Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
"T.U. Bancario"), corredato dall'informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(il "GDPR")
La societa' BPL Mortgages S.r.l. (la "Societa'"), con sede legale
in Via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che,
nell'ambito della ristrutturazione di un'operazione unitaria di
cartolarizzazione (l'"Operazione") ai sensi della Legge 130
realizzata mediante (i) l'emissione di titoli iniziali in data 21
dicembre 2012, relativa ad alcuni portafogli iniziali di crediti
ceduti da Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM" o la "Banca Cedente"), una
banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per
azioni, con sede legale in Piazza F. Meda, 4 20121 Milano, Italia,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09722490969, partita IVA del
Gruppo Banco BPM numero 10537050964, iscritta all'albo delle banche
tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U.
Bancario al n. 8065, e capogruppo del Gruppo Banco BPM iscritto
all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U.
Bancario al n. 5034, capitale sociale € 7.100.000.000,00 interamente
versato e da Credito Bergamasco S.p.A. (successivamente fusa in Banco
BPM S.p.A.), come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale no. 145
del 13 dicembre 2012 Parte Seconda sezione "Altri annunzi
commerciali" e Gazzetta Ufficiale no. 34 del 21 marzo 2013 Parte
Seconda sezione "Altri annunzi commerciali"; e (ii) l'emissione di
titoli successivi in data 28 ottobre 2016, relativa ad un portafoglio
successivo di crediti ceduti da Banco BPM come da pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale no. 125 del 20 ottobre 2016 Parte Seconda sezione
"Altri annunzi commerciali"; in forza di un ulteriore contratto di
cessione di crediti (il "Contratto di Cessione"), "individuabili in
blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, concluso in data 8 febbraio 2019 (la "Data di Cessione") e
con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da Banco BPM,
tutti i crediti (i "Crediti") (per capitale, interessi, anche di
mora, maturati e maturandi, accessori, spese, danni, indennizzi e
quant'altro) di proprieta' di Banco BPM e derivanti da contratti di
mutuo ipotecario ovvero contratti di mutuo stipulati ai sensi della
normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che, alla data del 28
gennaio 2019 (inclusa, la "Data di Valutazione") (ovvero alla diversa
data specificata nel relativo criterio), presentano le seguenti
caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente
previsto):
1. mutui erogati da Banco BPM ovvero erogati da altre banche e
successivamente confluiti in Banco BPM a seguito di fusione,
scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i
d'azienda;
2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo e/o frazionamento) siano soggetti (i) che, in conformita'
con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con
circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito
modificata), siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE
(settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"),
n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici") e (ii)
residenti (se persone fisiche) o aventi sede legale (se societa'
semplici) in Italia;
3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni;
4. mutui denominati in euro;
5. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito
residuo in linea capitale del mutuo alla Data di Valutazione e (ii)
il valore di stima dell'immobile rivalutato in prossimita' della Data
di Cessione e' pari o inferiore al 130%. Ai fini del presente
criterio, per "valore di stima dell'immobile rivalutato" si intende
il valore di stima determinato sulla base di parametri
tecnico-economici utilizzati dalla banca mutuante nel processo di
monitoraggio dei valori degli immobili. Al fine di valutare la
conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun
mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione,
conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate
del medesimo mutuo;
6. mutui derivanti da contratti di mutuo regolati dal diritto
italiano;
7. se mutui concessi a soggetti che, in conformita' con i criteri
di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140
dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita'
economica): n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici"):
mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio
della Repubblica Italiana aventi caratteristiche residenziali, per
tali intendendosi i rapporti prevalentemente garantiti da immobili
che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in
almeno una delle seguenti categorie catastali: A-1, A-2, A-3, A-4,
A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-11;
8. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso. Per "mutui a tasso fisso" si intendono
quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente
stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del
finanziamento;
(b) mutui a tasso variabile (inclusi i mutui in relazione ai quali
e' previsto un tasso d'interesse massimo (cap)). Per "mutui a tasso
variabile" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse
applicato sia parametrato ad un indice di riferimento
contrattualmente stabilito variabile per tutta la durata residua del
finanziamento;
(c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti" si intendono quei
mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente
stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso
ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile, e
viceversa;
(d) mutui c.d. "modulari. Per mutui c.d. "modulari" si intendono
quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare,
anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la
modalita' di calcolo degli interessi (A) da una modalita' a tasso
variabile ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i)
il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di
esercizio da parte del mutuatario della facolta' di modifica della
modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione
della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal
medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread),
contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come
determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede.
9. mutui:
(i) ipotecari non fondiari per cui la data di stipulazione del
relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 20 dicembre 1996
(incluso) ed il 27 luglio 2018 (incluso); o
(ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di
cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del relativo contratto
di mutuo sia compresa tra il 01 febbraio 2000 (incluso) ed il 28
settembre 2018 (incluso);
10. mutui le cui rate scadute al 28 dicembre 2018 risultino
interamente pagate;
11. mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata;
12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale;
13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o
uguale ad Euro 10.000;
14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o
uguale ad Euro 3.500.000;
15. mutui che non siano stati concessi, anche in qualita' di
cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla Data di
Valutazione, erano dipendenti di Banco BPM ovvero di qualsiasi altra
societa' del Gruppo Banco BPM;
16. mutui non derivanti da contratti di mutuo agevolati o comunque
usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o
convenzioni;
17. mutui che non siano stati concessi a enti ecclesiastici;
18. mutui che non siano stati concessi a enti pubblici;
19. mutui che non presentino una o piu' rate, non ancora scadute ma
pagate anticipatamente in tutto o in parte alla Data di Valutazione;
20. mutui in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, la Banca
Cedente ed il relativo debitore ceduto non abbiano in essere una
moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate
(integralmente o per la sola componente capitale);
21. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana;
22. mutui in relazione ai quali sono decorsi i termini per la
revocatoria della costituzione delle relative ipoteche ai sensi
dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Sono esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, alla
Data di Valutazione pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresi' alla medesima data (salvo ove
diversamente previsto) tutte le caratteristiche indicate ai punti da
(i) a (xxiv)
(i) siano mutui residenziali in relazione ai quali il rapporto tra
(i) il capitale residuo e (ii) il valore dell'immobile a garanzia sia
uguale o inferiore all'85%;
(ii) siano mutui che rispettino i requisiti previsti dal
regolamento (UE) n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per
gli enti creditizi e le imprese di investimento;
(iii) non prevedano al momento dell'erogazione alcuna forma di
sussidio o altro beneficio in relazione al capitale o all'interesse
dello stesso (mutui agevolati);
(iv) non siano erogati ad enti pubblici, enti ecclesiastici o
consorzi pubblici;
(v) non siano crediti al consumo;
(vi) non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del
T.U. Bancario;
(vii) siano garantiti da ipoteche costituite ai sensi di leggi e
regolamenti applicabili su immobili situati nella Repubblica
Italiana;
(viii) il cui pagamento sia garantito da ipoteca di primo grado
economico. Questo termine significa (i) un'ipoteca di primo grado o
(ii) (A) un'ipoteca di secondo grado o successivo, in riferimento
alla quale il creditore avente grado ipotecario prioritario sia Banco
BPM e rispetto alla quale tutte le obbligazioni garantite
dall'ipoteca di grado prioritario rispetto ad essa siano state
interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo grado o
successivo, in riferimento alla quale, le obbligazioni garantite
dall'ipoteca o dalle ipoteche di grado ipotecario prioritario siano
state interamente soddisfatte, e il creditore con grado prioritario
abbia formalmente acconsentito alla cancellazione della ipoteca o
dalle ipoteche di grado prioritario;
(ix) in riferimento ai quali il periodo di consolidamento
applicabile alle ipoteche relative ai mutui ipotecari oggetto di
cessione sia trascorso e la relativa ipoteca non sia suscettibile di
essere revocata ai sensi dell'articolo 67 del R.D. n. 267 del 16
marzo 1942 e, qualora applicabile, dell'articolo 39, comma 4 del T.U.
Bancario;
(x) siano interamente erogati e che non vi siano clausole o
obbligazioni in capo all'erogante che prevedano o consentano esborsi
successivi;
(xi) per i quali sia stata pagata almeno una rata comprensiva della
quota capitale;
(xii) non abbiano rate scadute e non pagate;
(xiii) siano regolati dalla legge della Repubblica italiana;
(xiv) non siano erogati a individui che alla data di erogazione
fossero impiegati di qualsiasi societa' del Gruppo Banco BPM
(compresi anche i mutui erogati a due o piu' individui in cui uno sia
dipendente o manager di qualsiasi societa' del Gruppo Banco BPM alla
Data di Valutazione)
(xv) siano denominati in Euro o siano stati erogati in una diversa
valuta e siano stati successivamente ridenominati in Euro;
(xvi) rispetto ai quali a nessuno dei relativi debitori o obbligati
sia stato notificato, da parte di Banco BPM, un precetto, un decreto
ingiuntivo o nessuno abbia sottoscritto un accordo transattivo
stragiudiziale a seguito di un mancato pagamento;
(xvii) non siano classificati come "sofferenze" ai sensi del
Regolamento Banca d'Italia 272 del 30 luglio 2008 e dell'articolo 178
del Regolamento (UE) n. 575/2013;
(xviii) siano mutui ipotecari il cui debitore rilevante sia
compreso nella categoria SAE 600 (famiglie consumatrici);
(xix) in relazione ai quali la data di erogazione sia pari o
antecedente al 27 luglio 2018 per i mutui ipotecari e al 30 settembre
2018 per i mutui fondiari;
(xx) in relazione ai quali il relativo debitore non sia un
dipendente del Gruppo Banco BPM che alla Data di Valutazione risulti
pensionato (pensionati ex dipendenti);
(xxi) in relazione ai quali il pagamento della rata del
finanziamento avviene tramite (i) addebito diretto in conto corrente
del relativo debitore; (ii) SSD (Sepa Direct Debit); (iii) MAV
(Pagamento Mediante Avviso); o (iv) per cassa;
(xxii) in relazione ai quali non sia in atto una sospensione dei
pagamenti (payment holiday);
(xxiii) che, alla Data di Valutazione, non presentino rate non
ancora scadute che siano state pagate anticipatamente in tutto o in
parte;
(xxiv) che non siano stati erogati da Banca Italease S.p.A. e
successivamente confluiti in Banco Popolare Societa' Cooperativa (ora
Banco BPM) a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i
d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
"data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di
effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di
frazionamento, la data del relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi'
trasferiti a BPL Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalita' o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della
Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri
diritti - derivanti a Banco BPM dai contratti di mutuo - che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori,
ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni
diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Banco BPM ha ricevuto incarico dalla Societa', di procedere - in
nome e per conto di quest'ultima ed anche avvalendosi di terzi -
all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu'
in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge
130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare
ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia
di Banco BPM presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle
rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno
lavorativo bancario.
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto
di Cessione, da parte della Banca Cedente alla Societa', ha
comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali
- anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa,
come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite
nel corso dei rapporti in essere con i debitori ceduti (i "Dati
Personali").
Cio' premesso, nella sua qualita' di titolare del trattamento dei
Dati Personali, la Societa' ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui
degli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale obbligo mediante la
presente pubblicazione resa in ottemperanza del provvedimento emanato
dall'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali in data
18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione
dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio
2007).
Pertanto, la Societa' informa di aver ricevuto dalla Banca Cedente,
nell'ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso,
Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Il conferimento di
tali Dati Personali e' obbligatorio al fine di dare corretto corso
alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti ed e'
necessario per il perseguimento di un interesse legittimo sia della
Banca Cedente che della Societa'.
La Societa' informa, in particolare, che i Dati Personali saranno
trattati per le seguenti finalita':
- per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa europea, ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, gestione incassi, procedure di
recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi
contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla
tutela del credito) nonche' all'emissione dei titoli relativi al
programma di cartolarizzazione della Societa' finalizzato inter alia
al finanziamento dell'acquisizione dei Crediti ai sensi dell'articolo
1 della Legge 130, ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari
di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di salute, alle
opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli
Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali stessi. La Societa' si avvale per il
trattamento dei dati di risorse e collaboratori che sono stati
debitamente istruiti circa le misure tecniche e gli accorgimenti da
adottare per garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga
nel rispetto della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso della Societa' verranno
registrati e formeranno oggetto di trattamento al fine di adempiere
agli obblighi di legge previsti in capo alla Societa', anche in tema
di reportistica agli organi di vigilanza, e per finalita' connesse e
strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e con i
relativi garanti ovvero per gli adempimenti degli obblighi
strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto in essere con gli
stessi debitori ceduti (c.d. base giuridica del trattamento). I
predetti dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei Crediti, in ogni caso, per l'adempimento dei
suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le
finalita' di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali
non saranno trattati per un periodo inferiore a 10 anni a decorrere
dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i
Crediti. I Dati Personali potranno, altresi', essere trattati per un
periodo di tempo superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o
sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della
conservazione di tali dati. Inoltre, nel caso di contenzioso
relativo, connesso o correlato in qualunque modo ai Dati Personali,
la Societa' sara' tenuta a conservare tali dati per 10 anni a partire
dalla data in cui la decisione che definira' tale contenzioso avra'
acquisito efficacia di giudicato e per tutto il tempo necessario ai
fini dell'esecuzione di tale decisione o al fine di opporsi alla
stessa. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero
per dette finalita' a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all'Unione Europea ovvero in uno Stato terzo (purche' in conformita'
con le previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del GDPR), e che, in
tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In ogni
caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione e saranno
aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del
rapporto.
I Dati Personali verranno comunicati - sempre nell'ambito delle
finalita' suesposte - a Banco BPM, che opera in qualita' di
"Responsabile del trattamento dei Dati Personali", a societa',
associazioni o studi professionali che prestano attivita' di
assistenza o consulenza in materia legale, societa' di recupero
crediti, revisori contabili. I soggetti appartenenti alle categorie
ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in
qualita' di "titolari" o "responsabili" ai sensi della normativa
applicabile.
In aggiunta a quanto sopra, la Societa' ha nominato Banco BPM, al
quale ci si potra' rivolgere anche per l'esercizio dei diritti di cui
infra.
La normativa applicabile riconosce agli interessati taluni
specifici diritti (esercitabili inviando una comunicazione a Banco
BPM) quali, ad esempio, quello:
- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l'indicazione: (a) dell'origine dei dati personali;
(b) delle finalita' e modalita' del trattamento; (c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare
e, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l'integrazione, nonche' la portabilita'
dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorche'
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati
personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale;
- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle
informazioni.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non
sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi contestazione
attinente il trattamento dei Dati Personali, gli Interessati avranno
diritto di rivolgersi e proporre reclamo all'Autorita' Garante per la
Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) nei
modi previsti dalla normativa applicabile.
Conegliano (TV), li' 12 febbraio 2019
p. BPL Mortgages S.r.l. Societa' Unipersonale - L'amministratore
unico
Pamela Stival
TX19AAB1601