Fusione transfrontaliera per incorporazione di Octo Telematics Ltd.
in Octo Group S.p.A.
Pubblicazione ai sensi dell'art. 7, Decreto Legislativo 30 maggio
2008, n. 108
1. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera.
a) Octo Group S.p.A. («Octo Group» o la «Societa' Incorporante»)
societa' per azioni costituita ed operante ai sensi del diritto
italiano, con sede legale in via Vincenzo Lamaro n. 51, 00173 Roma
(Italia), iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di
commercio di Roma al numero 14572251008, REA n. RM-1531150, con
capitale sociale pari ad euro 3.150.000,00
(tremilionicentocinquantamila/00) interamente versato, e
b) Octo Telematics Ltd. («Octo Telematics» o la «Societa'
Incorporanda») societa' a responsabilita' limitata con capitale
rappresentato da azioni, costituita ed operante ai sensi del diritto
di Inghilterra e Galles, con sede legale in 67 Lombard Street, EC3V
9LJ, Londra (Regno Unito), iscritta alla Companies House al numero
09584634, con capitale sociale pari ad euro 3.150.000,00
(tremilionicentocinquantamila/00) interamente versato.
2. Modalita' di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei
soci di minoranza e modalita' con cui si possono ottenere
gratuitamente tali informazioni dalle societa'.
a) Con riferimento alla Societa' Incorporante:
Ai sensi dell'art. 2503, comma 2, codice civile, i creditori di
Octo Group hanno diritto a opporsi alla fusione entro 60 giorni dalla
data in cui la decisione che approva il relativo progetto di fusione
e' iscritta presso il Registro delle imprese di Roma, salvo che
sussistano i presupposti che, a norma del predetto articolo,
consentano l'attuazione della fusione prima del decorso del suddetto
termine (i.e. consenso dei creditori anteriori all'iscrizione del
progetto presso il competente Registro delle imprese, pagamento dei
creditori che non hanno dato il consenso o deposito delle somme
corrispondenti presso una banca, redazione della relazione della
societa' di revisione ai sensi del comma 1 del medesimo art. 2503
codice civile).
Al contempo, gli stessi creditori della Societa' Incorporante
possono ottenere gratuitamente le informazioni sull'esercizio dei
propri diritti rivolgendosi presso la sede sociale di Octo Group in
via Vincenzo Lamaro n. 51, 00173 Roma (Italia), ovvero inviando una
e-mail all'indirizzo octogroup@legalmail.it
Non vi sono conseguenze per i soci di minoranza della Societa'
Incorporante, in quanto la fusione non da' luogo ad alcun concambio e
pertanto le partecipazioni rimarranno immutate.
b) Con riferimento alla Societa' Incorporanda:
I creditori di Octo Telematics hanno diritto di proporre
opposizione alla fusione attraverso una richiesta indirizzata
all'Alta corte di Inghilterra e Galles affinche' questa convochi una
assemblea dei creditori o della classe dei creditori, ai sensi
dell'art. 11 del Companies Cross-Border Mergers Regulation del 2007,
come modificato dal Companies Cross-Border Mergers Regulation del
2008.
Nel caso in cui l'Alta corte di Inghilterra e Galles convochi la
suddetta assemblea, il progetto di fusione transfrontaliera dovra'
essere approvato da una maggioranza pari al 75% dei creditori o della
classe dei creditori presenti all'assemblea e votanti, sia di persona
che per mezzo di delega.
Al contempo, gli stessi creditori della Societa' Incorporanda
possono ottenere gratuitamente le informazioni sull'esercizio dei
propri diritti rivolgendosi presso la sede sociale di Octo Telematics
in 67 Lombard Street, EC3V 9LJ, Londra (Regno Unito), ovvero inviando
una e-mail all'indirizzo octogroup@legalmail.it
Non risultano soci di minoranza di Octo Telematics, poiche'
l'intero capitale della Societa' Incorporanda e' detenuto dalla
Societa' Incorporante Octo Group.
Roma, 30 luglio 2018
Avvocato
Andrea Lensi Orlandi Cardini
TV18AAB8196