Decreto di asservimento e occupazione temporanea Il Direttore generale Visto l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana - Serie Generale - del 27/11/2015, che modifica il DM 14 luglio 2014, di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche, attribuendo le funzioni dell'Ufficio Unico per gli espropri di pubblica utilita' in materia di energia alla Divisione VII; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 con il quale e' stata dichiarata la pubblica utilita' nonche' l'indifferibilita' e l'urgenza del metanodotto Biccari - Campochiaro DN 1200 (48"), DP 75 bar; Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. 4174 del 16 aprile 2010 di approvazione del progetto definitivo, accertamento della conformita' urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; Considerato che per la realizzazione dell'opera in questione sul terreno distinto in catasto al Foglio 9, Mappale 179, del comune di Castelvetere in Val Fortore (BN), non e' stato possibile raggiungere un'intesa bonaria con la Ditta proprietaria per la costituzione della servitu' di metanodotto e dell'occupazione temporanea; Visto il dm. del 16/06/2014 di imposizione di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea dell'area occorrente per la costruzione del gasdotto in questione divenuto esecutivo con l'immissione in possesso del fondo il 29/07/2014; Vista l'ordinanza n. 3090/2015 in data 17/11/2015 con la quale il Consiglio di Stato, Sez. II, accogliendo l'istanza cautelare promossa dalla Ditta proprietaria, ha disposto che "in via istruttoria il Ministero referente dovra' acquisire elementi circa la possibilita' in via tecnica di modificare il tracciato dell'infrastruttura nei limiti che consentano la salvaguardia dei beni archeologici di cui si discute"; Vista l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica della Campania MIBACT-SAR-CAM n. 11115 del 24/06/2016 relativa alle possibili soluzioni di tracciato del gasdotto volte a superare l'interferenza con beni archeologici e la nota REINV/INIPU/708/TRT del 12/07/2016 con la quale Snam Rete Gas S.p.A. partecipa di aver individuato come soluzione di tracciato ottimale quella denominata "1b"; Vista la nota n. 19377 del 14/07/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. e' stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 52 quater, comma 6, del d.P.R. 327/2001, ad eseguire la variante denominata "1b", ritenendo che tale soluzione progettuale determina, di fatto, una minima riduzione dell'area asservita, che passa da 8.622 mq a 8.580 mq ed un modesto incremento dell'area da occupare temporaneamente, che passa da 6.122 mq a 7.765 mq; Considerato che l'interruzione dei lavori di posa del gasdotto e' conseguente a cause non imputabili alla Snam Rete Gas S.p.A.; Vista l'istanza presentata in data 15/07/2016, registrata con protocollo n. 19619 del 18/07/2016, con allegato il piano particellare, con la quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI), ha chiesto a questa Amministrazione: 1. la modifica del decreto del 16 giugno 2014 e la proroga di un anno del termine di occupazione temporanea ivi previsto, eseguito con l'immissione in possesso nel fondo distinto al catasto terreni del Comune di Castelvetere in Val Fortore al foglio 9, mappale 179, il 29/07/2014, al fine di completare i lavori di costruzione del gasdotto che interessera' le aree identificate nel piano particellare col colore rosso per l'area da asservire e col colore verde per l'area da occupare temporaneamente; 2. la determinazione urgente dell'indennita' provvisoria di occupazione temporanea e di servitu' di metanodotto ai sensi dell'art. 22 e 52 octies del d.P.R. 327/2001; Considerato che realizzare l'opera, facente parte della rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere d'urgenza in quanto consentira' di: - potenziare le reti esistenti nelle regioni Puglia, Campania, e Molise, adeguando le capacita' di trasporto del gas agli attuali fabbisogni; - adeguare l'interconnessione delle aree poste a Nord e a Sud del Paese, lungo un asse parallelo alla catena appenninica, con valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale del Gas Naturale; Considerato che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l'emanazione del citato decreto 16 aprile 2010 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; Ritenuto che: - e' necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale, interrotti a causa del contenzioso, siano ripresi senza soluzione di continuita', secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto; - la costituzione della servitu' di metanodotto e' stata imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008; - le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto a favore della Ditta proprietaria catastalmente identificata nel piano particellare sono coerenti con i valori osservati per la regione agraria cui appartiene il comune di Castelvetere in Val Fortore (BN) e sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; decreta: Articolo 1 A parziale modifica dell'art.1 del dm. 16/06/2014, per la sola Ditta n. 6 del piano particellare allegato al medesimo decreto, e' disposta la sostituzione del piano particellare con quello allegato al presente decreto e la conseguente modifica della servitu' di metanodotto e dell'occupazione temporanea a favore di Snam Rete Gas S.p.A del terreno sottoposto all'azione ablativa identificato al catasto terreni del comune di Castelvetere in Val Fortore (BN), Foglio 9, particella 179, interessato dal tracciato del metanodotto Biccari - Campochiaro DN 1200 (48"), DP 75 bar; Articolo 2 Al fine della completa realizzazione del metanodotto, il termine di occupazione temporanea e' prorogato di un anno dalla data di scadenza dell'immissione in possesso dei terreni e cioe' fino al 28 luglio 2017. La Societa' beneficiaria comunichera' preventivamente alla Ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice. Articolo 3 L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas gli adempimenti di cui ai successivi articoli 6 e 7, prevede quanto segue: - la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondita' di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per reti tecnologiche; - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; - l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas S.p.a. e che pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.a. a chi di ragione. - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi; Articolo 4 Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare della Ditta proprietaria. Articolo 5 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.a., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 6 La Snam Rete Gas S.p.a. provvede alla notifica del presente decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati. Articolo 7 I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.a. provvederanno a redigere un nuovo verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico. Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Snam Rete Gas S.p.a. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it Articolo 8 La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo' comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - fax: 0647887753) e per conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.a. - Realizzazione progetti di investimento - progetto Iniziativa Puglia, Via G. Amendola, 162/1 - BARI - fax 080 5315196 - Posta Elettronica Certificata: reinv.inipu@pec.snamretegas.it, l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni a conguaglio delle somme gia' depositate presso la competente Ragioneria Territoriale. Articolo 9 In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennita' provvisorie di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione, saranno depositate le sole differenze tra gli importi delle indennita' indicate nel piano particellare allegato al presente decreto e le indennita' indicate nel piano particellare allegato al dM 16/06/2014 in quanto gia' a suo tempo depositate presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi. Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivida le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 10 E' dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportata nel piano particellare allegato al presente decreto. Articolo 11 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Roma, Il direttore generale ing. Gilberto Dialuce TX16ADC7177