Avviso al pubblico - Stazione elettrica (S.E.) denominata "Benevento III" e raccordi aerei dagli elettrodotti 380 kV e 150 kV ed opere connesse nel territorio del Comune di Benevento La societa' Terna S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani, 70, codice fiscale e partita I.V.A. 05779661007, ai sensi del combinato disposto della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, rende noto, che l'opera in oggetto e' stata autorizzata alla costruzione ed esercizio in data 23 giugno con il decreto n. 239/EL-290/252/2017, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, di seguito si riporta il testo del decreto autorizzativo. Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale «al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate (...)»; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010; Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.; Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto «Pantouflage») che prevede che: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»; Vista la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'art. 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo; Vista la nota protocollo n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma - V.le Egidio Galbani, 70, societa' controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (nel seguito: Terna S.p.A.), stessa sede, ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinche' la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012; Vista l'istanza protocollo n. TRISPA/P20129001623 del 28 maggio 2012 (prot. MiSE n. 0011692 dell'11 giugno 2012), integrata con note n. TE/P20120007957 dell'8 agosto 2012, (prot. MISE n. 0016474 del 23 agosto 2012) e n. TRISPA/P20130000911 del 4 febbraio 2013 (prot. MiSE n. 0003458 del 18 febbraio 2013), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la societa' Terna S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della stazione elettrica (S.E.) denominata «Benevento III» e raccordi aerei agli elettrodotti 380 kV e 150 kV ed opere connesse nel territorio del comune di Benevento, con dichiarazione di pubblica utilita', urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere; Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche: l'apposizione, ai sensi dell'art. 52-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitu' di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree potenzialmente impegnate dalla stazione elettrica; la delega alla Societa' Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; Considerato che il sistema elettrico nel Sud Italia e' caratterizzato da uno scarso livello di magliatura della rete a 150 kV, formata da lunghe arterie di subtrasmissione che determinano perdite lungo la rete ad alta tensione (AT) e scarsi livelli di qualita' del servizio di fornitura dell'energia elettrica. In particolare la rete elettrica compresa nell'area tra le stazioni 380/150 kV di Troia e Benevento II evidenzia una notevole congestione della rete AT locale, caratterizzata da direttrici con ridotta capacita' di trasporto; Considerato che sono, inoltre, presenti numerosi parchi eolici che iniettano la potenza prodotta sulla rete 150 kV; la maggior parte di questi impianti di generazione si concentra nell'area compresa tra Foggia e Benevento e la consistente produzione dei numerosi impianti eolici previsti, sommandosi a quella degli impianti gia' in servizio, concorrono a saturare la capacita' di trasporto delle dorsali locali a 150 kV; Considerato che le opere in questione contribuiranno a risolvere le suddette criticita' di rete ed ottimizzeranno la rete di trasmissione e il sistema delle connessioni alla RTN delle iniziative di produzione da fonti rinnovabili presenti nel territorio della provincia di Benevento; Considerato che, nello specifico, il progetto prevede: Intervento 1: nuova stazione elettrica (S.E.) 380/150 kV denominata «Benevento III»; Intervento 2: raccordi aerei della nuova S.E. di «Benevento III» all'elettrodotto a 380 kV «Benevento II - Foggia»; Intervento 3: distinto a sua volta in due fasi: 1) variante provvisoria ad un tratto degli esistenti elettrodotti a 150 kV «Benevento II - Foiano» e «Benevento II - Montefalcone» per permettere la realizzazione della nuova S.E. di «Benevento III»; 2) raccordi aerei degli elettrodotti a 150 kV «Benevento II - Foiano» e «Benevento II - Montefalcone» alla futura S.E. di «Benevento III»; Considerato che tale opera e' compresa fra quelle previste nel vigente «Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale»; Vista la dichiarazione, ex art. 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione e' superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonche' la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'art. 1 della legge n. 239/2004 entrambe allegate alla nota protocollo n. TE/P20120007957 dell'8 agosto 2012; Vista la nota protocollo n. 0017306 del 4 settembre 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi; Dato atto che, con nota protocollo n. TRISPA/P20120007700 del 19 dicembre 2012, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare a tutti gli enti ed amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, gli elaborati progettuali relativi alla citata istanza; Dato atto che, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 52-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la societa' Terna Rete Italia S.p.A., considerato che i soggetti intestatari delle particelle catastali interessate dalle opere risultano in numero inferiore a cinquanta, ha provveduto ad inviare gli avvisi dell'avvio del procedimento mediante raccomandate a.r. in data 5 dicembre 2012 e 8 febbraio 2013; Atteso che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute due osservazioni; Considerato che, rientrando le opere in questione in un piu' ampio complesso di interventi finalizzati al potenziamento ed all'adeguamento delle reti di trasporto per la diffusione delle fonti rinnovabili e risultando urgente connettere alla Rete di trasmissione nazionale numerosi impianti di produzione di energia elettrica, soprattutto, da fonte eolica, il progetto della S.E. denominata «Benevento III» e' stato inserito anche, come opera connessa, in un'istanza autorizzativa presso la Regione Campania, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003; Visto il decreto dirigenziale n. 256 del 7 giugno 2013, pubblicato nel BURC n. 35 del 24 giugno 2013, con il quale la Regione Campania ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, la societa' Eolica San Lupo S.r.l. alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica comprensivo anche delle opere elettriche di connessione alla Rete di trasmissione nazionale, tra cui la S.E. 380/150 kV denominata «Benevento III» e i relativi raccordi a 380 kV all'elettrodotto «Benevento II - Foggia»; Visto il decreto dirigenziale n. 1259 del 12 dicembre 2014, con il quale la Regione Campania ha volturato a favore della societa' Terna S.p.A., il decreto di autorizzazione delle opere di cui sopra e i decreti di esproprio delle aree interessate; Vista la nota del 28 novembre 2014 (prot. MiSE DIP-EN n. 0022870), con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, a tutti i soggetti interessati, l'archiviazione parziale del procedimento avviato ai sensi dell'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003, per la parte inerente la richiesta di autorizzazione della S.E. a 380/150 kV di «Benevento III» e dei relativi raccordi aerei a 380 kV di collegamento alla linea 380 kV «Benevento-Foggia» e la prosecuzione per le rimanenti opere non comprese nell'autorizzazione regionale; Vista la nota protocollo n. TRISPA/P2015 0001600 del 20 febbraio 2015 (prot. MiSE DIP-EN n.0003846 del 23 febbraio 2015), indirizzata alle Amministrazioni autorizzanti e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, con la quale la societa' Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto di non procedere alla suddetta archiviazione per le seguenti opere situate all'interno della S.E. a 380/150 kV denominata «Benevento III», ricomprese nel progetto complessivo presentato da Terna S.p.A. con la citata istanza del 28 maggio 2012 e non facenti parte dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, con il suddetto decreto dirigenziale n. 256 del 7 giugno 2013: n. 3 Stalli linea a 380 kV; n. 1 ATR 380/150 kV da 400 MVA e relativi stalli a 380 e 150 kV; n. 6 Stalli linea a 150 kV; n. 1 Stallo parallelo sbarre; Vista la nota protocollo n. 002845 del 12 febbraio 2015, integrata con nota protocollo n. 0003859 del 23 febbraio 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la prima riunione della Conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi tenutasi in data 25 febbraio 2015, che costituisce parte integrante del presente decreto (allegato 1), trasmesso con nota protocollo n. 0004205 del 26 febbraio 2015 a tutti i soggetti interessati; Considerato che il progetto, a seguito della suddetta richiesta, in sintesi, prevede: Parte dell'Intervento 1: n. 3 Stalli linea a 380 kV; n. 1 ATR 380/150 kV da 400 MVA e relativi stalli a 380 e 150 kV; n. 6 Stalli linea a 150 kV; n. 1 stallo parallelo sbarre; Intervento 3: 1) una variante provvisoria ad un tratto degli esistenti elettrodotti a 150 kV «Benevento II - Foiano» e «Benevento II - Montefalcone» al fine di allontanare le strutture costituenti le due linee dall'area dove sara' realizzata la futura S.E. di «Benevento III» consentendo cosi' la sicurezza dei lavori di cantiere; 2) raccordi aerei degli elettrodotti a 150 kV «Benevento II - Foiano» e «Benevento II - Montefalcone» alla futura S.E. di «Benevento III»; Considerato che nel corso di detta riunione e' stato, tra l'altro, dato conto dell'osservazione pervenuta, e acquisita agli atti del procedimento entro la data della riunione stessa ed e' stato verificato che gli osservanti risultano essere proprietari di particelle catastali non piu' interessate dalla realizzazione delle opere in autorizzazione; Considerato, inoltre, che la seconda osservazione pervenuta in data successiva a quella della suddetta riunione e' risultata non pertinente rispetto alle opere oggetto del presente procedimento autorizzativo; Considerato che la societa' Terna Rete Italia S.p.A., avendo la necessita' di realizzare in tempi brevi la succitata S.E. di «Benevento III», nelle more della conclusione del presente procedimento autorizzativo, ha presentato istanza di DIA protocollo n. TRISPA/P20150010052 del 27 agosto 2015, avente ad oggetto la realizzazione della variante tra i sostegni n. 36 e n. 38 degli esistenti elettrodotti aerei a 150 kV in semplice terna «Benevento II-Foiano» e «Benevento II-Montefalcone» in cavo interrato anziche' in aereo; Vista la nota protocollo n. TRISPA/A20150019332 del 17 novembre 2015, con la quale la societa' Terna S.p.A. ha conseguentemente chiesto l'archiviazione della citata istanza del 28 maggio 2012 per la parte relativa alla variante provvisoria in aereo di cui al sopracitato Intervento 3 punto 1; Vista la nota protocollo n. TRISPA/A20160004714 del 3 agosto 2016, con la quale la societa' Terna S.p.A. ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti degli ulteriori elaborati progettuali a parziale modifica di quelli precedentemente presentati in autorizzazione con la citata istanza del 28 maggio 2012; Considerato, che le modifiche apportate al progetto riguardano la connessione delle due esistenti linee a 150 kV «Benevento II - Foiano» e «Benevento II - Montefalcone» alla futura S.E. a 380/150 kV di «Benevento III» di cui al sopracitato Intervento 3, punto 2 e prevedono che l'attestazione delle linee stesse alla S.E. a 380/150 kV di «Benevento III» sia realizzata tramite dei brevi raccordi in cavo interrato a 150 kV e non piu' in soluzione aerea come da progetto inizialmente presentato; Vista la nota protocollo n. TE/P20160005506 del 28 settembre 2016, con la quale la societa' Terna S.p.A. ha provveduto a inviare a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolti nel presente procedimento gli elaborati progettuali relativi alla suddetta modifica; Vista la nota protocollo n. 0002733 del 3 febbraio 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la seconda riunione della Conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi tenutasi in data 22 febbraio 2017, che costituisce parte integrante del presente decreto (allegato 2), trasmesso con nota protocollo n. 0004769 del 24 febbraio 2017 a tutti i soggetti interessati; Considerato che, a seguito delle sopracitate modifiche il progetto in autorizzazione, in sintesi, prevede: Parte dell'Intervento 1: i seguenti elementi della Stazione Elettrica «Benevento III»: n. 3 Stalli linea a 380 kV; n. 1 ATR 380/150 kV da 400 MVA e relativi stalli a 380 e 150 kV; n. 6 Stalli linea a 150 kV; n. 1 stallo parallelo sbarre; Parte dell'Intervento 3: due terne di cavi interrati a 150 kV che, partendo dai sostegni di transizione aereo-cavo in semplice terna «Porta Terminali Cavo» 39/A e 39/B appartenenti alla serie dei sostegni 150 kV unificata Terna, collocati in asse linea all'interno delle attuali campate 39 - 40 degli elettrodotti 150 kV semplice terna «Benevento II - Foiano» e «Benevento II - Montefalcone» nella posizione gia' autorizzata dal decreto MISE n. 239/EL-77/146/2001, verranno posati per una lunghezza di circa 600 m, su terreno agricolo proseguendo fino a intercettare la recinzione della S.E. di «Benevento III» dove saranno attestati; Considerato che, con la citata nota protocollo n. TRISPA/A20160004714 del 3 agosto 2016 la societa' Terna S.p.A. ha, inoltre, trasmesso l'elaborato doc. «RV15017F_ACSJ0027_Accordi preliminari di asservimento relativo agli accordi bonari definiti con i proprietari dei fondi interessati; Vista la nota protocollo n. 0006374 dell'8 luglio 2013, con la quale la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte del Comune di Benevento - Settore Urbanistica relativamente all'intervento in questione; Vista la nota protocollo n. 14893 del 21 febbraio 2017, consegnata agli atti della suddetta Conferenza di servizi del 22 febbraio 2017, con la quale il Comune di Benevento ha rilasciato un ulteriore parere a seguito delle citate modifiche progettuali; Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (allegato 3); Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi e' intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, quale parere favorevole o nulla osta; Vista la deliberazione n. 232 del 26 aprile 2017, con la quale la giunta regionale della Campania ha espresso l'intesa di cui all'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; Considerato che la pubblica utilita' dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; Considerato che le attivita' in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalita' di contribuire a risolvere le sopraccitate criticita' di rete nel territorio della provincia di Benevento; Considerata la necessita' di accogliere quanto richiesto da Terna S.p.A. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicita' di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di alterare la qualita' del trasporto di energia elettrica; Visto l'«Atto di accettazione» protocollo TE/P20170003565 del 30 maggio 2017, con il quale Terna S.p.A. si e' impegnata ad ottemperare alle suddette prescrizioni, nonche' alle determinazioni della Conferenza di servizi; Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento; Visto l'art. 6, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la possibilita', per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo; Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo; Visti gli atti di ufficio; Decreta: Art. 1 1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio delle opere di seguito descritte, ricadenti nel comune di Benevento: i seguenti elementi della Stazione Elettrica «Benevento III»: n. 3 Stalli linea a 380 kV; n. 1 ATR 380/150 kV da 400 MVA e relativi stalli a 380 e 150 kV; n. 6 Stalli linea a 150 kV; n. 1 stallo parallelo sbarre; due terne di cavi interrati a 150 kV che, partendo dai sostegni di transizione aereo-cavo in semplice terna «Porta Terminali Cavo» 39/A e 39/B appartenenti alla serie dei sostegni 150 kV unificata Terna, collocati in asse linea all'interno delle attuali campate 39 - 40 degli elettrodotti 150 kV semplice terna «Benevento II - Foiano» e «Benevento II-Montefalcone» nella posizione gia' autorizzata dal decreto interministeriale n. 239/EL-77/146/2001, verranno posati per una lunghezza di circa 600 m, su terreno agricolo proseguendo fino a intercettare la recinzione della S.E. di «Benevento III» dove saranno attestati. 2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo la localizzazione e il tracciato individuati nella planimetria catastale n. DGFR12001BGL00023_01 Rev. 01 del 27 maggio 2016 allegata alla citata nota protocollo n. TRISPA/A20160004714 del 3 agosto 2016. Art. 2. 1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni e integrazioni, la Societa' Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), e' autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'art. 1, in conformita' al progetto approvato. 2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformita' al progetto approvato. 3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 6. Nelle more della realizzazione delle opere, il comune di cui all'art. 1 confermera', sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 52-quater, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e adeguera' gli strumenti urbanistici comunali. Art. 3. La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle determinazioni di cui ai resoconti verbali della Conferenza di servizi (allegati 1 e 2), nonche' delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (allegato 3). Art. 4. 1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita' costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Copia integrale del progetto esecutivo, ove possibile su supporto informatico, deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A. e prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione e al comune interessato, mentre alle societa' proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti. 4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la societa' titolare del decreto autorizzativo deve attenersi a quanto previsto dall'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Qualora la societa' titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto art. 41-bis, il materiale scavato dovra' essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. 5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto. 6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003. Deve comunicare inoltre alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la frequenza ivi stabilite. 7. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di cui all'art. 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A. Art. 5. L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la societa' Terna S.p.A. assume la piena responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. Art. 6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, e' conferita delega alla Societa' Terna S.p.A., in persona del suo amministratore delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, anche avvalendosi di societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto. Art. 7. Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale Regionale, che deve avvenire a cura e spese della Societa' Terna S.p.A. Terna S.p.A. - Funzione Autorizzazioni e Concertazione Adel Motawi TV17ADE8527