Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (come successivamente integrata e modificata, la "Legge sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13
del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy").
Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie
garantite da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. costituito in
data 29 febbraio 2012 (il "Programma"), UBI Finance CB 2 S.r.l. ("UBI
Finance CB2" o il "Cessionario" o il "Garante") ha concluso in data
29 febbraio 2012 con Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI") un
contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di
Cessione UBI"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione UBI, UBI
(i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha
acquistato pro soluto da UBI, alcuni crediti derivanti da mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati
da UBI con i propri clienti nel corso della propria ordinaria
attivita' d'impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso,
cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
acquistera' pro soluto da UBI, ulteriori crediti derivanti da
contratti di mutuo stipulati da UBI con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione UBI, in
data 31 maggio 2017, ha sottoscritto un contratto di cessione ai
sensi del quale ha acquistato pro soluto da UBI, con efficacia a
decorrere dall'1 giugno 2017 (la "Data di Cessione"), ogni e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da
UBI (i "Crediti UBI") derivante dai Contratti stipulati con i propri
clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i
"Contratti di Mutuo UBI"), che alla data del 30 aprile 2017 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi
(collettivamente, i "Criteri UBI"):
(1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul
medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o
(ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da Unione di Banche
Italiane S.p.A.;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Unione di Banche Italiane S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Unione di Banche
Italiane S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone
fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione,
dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e
banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche,
cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile (determinato di volta in volta da Unione di
Banche Italiane S.p.A.) o fisso;
(12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo.
(13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilita'
periodica;
(14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31
dicembre 2016;
(15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2018;
(16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da consorzi di
garanzia fidi (confidi);
(17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;
(18) garantiti da ipoteca di primo grado.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
(19) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti ipotecari residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla relativa
data di erogazione dipendenti di societa' appartenente al gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali non
sia prevista una specifica periodicita' di ammortamento o per il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per alcune
scadenze;
(20) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e
C/5;
(21) che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca
d'Italia;
(22) la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata
tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;
(23) che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una
delle seguenti categorie: Ente Religioso, Societa' o Enti con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro;
(24) che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Unione di Banche Italiane S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati;
(25) che sono stati concessi a (a) piu' persone giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche e giuridiche congiuntamente
cointestatarie;
(26) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
(a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
(b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(c) che sono stati erogati o acquistati da Unione di Banche
Italiane S.p.A.;
(d) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Unione di Banche Italiane S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Unione di Banche
Italiane S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
(h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(i) che sono stati interamente erogati;
(j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;
(k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
(l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
(m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Unione di Banche Italiane S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Unione di Banche
Italiane S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri.
Ai fini di cui sopra:
"Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso.
"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia
situato in uno Stato ammesso.
"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB2
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data
di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
(i) disponibile sul sito internet http://www.ubibanca.it, (ii)
disponibile presso la sede di Unione di Banche Italiane S.p.A e (iii)
depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in Via
Ulrico Hoepli, 7, 20121 Milano con atto di deposito Repertorio n.
3.527 Raccolta n. 2054.
UBI e' di seguito denominata la/il "Cedente".
I Crediti UBI sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti"
e, ciascuno di essi, un "Credito".
I Contratti di Mutuo UBI sono di seguito congiuntamente denominati
i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo".
UBI Finance CB2 ha conferito incarico ad Unione di Banche Italiane
S.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite,
affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme
dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del
presente avviso (i "Debitori Ceduti"), continueranno a pagare alla
Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai
Debitori Ceduti.
Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance CB2 sono
stati raccolti presso la Cedente. Ai Debitori Ceduti precisiamo che
non verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i
dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro
opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose
(articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato
saranno trattati nell'ambito della normale attivita' dei titolari del
trattamento e, precisamente, per quanto riguarda UBI Finance CB2, per
finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di
Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni
impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al
recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane
S.p.A., per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di
calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata
dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere
amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa
all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e
della documentazione societaria. In relazione alle indicate
finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati
personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge
ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto
contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e',
quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno
comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a
societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita'
di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e
societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc. I soggetti
appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati in qualita' di «titolari» ai sensi della legge,
in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento
effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per
esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 13 del Codice
Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): Unione di
Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo,
Italia; UBI Finance CB 2 S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano,
Italia.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Unione di
Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo,
Italia; UBI Finance CB 2 S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano,
Italia.
Milano, 1 giugno 2017
Ubi Finance CB 2 S.r.l. - Il consigliere
dott. Andrea Di Cola
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