Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108 1. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera - BTICINO S.P.A., societa' di capitali di diritto italiano (societa' per azioni), con sede legale in Varese (Italia), Viale Luigi Borri, n. 231, iscritta al Registro delle Imprese di Varese al numero 10991860155, REA Varese (Italia) n. 237038 (la "Societa' Incorporante"); e - DESMAG S.A., societa' di diritto lussemburghese (societe' anonyme), con sede legale nel Gran Ducato di Lussemburgo, rue Jean Piret 1, L-2350, Lussemburgo, iscritta nel Registro di Commercio e delle Societa' di Lussemburgo (Registre de Commerce et des Societes) al numero B36625, Numero di Identificazione Fiscale 1996 2200 918 (la "Societa' Incorporanda"). 2. Esercizio dei diritti dei creditori I creditori della Societa' Incorporante, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione transfrontaliera presso il Registro delle Imprese di Varese, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Varese ai sensi dell'art. 2503 del codice civile italiano. L'esercizio dei diritti dei creditori della Societa' Incorporanda e' regolato dalla legge lussemburghese 10 Agosto 1915 sulle societa' commerciali: in particolare, i creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente alla data di pubblicazione ai sensi di legge degli atti constatanti la fusione, hanno diritto, entro due mesi dalla data di pubblicazione del Progetto di Fusione sul Recueil Electronique des Societes et Associations, di domandare al presidente del tribunale del luogo ove la Societa' Incorporanda ha la propria sede legale la costituzione di garanzie per il pagamento dei crediti scaduti e non scaduti qualora possano dimostrare, con ragionevole certezza, che la fusione pregiudica l'esercizio dei loro diritti e che la Societa' Incorporanda non ha loro fornito garanzie adeguate. 3. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza L'operazione di fusione transfrontaliera non coinvolge soci di minoranza in quanto: - la Societa' Incorporante detiene direttamente l'intero capitale sociale della Societa' Incorporanda; - la Societa' Incorporante e' interamente controllata da un unico socio. 4. Disponibilita' di informazioni sulla fusione Ulteriori e piu' dettagliate informazioni sono gratuitamente messe a disposizione degli aventi diritto presso le sedi sopra indicate delle societa' che partecipano alla fusione e/o facendone richiesta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.bticino.it. p. Il consiglio di amministrazione di BTicino S.p.A. - L'amministratore delegato Franco Villani TX18AAB7688