Estratto decreto di asservimento ed occupazione temporanea Il direttore generale VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 11/03/2016 recante l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformita' urbanistica e dichiarazione di pubblica utilita' ex D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonche' con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del metanodotto "Cellino - Teramo - S. Marco, II tronco DN 500 (20") - DN 200 (8"), DP 75 bar"; VISTA l'istanza del 13/11/2017, acquisita in atti il 21/11/2017, prot. n. 27153, con la quale la Societa' Gasdotti Italia S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 04513630964, con sede legale in Via della Moscova, n. 3 - Milano - ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Montefiore dell'Aso (AP) indicati nel piano particellare allegato all'istanza: a) l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare; b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare; con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere d'urgenza in quanto completera' il gasdotto di cui e' stato gia' realizzato il primo tratto "Cellino San Marco I tronco DN 500 (20")"; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l'emanazione del citato decreto 11/03/2016 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; RITENUTO che: - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 11/03/2021; - e' necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuita', secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto; - la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 11/03/2016; - le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificatenel piano particellare sono coerenti con i valori osservati per la regione agraria cui appartiene il comune di Montefiore dell'Aso (AP) e sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; DECRETA Articolo 1 A favore della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. sono disposte la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni in comune di Montefiore dell'Aso (AP), interessati dal tracciato del metanodotto"Cellino - Teramo - S. Marco, II tronco DN 500 (20") - DN 200 (8"), DP 75 bar" e riportati nel piano particellare con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. Articolo 2 L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della Societa' Gasdotti Italia gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue: - la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondita' di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per reti tecnologiche; - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 12,50 (dodici e cinquanta) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; - l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprieta' della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. e che pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Societa' Gasdotti Italia S.p.A. a chi di ragione; - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi; Articolo 3 Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nei piani particellari delle Ditte proprietarie. Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Societa' Gasdotti Italia S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 5 La Societa' Gasdotti Italia S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati. Articolo 6 I tecnici incaricati dalla Societa' Gasdotti Italia S.p.A. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico. Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Societa' Gasdotti Italia S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata:ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it Articolo 7 Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - fax: 0647887753 oppure alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it e per conoscenza alla Societa' Gasdotti Italia S.p.A. - sede amministrativa e operativa - Via dei Salci, n. 25 - 03100 Frosinone (FR) - posta elettronica certificata: sviluppo@pec.sgispa.com, l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' la Societa' Gasdotti Italia S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennita' provvisorie di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati pressola competente Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 9 Al fine della realizzazione del metanodotto, la Societa' Gasdotti Italia S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa' beneficiaria comunichera' preventivamente alla Ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice. Articolo 10 Per lo stesso periodo di due anni, e' dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportata nel piano particellare allegato al presente decreto. Articolo 11 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Roma, 01 dicembre 2017 Il direttore generale ing. Gilberto Dialuce TX17ADC12717