Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. Titolare AIC: Biopharma S.r.l. Tipo di modifica: Modifica stampati - Codice Pratica N. N1B/2016/1963 Medicinale: CEFTAZIDIMA BIOPHARMA 250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare; CEFTAZIDIMA BIOPHARMA 500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare; CEFTAZIDIMA BIOPHARMA 1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare; CEFTAZIDIMA BIOPHARMA 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso; CEFTAZIDIMA BIOPHARMA 2 g polvere per soluzione per infusione. Codice farmaco: 036012019, 036012021,036012033, 036012045, 036012058 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.l.3 z 1B Modifica apportata: Modifica Stampati E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. L'amministratore unico ing. Ernesto Orofino TX16ADD9204