Approvazione del progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio di una variante aerea all'esistente elettrodotto 380 kV Baggio - Pieve Albignola nel Comune di Gudo Visconti (MI) - Decreto n. 239/EL-345/253/2017 Pubblicazione in nome e per conto di Terna SpA. Di seguito il testo integrale del Decreto di autorizzazione N. 239/EL-345/253/2017 Il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]"; VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; VISTO in particolare il previgente articolo 14-ter, comma 3-bis della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42"; VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010; VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.; VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "Pantouflage") che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"; VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo; VISTO il Decreto Direttoriale del 17 maggio 2017, registrato dalla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti MiSE e MIPAAF in data 27 giugno 2017, con il quale alla Dott.ssa Laura Vecchi, dirigente titolare della Divisione II della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, e' stato conferito l'esercizio delle funzioni vicarie del Direttore generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, in caso di assenza o impedimento del direttore generale medesimo, con delega - tra l'altro - di firma degli atti o provvedimenti rientranti nelle competenze della Direzione generale; VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la societa' Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), societa' controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinche' la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012; VISTA l'istanza prot. n. TRISPA/P20150000745 del 2 febbraio 2015 (prot. MiSE n. 0002446 del 6 febbraio 2015), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una variante aerea all'esistente elettrodotto 380 kV "Baggio - Pieve Albignola" nel Comune di Gudo Visconti (MI), con dichiarazione di pubblica utilita', urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere; CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche: • l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitu' di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato D.P.R. n. 327/2001; • la delega alla Societa' Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001; CONSIDERATO che l'intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla sottoscrizione, in data 5 gennaio 2010, di un Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Parco Lombardo della Valle del Ticino e Terna S.p.A., recepito nella deliberazione n. VIII/011434 del 17 febbraio 2010 della Giunta della Regione Lombardia e successivamente dal Comune di Gudo Visconti con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24 novembre 2014; CONSIDERATO altresi' che, nello specifico, l'intervento prevede, nelle aree individuate dalla planimetria catastale n. DE21383A1BAX00021-rev.1 del 18.10.2016, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente: - l'infissione, lungo il tracciato della variante, posta ad Est dell'abitato di Gudo Visconti, di 7 nuovi sostegni nel tratto compreso tra gli esistenti sostegni n. 27 e n. 32; - la realizzazione di un tratto di elettrodotto aereo, della lunghezza di circa 2 km; - la dismissione di circa 1,4 km di elettrodotto esistente e la contestuale demolizione di n. 4 sostegni esistenti; VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20150001863 del 4 marzo 2015, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione e' inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro); VISTA la nota prot. n. 0003719 del 23 febbraio 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica sulla presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi; DATO ATTO che, con nota prot. n. TRISPA/P20150005262 del 29 aprile 2015 Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione; DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto a dare avviso dell'avvio del procedimento ai privati interessati dall'opera mediante singole comunicazioni personali inoltrate a mezzo Raccomandate AR in data 21 aprile 2015, nonche' a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento, con la documentazione relativa al progetto, all'Albo Pretorio del Comune di Gudo Visconti per 45 gg. consecutivi a partire dal 25 maggio fino all'8 luglio 2015 e al BUR informatico della Regione Lombardia a partire dal 25 maggio 2015; ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., n. 3 osservazioni da parte di proprietari di aree interessate dalle opere da realizzare; VISTA la nota prot. n. 0009600 del 5 aprile 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; VISTO il resoconto verbale di detta riunione, tenutasi in data 20 aprile 2016, che costituisce parte integrante del presente decreto (Allegato 1), trasmesso con nota prot. n. 0012169 del 2 maggio 2016 a tutti i soggetti interessati; VISTA la nota prot. TRISPA/P20160003678 del 27 giugno 2016, con la quale il soggetto proponente, a seguito delle risultanze di detta riunione, ha presentato un'ottimizzazione delle opere, a costituire pertanto il progetto definitivo da autorizzare; DATO ATTO che, con nota prot. n. TRISPA/P20160005531 dell'8 novembre 2016, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare copia della documentazione progettuale revisionata a tutti i soggetti interessati; VISTA la nota prot. n. 0033728 del 30 novembre 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; VISTO il resoconto verbale di detta riunione, tenutasi in data 15 dicembre 2016, che costituisce parte integrante del presente decreto (Allegato 2), trasmesso con nota prot. n. 0035623 del 19 dicembre 2016 tutti i soggetti interessati; CONSIDERATO che nel corso delle citate riunioni della Conferenza di Servizi e' stato, tra l'altro, dato conto delle osservazioni pervenute, e acquisite agli atti del procedimento, con le relative controdeduzioni da parte di Terna Rete Italia S.p.A., come risulta dai resoconti verbali sopra citati; VISTA la nota prot. n. 4987 del 24 giugno 2015, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell' ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gudo Visconti, relativamente all' intervento in questione; CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, ne' a Verifica di assoggettabilita' alla V.I.A., ma che le aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. f del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, poiche' comprese nell'area protetta "Parco Agricolo Sud Milano"; VISTI il parere espresso, sotto il profilo della compatibilita' paesaggistica, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Milano con la nota prot. n. 1563 del 13 settembre 2016 e la successiva nota prot. n. 9887 del 21 aprile 2017 del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, ricompresi nel piu' sotto citato Allegato 3 al presente decreto; CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 3); CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi e' intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta; VISTA la deliberazione n. X/6305 del 6 marzo 2017, con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; CONSIDERATO che la pubblica utilita' dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; CONSIDERATO che le attivita' in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalita' di migliorare l'inserimento dell'infrastruttura elettrica sul territorio, allontanando la stessa dall'area urbanizzata interessata; CONSIDERATA la necessita' di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicita' di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di alterare la qualita' del trasporto di energia elettrica; VISTO l'"Atto di accettazione" prot. TRISPA/P20170004571 del 12 giugno 2017, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonche' le determinazioni adottate nelle riunioni del 20 aprile 2016 e del 15 dicembre 2016 della citata Conferenza di Servizi; RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento; VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilita', per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo; VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo; VISTI gli atti di ufficio; DECRETA Articolo 1 1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio di una variante aerea all'esistente elettrodotto 380 kV "Baggio - Pieve Albignola" nel Comune di Gudo Visconti (MI), con le prescrizioni di cui in premessa. 2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo il tracciato individuato nella planimetria catastale n. DE21383A1BAX00021-rev.1 del 18.10.2016, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente. Articolo 2 1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), e' autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformita' al progetto approvato. 2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformita' al progetto approvato. 3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 6. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune di Gudo Visconti confermera', sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguera' gli strumenti urbanistici comunali. Articolo 3 La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle determinazioni di cui ai resoconti verbali delle due riunioni della Conferenza di Servizi (Allegati 1 e 2), nonche' delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 3). Articolo 4 1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita' costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.. 3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle societa' proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti. 4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la societa' titolare del decreto autorizzativo deve attenersi a quanto previsto dall'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Qualora la societa' titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 41-bis, il materiale scavato dovra' essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo n. 152/2006. 5. Le opere devono essere realizzate nel termine di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. 6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la frequenza ivi stabilite. 7. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A. Articolo 5 L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.A. assume la piena responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. Articolo 6 Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, e' conferita delega alla Societa' Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto. Articolo 7 Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che deve avvenire a cura e spese della Societa' Terna S.p.A. Roma, 31 luglio 2017 IL DIRETTORE GENERALE VICARIO PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE (Decreto Direttoriale 17 maggio 2017) (Dott.ssa Laura Vecchi) IL DIRETTORE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO (Dott. Mariano Grillo) Terna Rete Italia S.p.A. - Il responsabile Area Progettazione e Realizzazione Impianti Nord Ovest Luca Sabbadini TX17ADQ11411