Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR") Belvedere SPV S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 11 dicembre 2018 (la "Data di Cessione") ha concluso i contratti di cessione di crediti pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, di seguito descritti, con efficacia economica a partire dal 20 settembre 2018 (la "Data di Efficacia Economica") ed efficacia giuridica a partire dall'11 dicembre 2018 (la "Data di Efficacia Giuridica") con i soggetti di seguito indicati: (1) con Gemini SPV S.r.l. ("Gemini" o un "Cedente") i seguenti contratti: (I) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Gemini I") in virtu' del quale la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Gemini I (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche di mora), commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo sia stata gia' avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti del cedente originario dal quale Gemini ha acquistato i crediti ai sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o derivanti dall'escussione di garanzie personali acquisite da tale Cedente (i "Crediti Gemini I" o i "Crediti"). "Criteri Gemini I" significa i seguenti criteri: I Crediti Gemini I: (a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 80 del 10 luglio 2012; e (b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprieta' di Gemini alla Data di Cessione. (I) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Gemini II") in virtu' quale la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Gemini II (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche di mora), commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo sia stata gia' avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti del cedente originario dal quale Gemini ha acquistato i crediti ai sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o derivanti dall'escussione di garanzie personali acquisite da tale Cedente (i "Crediti Gemini II" o i "Crediti"). "Criteri Gemini II" significa i seguenti criteri: I Crediti Gemini II: (a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 153 del 31 dicembre 2013; (b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprieta' di Gemini alla Data di Cessione. (III) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Gemini III") in virtu' quale la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Gemini III (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche di mora), commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo sia stata gia' avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti del cedente originario dal quale Gemini ha acquistato i crediti ai sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o derivanti dall'escussione di garanzie personali acquisite da tale Cedente (i "Crediti Gemini III" o i "Crediti"). "Criteri Gemini III" significa i seguenti criteri: I Crediti Gemini III: (a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 134 del 13 novembre 2014; (b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprieta' di Gemini alla Data di Cessione. (III) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Gemini IV") in virtu' quale la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Gemini IV (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche di mora), commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo sia stata gia' avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti del cedente originario dal quale Gemini ha acquistato i crediti ai sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o derivanti dall'escussione di garanzie personali acquisite da tale Cedente (i "Crediti Gemini IV" o i "Crediti"). "Criteri Gemini IV" significa i seguenti criteri: I Crediti Gemini IV: (a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 137 del 26 novembre 2015; (b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprieta' di Gemini alla Data di Cessione. (2) con Antares SPV S.r.l. ("Antares" o un "Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Antares") in virtu' del quale la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Antares (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche di mora), commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo sia stata gia' avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti del cedente originario dal quale Gemini ha acquistato i crediti ai sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o derivanti dall'escussione di garanzie personali acquisite da tale Cedente (i "Crediti Antares" o i "Crediti"). "Criteri Antares" significa i seguenti criteri: I Crediti Antares: (a) sono relativi a crediti rispondenti o (i) ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 12 dell'28 gennaio 2016, o (ii) ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 120 dell'8 ottobre 2016; (b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprieta' di Antares alla Data di Cessione. (3) con Sirius SPV S.r.l. ("Sirius" o un "Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Sirius") in virtu' del quale la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Sirius (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche di mora), commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo sia stata gia' avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti del cedente originario dal quale Sirius ha acquistato i crediti ai sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o derivanti dall'escussione di garanzie personali acquisite da tale Cedente (i "Crediti Sirius" o i "Crediti"). "Criteri Sirius" significa i seguenti criteri: I Crediti Sirius: (a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 151 del 24 dicembre 2015; (b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprieta' di Sirius alla Data di Cessione. (4) con SPV Project 1702 S.r.l. ("1702" o un "Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione 1702") in virtu' del quale la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri 1702 (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche di mora), commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo sia stata gia' avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti del cedente originario dal quale 1702 ha acquistato i crediti ai sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o derivanti dall'escussione di garanzie personali acquisite da tale Cedente (i "Crediti 1702" o i "Crediti"). "Criteri 1702" significa i seguenti criteri: I Crediti 1702: (a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 72 del 20 giugno 2015; (b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprieta' di 1702 alla Data di Cessione. (5) con Adige SPV S.r.l. ("Adige" o un "Cedente" e, unitamente a Gemini, Antares, Sirius e 1702, i "Cedenti") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Adige") in virtu' del quale la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, da tale Cedente tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Criteri Adige (come di seguito definiti), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i crediti al rimborso del capitale e al pagamento di interessi (anche di mora), commissioni, penali, danni e indennizzi, costi e spese (incluse spese legali e giudiziali); (ii) qualsiasi credito da indennizzo (per violazione di dichiarazioni e garanzie o altrimenti), sia che la relativa richiesta di indennizzo sia stata gia' avanzata sia in caso contrario, vantati nei confronti del cedente originario dal quale Adige ha acquistato i crediti ai sensi del relativo contratto di cessione originario; e (iii) tutti i crediti attribuibili a tale Cedente in relazione a polizze assicurative relative ai crediti o ai finanziamenti originari o derivanti dall'escussione di garanzie personali acquisite da tale Cedente (i "Crediti Adige" o i "Crediti"). "Criteri Adige" significa i seguenti criteri: I Crediti Adige: (a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 118 del 13 ottobre 2015; (b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprieta' di Adige alla Data di Cessione. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione del medesimo avviso nel registro delle imprese dove risulta iscritta la Societa'. La Societa' ha nominato Prelios Credit Servicing S.p.A. quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformita' delle operazioni alla legge ed al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c) e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Master Servicer"), e il Master Servicer a sua volta: (1) ha delegato a Bayview Italia S.r.l. in qualita' di special servicer (uno "Special Servicer") lo svolgimento delle attivita' di riscossione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione alla porzione di Crediti delegata alla sua gestione e (2) in qualita' di special servicer (uno "Special Servicer" e, unitamente a Bayview Italia S.r.l., gli "Special Servicers") svolgera' le attivita' di riscossione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione alla porzione di Crediti delegata alla sua gestione, affinche' ciascuno degli Special Servicers in nome e per conto della Societa', in qualita' di soggetti incaricati della riscossione dei Crediti, proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito della cessione tutte le somme dovute ai Cedenti in relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Societa' sui seguenti conti correnti intestati alla Societa' e aperti presso BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano: (i) limitatamente alla porzione di portafoglio gestito da Prelios Credit Servicing S.p.A., sul conto corrente avente IBAN n. - IT 05 N 03479 01600 000802285300; e (ii) limitatamente alla porzione di portafoglio gestito da Bayview Italia S.r.l., sul conto corrente avente IBAN n. IT 79 O 03479 01600 000802285301, e/o in conformita' con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti. A seguito della cessione, inoltre, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il "GDPR"), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i "Dati"), e ha nominato, rispettivamente, il Master Servicer, ciascuno Special Servicer e Zenith Service S.p.A. quali responsabili esterni del trattamento dei Dati. Gli Special Servicers, ciascuno limitatamente alla porzione di portafoglio da esso gestito, si e' impegnato a inviare agli interessati un'informativa in forma individuale secondo quanto previsto dal GDPR. Con la presente la Societa' intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Dati. I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali i Cedenti sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Societa' e, in qualita' di responsabile del trattamento, dagli Special Servicers per conto della Societa' al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorita' competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Societa' o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalita' e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Societa' (in qualita' di titolare del trattamento) e/o degli Special Servicers e/o di Zenith Service S.p.A. (in qualita' di responsabili esterni del trattamento) e altre societa' terze che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attivita' sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalita' del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Societa', per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorita' di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Societa' per finanziare l'acquisto dei Crediti nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Societa' e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualita' di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Societa' e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati e' identificata nell'esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento e' strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non e' necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Societa' per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all'Unione Europea. Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato puo' (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione dell'origine dei Dati, le finalita' e le modalita' del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l'aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonche' (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalita' sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Prelios Credit Servicing S.p.A., Via Valtellina 15-17, 20159, Milano in qualita' di responsabile esterno del trattamento e/o presso la sede legale della Societa'. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta per iscritto agli Special Servicers nella loro qualita' di "Responsabili" designati dalla Societa' in relazione ai Crediti ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Milano, 13 dicembre 2018 Belvedere SPV S.r.l. - L'amministratore unico dott.ssa Arianna Volpato TX18AAB12696