LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 

Norme per il contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. (16G00165) (GU Serie Generale n.185 del 09-08-2016 - Suppl. Ordinario n. 31)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/2016
Vigenza internazionale della convenzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 1° giugno 2017
Vigenza internazionale della convenzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: 20 novembre 2016
Vigenza internazionale della convenzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) per l'Italia: 1° giugno 2017
Vigenza internazionale del protocollo di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) per l'Italia: 1° luglio 2017

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.