indicando anche il  nominativo  dei  tecnici  da  essa
incaricati. 
  Articolo 7 
  I tecnici incaricati dalla Snam Rete  Gas  S.p.a.  provvederanno  a
redigere un nuovo verbale di immissione in possesso dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico. Copie degli atti  inerenti  la  notifica  di  cui
all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di
immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Snam  Rete
Gas S.p.a. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica
certificata: 
  ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it 
  Articolo 8 
  La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo'  comunicare
con dichiarazione irrevocabile a  questa  Amministrazione  (DGSAIE  -
Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - fax: 0647887753)  e  per
conoscenza alla Snam Rete Gas  S.p.a.  -  Realizzazione  progetti  di
investimento - progetto Iniziativa Puglia, Via G. Amendola,  162/1  -
BARI  -  fax   080   5315196   -   Posta   Elettronica   Certificata:
reinv.inipu@pec.snamretegas.it, l'accettazione  delle  indennita'  di
servitu' di metanodotto  ed  occupazione  temporanea.  Questa  stessa
Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria  la  comunicazione
di accettazione  delle  indennita'  di  servitu'  di  metanodotto  ed
occupazione temporanea, la dichiarazione di  assenza  di  diritti  di
terzi sul bene e la documentazione  comprovante  la  piena  e  libera
disponibilita' del terreno, contenute nello  schema  A,  allegato  al
presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche'  la  Snam
Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60
giorni a conguaglio delle somme gia' depositate presso la  competente
Ragioneria Territoriale. 
  Articolo 9 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sulle  indennita'  provvisorie  di   servitu'   di   metanodotto   ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi  trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso, a seguito di  apposita
ordinanza di  questa  Amministrazione,  saranno  depositate  le  sole
differenze tra  gli  importi  delle  indennita'  indicate  nel  piano
particellare allegato al presente decreto e  le  indennita'  indicate
nel piano particellare allegato al dM 16/06/2014 in quanto gia' a suo
tempo depositate  presso  la  Ragioneria  Territoriale  competente  -
Servizio depositi amministrativi. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo  Unico,
produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra  indicato,  la
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato  al
presente decreto, designandone  uno  di  propria  fiducia,  affinche'
unitamente al tecnico nominato da  questa  Amministrazione  e  ad  un
terzo  esperto  nominato  dal  Presidente  del  competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno  proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 10 
  E' dovuta alla  Ditta  proprietaria  dei  terreni  l'indennita'  di
occupazione temporanea  e  danni  riportata  nel  piano  particellare
allegato al presente decreto. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Roma, 

                        Il direttore generale 
                        ing. Gilberto Dialuce 

 
TX16ADC7177
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.