Fusione transfrontaliera di Giovanni Agnelli e C. societa' in
accomandita per azioni (societa' costituita ai sensi del diritto
italiano) in GA B.V. (societa' costituita ai sensi del diritto
olandese) che assumera', a seguito dell'efficacia della fusione, la
denominazione "Giovanni Agnelli B.V." - Avviso ai sensi dell'articolo
7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108
I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera
Giovanni Agnelli e C. societa' in accomandita per azioni, una
societa' in accomandita per azioni costituita ai sensi del diritto
italiano, con sede legale in via Nizza 250, 10126 - Torino, numero di
iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. 04735350011,
capitale sociale pari a Euro 187.039.650,00 (la "Societa'
Incorporanda") e GA B.V., una societa' a responsabilita' limitata
costituita ai sensi del diritto olandese, con sede legale in
Amsterdam, Olanda, indirizzo dell'ufficio principale Hoogoorddreef
15, 1101 BA Amsterdam, Olanda, numero di iscrizione presso la camera
di commercio (Kamer van Koophandel) n. 66406048, capitale sociale
pari a Euro 50.000,00 (la "Societa' Incorporante").
II. Esercizio dei diritti dei creditori
- Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i creditori della
Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente
all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle
Imprese di Torino ai sensi dell'articolo 2501 ter cod. civ., hanno
diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'articolo
2503 cod. civ. entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di
fusione presso il registro delle Imprese di Torino;
- con riferimento alla Societa' Incorporante: i creditori della
Societa' Incorporante hanno diritto di proporre opposizione alla
fusione attraverso l'invio di una comunicazione formale di
opposizione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Civile olandese
entro 1 mese a partire dal giorno successivo alla pubblicazione su un
quotidiano a diffusione nazionale olandese dell'avvenuta
registrazione del progetto di fusione.
III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza
- Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i soci di minoranza
della Societa' Incorporanda che non votino a favore del progetto di
fusione hanno diritto di esercitare il loro diritto di recesso ai
sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettere (b) e (c) cod. civ. e
dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108. Il
diritto di recesso dovra' essere esercitato ai sensi degli articoli
2437-bis ss. cod. civ. L'esercizio del diritto di recesso da parte
dei soci di minoranza della Societa' Incorporanda e' sospensivamente
condizionato al perfezionamento dell'operazione di fusione, come
meglio descritto nel progetto di fusione;
- con riferimento alla Societa' Incorporante: non esistono soci di
minoranza della Societa' Incorporante poiche' l'intero capitale della
Societa' Incorporante e' detenuto dalla Societa' Incorporanda.
IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione
Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono messe
gratuitamente a disposizione presso la sede legale della Societa'
Incorporanda e presso gli uffici della Societa' Incorporante, al fine
di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione.
p. Il consiglio degli accomandatari - Giovanni Agnelli e C. Sapaz -
Il presidente
John Elkann
p. Il consiglio di amministrazione - GA B.V. - L'amministratore
Marco Benaglia
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