Avviso al pubblico - Elettrodotto a 380 kV in doppia terna
«Chiaramonte Gulfi - Ciminna» ed opere connesse
La Societa' Terna S.p.A., con sede Legale in Roma, viale Egidio
Galbani 70, C.F. e P.I. 05779661007, ai sensi del combinato disposto
della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo del 3
aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.
Rende noto che l'opera in oggetto e' stata autorizzata alla
costruzione ed esercizio in data 5 aprile 2018 con il decreto n.
239/EL-279/269/2018, dal Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela e del
territorio e del mare, previo provvedimento di valutazione di impatto
ambientale n. 104 del 27 aprile 2016; di seguito si riportano il
testo del decreto autorizzativo e l'estratto del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge n.
239/2003 e s.m.i., in base al quale «al fine di garantire la
sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei
mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli
elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale
e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora
Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa
intesa con la regione o le regioni interessate [...]»;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale
per l'energia elettrica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito
della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi
decreti ministeriali integrativi;
Visti i piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione
nazionale predisposti dal gestore della rete di trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.A.;
Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge
6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato
a soggetti privati (cosiddetto «Pantouflage») che prevede che: «I
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;
Vista la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo
economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165/2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante
integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di
infrastrutture lineari energetiche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare
l'art. 8 ove e' prevista l'adozione, con decreto 3 del Presidente
della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione
della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo
secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo art. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 183
del 7 agosto 2017, recante «Disciplina semplificata della gestione
delle terre e rocce da scavo», emanato in attuazione del predetto
art. 8;
Vista la nota prot. n. TEFCNA/P20110000653 del 30 dicembre 2011,
indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata
della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.A.
ha presentato istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ex
art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., alla
costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia
terna «Chiaramonte Gulfi - Ciminna» e delle opere connesse, da
realizzarsi nei comuni di Alimena, Castellana Sicula, Castronovo di
Sicilia, Ciminna, Lercara Friddi, Petralia Sottana, Vicari (prov.
PA); Cammarata (AG); Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano,
Villalba, Vallelunga Pratameno (CL); Aidone, Assoro, Calascibetta,
Enna, Leonforte, Villarosa (EN); Licodia Eubea, Mineo, Ramacca,
Raddusa (CT); Chiaramonte Gulfi (RG), con dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere;
Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A.
ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:
l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via
coattiva della servitu' di elettrodotto sulle aree potenzialmente
impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'art. 52-quater del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
la delega alla Societa' Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti
del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
Considerato altresi' che tale opera e' compresa fra quelle previste
nel vigente «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione
nazionale»;
Considerato che, nello specifico, le opere in questione
contribuiranno a migliorare le condizioni per il mercato elettrico e
la qualita' e la continuita' della fornitura dell'energia elettrica
nell'area sud orientale della Regione Sicilia, favorendo lo sviluppo
del tessuto socio-economico dell'Isola;
Considerato che le opere in autorizzazione consentiranno, inoltre,
di ridurre i vincoli di esercizio delle centrali da fonte
convenzionale ed eolica presenti nella parte orientale dell'Isola,
migliorando l'affidabilita' e la sicurezza della fornitura di energia
elettrica, in particolare nell'area compresa tra Catania e Siracusa,
e di sfruttare maggiormente, anche in relazione all'entrata in
esercizio del secondo collegamento a 380 kV «Sorgente - Rizziconi»,
l'energia messa a disposizione dalle nuove centrali, garantendo cosi'
una migliore copertura del fabbisogno isolano;
Vista la dichiarazione annessa alla citata istanza, con la quale la
societa' proponente ha comunicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del
citato decreto-legge 18 settembre 2006, che il valore stimato delle
opere in questione e' superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di
euro), nonche' l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai
sensi del comma 110 dell'art. 1 della Siglato: MB n.
239/EL-279/269/2018 4 legge n. 239/2004, acquisita agli atti del
procedimento;
Vista la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la
quale la societa' Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma - viale
Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), societa' controllata da Terna
- Rete elettrica nazionale societa' per azioni (nel seguito: Terna
S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura
generale conferitale da Terna S.p.A. affinche' la rappresenti nei
confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti
autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1°
aprile 2012;
Vista la nota prot. n. 0008413 del 26 aprile 2012, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo
della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi
minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato il
formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui
trattasi;
Considerato che l'intervento rientra nelle categorie di opere da
sottoporre a Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), comprensiva
di valutazione di incidenza, e che parte delle aree interessate
dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo
paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del
paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere e', pertanto,
prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;
Preso atto che, con nota prot. TRISPA/P201200003537 del 27 luglio
2012, la societa' Terna S.p.A. ha formulato istanza di avvio della
procedura di V.I.A. al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo;
Preso atto che nell'ambito della suddetta procedura, il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha espresso, con
nota prot. n. 5968 del 2 marzo 2016, parere favorevole di
compatibilita' ambientale, con prescrizioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, n. 104 del 27 aprile 2016, con il
quale le opere hanno ricevuto il giudizio favorevole di
compatibilita' ambientale, con prescrizioni;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto
legislativo n. 152/2006, cosi' come modificato dal decreto
legislativo n. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto
ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati
in materia ambientale;
Considerato che, a seguito dell'emanazione del suddetto decreto
VIA, la societa' Terna S.p.A. ha provveduto ad aggiornare il
progetto, in ottemperanza alle prescrizioni in esso contenute,
inserendo nel contempo ulteriori ottimizzazioni progettuali;
Considerato altresi' che, nello specifico, l'intervento prevede,
nelle aree individuate dalle planimetrie catastali n.
DGGR10002BGL00067-rev.1 del 15 giugno 2017 (n. 69 Tavole), allegate
alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:
la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia
terna tra l'esistente stazione elettrica «Chiaramonte - Gulfi» e
l'esistente stazione elettrica «Ciminna», per una lunghezza totale di
171,3 km circa (opera principale);
l'adeguamento della S.E. «Ciminna» (opera connessa);
l'adeguamento della S.E. «Chiaramonte - Gulfi» (opera connessa);
la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 150 kV in
semplice terna interferenti con l'opera principale (opera connessa);
la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 220 kV in doppia
terna «Ciminna - Caracoli», e «Ciminna - Partinico» interferenti con
l'opera principale (opera connessa);
la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 380 kV in
semplice terna «Chiaramonte Gulfi - Paterno'» e «Chiaramonte - Gulfi
- Priolo» (opera connessa);
Dato atto che, con note prot n. TE/P20170004888 del 31 luglio 2017
e n. TE/P20170004936 del 2 agosto 2017, la societa' Terna S.p.A. ha
proceduto a trasmettere l'intera documentazione progettuale
revisionata rispettivamente ai Ministeri autorizzanti e alle
amministrazioni, enti e soggetti coinvolti nel procedimento;
Dato atto che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art.
52-ter comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001 e s.m.i., la societa' Terna S.p.A. ha provveduto ad
effettuare la pubblicazione dell'avviso al pubblico relativo agli
aggiornamenti apportati al progetto in recepimento delle prescrizioni
riportate nel suddetto decreto VIA e con l'inserimento di alcune
ulteriori ottimizzazioni di tracciato per almeno trenta giorni
consecutivi negli albi pretori online dei comuni territorialmente
interessati, nonche' sui quotidiani «La Sicilia» e «La Repubblica» e
sul sito informatico della Regione Sicilia;
Atteso che, a seguito delle pubblicazioni effettuate, sono
pervenute n. 33 osservazioni, ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001, da parte di proprietari
delle aree interessate dalle opere da realizzare;
Vista la nota prot. n. 28659 del 6 dicembre 2017, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico, in considerazione della
conclusione positiva dell'endoprocedimento ambientale, ha convocato
la Conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.;
Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di
servizi tenutasi in data 20 dicembre 2017, che forma parte integrante
del presente decreto (Allegato 1), trasmesso con nota prot. n. 30168
del 21 dicembre 2017 a tutti i soggetti interessati;
Considerato che nel corso di detta riunione e' stato, tra l'altro,
dato conto delle osservazioni pervenute, e acquisite agli atti del
procedimento con le relative controdeduzioni da parte di Terna
S.p.A., come risulta dal resoconto verbale sopra citato;
Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti
i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle
amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni
con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del
presente decreto (Allegato 2);
Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni
e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di
servizi e' intesa, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della legge n.
241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;
Viste le note prot. n. 717 del 17 gennaio 2018 e prot. n. 2565 del
16 febbraio 2018, con le quali la Direzione generale per lo sviluppo
del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente,
nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della
conformita' delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed
edilizi vigenti nei comuni interessati, ha trasmesso l'esito della
verifica da parte dell'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente della Regione Siciliana, relativamente all'intervento
in questione;
Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
Visto il decreto assessorile n. 130 del 7 marzo 2018, con il quale
la Regione Siciliana ha rilasciato l'intesa di cui all'art. 1-sexies
del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
Considerato che la pubblica utilita' dell'intervento in questione
discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono
stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale;
Considerato che le attivita' in questione risultano urgenti e
indifferibili, in quanto hanno la finalita' di superare le
limitazioni alla capacita' produttiva di energia elettrica con
particolare riferimento al polo di Priolo Gargallo, e inoltre di
ovviare alle congestioni che si manifestano sulla rete a 220 kV a
causa della mancanza di elettrodotti a 380 kV tra Sicilia Occidentale
e Sicilia Orientale;
Considerata la necessita' di accogliere quanto richiesto da Terna
S.p.A. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni
intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la
disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicita'
di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di alterare la
qualita' del trasporto di energia elettrica;
Visto, l'«Atto di accettazione» prot. TE/P20180002591 del 4 aprile
2018, con il quale Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni
contenute nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonche' le
determinazioni della citata Conferenza di servizi;
Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di
autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria
del procedimento;
Visto l'art. 6, comma 8, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilita', per
l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in
tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;
Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale
Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per
l'esercizio del suddetto potere espropriativo;
Visti gli atti di ufficio;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e
all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna «Chiaramonte
Gulfi - Ciminna» e delle opere connesse, da realizzarsi nei comuni di
Alimena, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Ciminna, Lercara
Friddi, Petralia Sottana, Vicari (PA); Cammarata (AG); Mussomeli,
Santa Caterina Villarmosa, Resuttano, Villalba, Vallelunga Pratameno
(CL) Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte, Villarosa (EN);
Licodia Eubea, Mineo, Ramacca, Raddusa (CT); Chiaramonte Gulfi (RG),
con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo la localizzazione
e i tracciati individuati nelle planimetrie catastali n.
DGGR10002BGL00067-rev.1 del 15 giugno 2017 (n. 69 Tavole), allegate
alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.
Art. 2.
1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.A., con sede in Roma - viale
Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), e' autorizzata a
costruire ed esercire le opere di cui all'art. 1, in conformita' al
progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti,
costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in
conformita' al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e
ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza
ed indifferibilita' ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato
all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i comuni interessati
confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le
necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate
ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e
dell'art. 52-quater, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici
comunali.
Art. 3.
La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle
determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di
servizi (Allegato 1), nonche' delle prescrizioni contenute negli
assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato
2).
Art. 4.
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita'
costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o
in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma
4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e
s.m.i..
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a
cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle
Amministrazioni autorizzanti, alle due direzioni generali competenti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione e ai
comuni interessati, mentre alle societa' proprietarie delle opere
interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi
alle sole opere interferenti.
4. Copie integrali del progetto esecutivo devono altresi' essere
trasmesse, dalla societa' titolare del decreto autorizzativo, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
D.G. per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, al Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, alla regione e
agli altri enti preposti alle verifiche di ottemperanza alle
prescrizioni imposte nel decreto VIA come ivi specificato.
Analogamente, la medesima societa' deve provvedere alla trasmissione
degli atti acclaranti l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni da
rispettare durante le fasi di cantiere e per quelle successive alla
esecuzione dei lavori.
5. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la
societa' titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle
disposizioni contenute nel citato decreto VIA nonche' nel resoconto
verbale della suddetta Conferenza di servizi.
6. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa
in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni
autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita' stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle
Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle
opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di
elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli
organi di controllo previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la frequenza ivi
stabilite.
8. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di
cui all'art. 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni
autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a
carico di Terna S.p.A.
Art. 5.
L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei
terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.A. assume la piena
responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte
di terzi che si ritenessero danneggiati.
Art. 6.
Ai sensi dell'art. 6, comma 8, decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, e'
conferita delega alla Societa' Terna S.p.A., in persona del suo
amministratore delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno
o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi
della delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e
parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la
subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri
espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, anche avvalendosi di
societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi
atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, le
autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e
definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai
fini della realizzazione dell'elettrodotto.
Art. 7.
Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, che deve
avvenire a cura e spese della Societa' Terna S.p.A.
Roma, 5 aprile 2018
Il direttore generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare:
dott.ssa Rosaria Romano
Il direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento:
dott. Mariano Grillo
Terna S.p.A. con sede Legale in Roma,
viale Egidio Galbani 70 C.F. e P.I. 05779661007
Estratto del provvedimento di valutazione di impatto ambientale n.
104 del 27 aprile 2016 relativo al progetto Elettrodotto a 380 kV
in doppia terna «Chiaramonte Gulfi - Ciminna» ed opere connesse,
presentato dalla Societa' Terna S.p.A. con sede legale in Roma,
viale Egidio Galbani 70 - C.F. e P.I. 05779661007
In data 27 aprile 2016 e' stato emanato il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale n. 104, con esito positivo relativo
al progetto Elettrodotto a 380 kV in doppia terna «Chiaramonte Gulfi
- Ciminna» ed opere connesse localizzato nella Regione Sicilia, nelle
Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa
e nei Comuni di Alimena, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia,
Ciminna, Lercara Friddi, Petralia Sottana, Vicari (in provincia di
Palermo); Cammarata (in provincia di Agrigento); Mussomeli, Santa
Caterina Villarmosa, Resuttano, Villalba, Vallelunga Pratameno (in
provincia di Caltanissetta); Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna,
Leonforte, Villarosa (in provincia di Enna); Licodia Eubea, Mineo,
Ramacca, Raddusa (in provincia di Catania); Chiaramonte Gulfi (in
provincia di Ragusa) presentato dalla Societa' Terna S.p.A., con sede
legale in Roma, viale Egidio Galbani 70, C.F. e P.I. 05779661007.
Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che
ne costituiscono parte, integrante, e' disponibile sul portale delle
valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (http://www.va.minambiente.it/) e
presso la Direzione per le valutazioni e autorizzazioni ambientali,
via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.
Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso al TAR entro sessanta
giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Terna S.p.A. - Autorizzazioni e concertazione - Il responsabile
Adel Motawi
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