Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata, la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario"), degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato ("Codice privacy") e del Provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (congiuntamente "Normativa privacy") Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Credit Agricole Cariparma S.p.A. ("Cariparma") costituito in data 12 luglio 2013 (il "Programma"), Credit Agricole Italia OBG S.r.l. ("Credit Agricole Italia OBG" o il "Cessionario") ha concluso con Cariparma un contratto quadro di cessione in data 20 maggio 2013, come successivamente modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione Cariparma"). In virtu' del Contratto Quadro di Cessione Cariparma, Cariparma (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da Cariparma, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da Cariparma con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo Cariparma") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da Cariparma, ulteriori crediti derivanti da Contratti di Mutuo Cariparma, nonche' ulteriori attivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. n. 310 del 14 dicembre 2006 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "Decreto 310"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, Credit Agricole Italia OBG comunica che, in data 18 febbraio 2019, Credit Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto da Cariparma ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo Cariparma (i "Crediti Cariparma") che alla data del 16 febbraio 2019 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni e specifici (collettivamente, i "Criteri Cariparma"): Crediti derivanti da contratti di mutuo: (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia); (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Cariparma S.p.A) di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Cariparma S.p.A) abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Cariparma S.p.A)) o fisso; (12) che sono crediti ipotecari residenziali aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310; (13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; (14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone fisiche cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici Attivita' SAE 600, 614 o 615 (rispettivamente "Famiglie consumatrici", "Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici"); (15) garantiti da ipoteca di primo grado, con esclusione dei: (a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati prima del 1° gennaio 2004; (b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente al 31 dicembre 2018; (c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo in linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000; (d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non posteriore al 31 dicembre 2019; (e) crediti derivanti da mutui denominati "Mutui Atipici" in relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento prevede la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate, senza che cio' determini la maturazione di ulteriori interessi a valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a) per le prime due rate non pagate da una polizza assicurativa e (b) per la terza da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Cariparma S.p.A); (f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli"; (g) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento che prevede il pagamento anticipato di interessi; (h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati) erogati in favore di soggetti che alla Data di Valutazione sono amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia); (i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate (comprensive della componente capitale e della componente interessi) (i) e' oggetto di una richiesta di sospensione, ovvero (ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi siano interessi maturati durante il periodo di sospensione che non siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione ma la posizione debitoria e' in fase di recupero; (j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori di ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; (k) crediti relativi a debitori che, alla Data di Valutazione, risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate" (nel significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed integrata); (l) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che sono dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia), e (ii) il cui contratto di mutuo prevede che l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali si applicano diverse condizioni economiche; (m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126 del 24 luglio 2008, in forza della convenzione sottoscritta dall'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia ancora in essere; (n) crediti derivanti da mutui per i quali il debitore abbia corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute; (o) crediti che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (p) crediti derivanti da mutui che prevedono la corresponsione differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione del rimborso anticipato del mutuo stesso; (q) crediti che siano stati oggetto di frazionamento e che non siano stati successivamente oggetto di accollo da parte del nuovo debitore; (r) crediti che siano stati erogati o acquistati da: (i) Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. prima del 22 luglio 2018, o (ii) Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. prima del 9 settembre 2018, o (iii) Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. prima del 24 giugno 2018, fermo restando che i crediti erogati da ciascuna delle banche sopra richiamate attraverso le filiali identificate dai codici 658, 659 e 660 sono oggetto di cessione. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. L'elenco dei Crediti Cariparma acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile presso il sito internet http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em issioni, (ii) disponibile presso ciascuna filiale delle banche appartenenti al Gruppo Bancario Credit Agricole Italia e (iii) depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio n. 5345 Raccolta n. 2981. Nel contesto del Programma, Credit Agricole Italia OBG ha concluso con Credit Agricole Carispezia S.p.A. ("Carispezia") un contratto quadro di cessione in data 20 maggio 2013, come successivamente modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione Carispezia"). In virtu' del Contratto Quadro di Cessione Carispezia, Carispezia (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da Carispezia, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da Carispezia con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo Carispezia") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da Carispezia, ulteriori crediti derivanti da Contratti di Mutuo Carispezia, nonche' ulteriori attivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto 310. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, Credit Agricole Italia OBG comunica che, in data 18 febbraio 2019, Credit Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto da Carispezia ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo Carispezia (i "Crediti Carispezia") che alla data del 16 febbraio 2019 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni e specifici (collettivamente, i "Criteri Carispezia"): Crediti derivanti da contratti di mutuo: (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia); (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Carispezia S.p.A) di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Carispezia S.p.A) abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia)), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Carispezia S.p.A)) o fisso; (12) che sono crediti ipotecari residenziali aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310; (13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; (14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone fisiche cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici Attivita' SAE 600, 614 o 615 (rispettivamente "Famiglie consumatrici", " Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici"); (15) garantiti da ipoteca di primo grado, con esclusione dei: (a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati prima del 1° gennaio 2004; (b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente al 31 dicembre 2018; (c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo in linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000; (d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non posteriore al 31 dicembre 2019; (e) crediti derivanti da mutui denominati "Mutui Atipici" in relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento prevede la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate, senza che cio' determini la maturazione di ulteriori interessi a valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a) per le prime due rate non pagate da una polizza assicurativa e (b) per la terza da Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Carispezia S.p.A); (f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli"; (g) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento che prevede il pagamento anticipato di interessi; (h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati) erogati in favore di soggetti che alla Data di Valutazione sono amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia); (i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate (comprensive della componente capitale e della componente interessi) (i) e' oggetto di una richiesta di sospensione, ovvero (ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi siano interessi maturati durante il periodo di sospensione che non siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione ma la posizione debitoria e' in fase di recupero; (j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori di ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; (k) crediti relativi a debitori che, alla Data di Valutazione, risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate" (nel significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed integrata); (l) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che sono dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia), e (ii) il cui contratto di mutuo prevede che l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali si applicano diverse condizioni economiche; (m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126 del 24 luglio 2008, in forza della convenzione sottoscritta dall'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia ancora in essere; (n) crediti derivanti da mutui per i quali il debitore abbia corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute; (o) crediti che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (p) crediti derivanti da mutui che prevedono la corresponsione differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione del rimborso anticipato del mutuo stesso; crediti che siano stati oggetto di frazionamento e che non siano stati successivamente oggetto di accollo da parte del nuovo debitore. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. L'elenco dei Crediti Carispezia acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile presso il sito internet http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em issioni, (ii) disponibile presso ciascuna filiale delle banche appartenenti al Gruppo Bancario Credit Agricole Italia e (iii) depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio n. 5345 Raccolta n. 2981. Nel contesto del Programma, Credit Agricole Italia OBG ha concluso con Credit Agricole FriulAdria S.p.A. ("Friuladria") un contratto quadro di cessione in data 20 maggio 2013, come successivamente modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione Friuladria"). In virtu' del Contratto Quadro di Cessione Friuladria, Friuladria (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da Friuladria, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da Friuladria con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo Friuladria") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da Friuladria, ulteriori crediti derivanti da Contratti di Mutuo Friuladria, nonche' ulteriori attivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto 310. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, Credit Agricole Italia OBG comunica che, in data 18 febbraio 2019, Credit Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto da Friuladria ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo Friuladria (i "Crediti Friuladria") che alla data del 16 febbraio 2019 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni e specifici (collettivamente, i "Criteri Friuladria"): Crediti derivanti da contratti di mutuo: (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia); (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (ora denominata Credit Agricole FriulAdria S.p.A) di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (ora denominata Credit Agricole FriulAdria S.p.A) abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia)), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (ora denominata Credit Agricole FriulAdria S.p.A)) o fisso; (12) che sono crediti ipotecari residenziali aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310; (13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; (14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone fisiche cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici Attivita' SAE 600, 614 o 615 (rispettivamente "Famiglie consumatrici", "Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici"); (15) garantiti da ipoteca di primo grado, con esclusione dei: (a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati prima del 1° gennaio 2004; (b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente al 31 dicembre 2018; (c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo in linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000; (d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non posteriore al 31 dicembre 2019; (e) crediti derivanti da mutui denominati "Mutui Atipici" in relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento prevede la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate, senza che cio' determini la maturazione di ulteriori interessi a valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a) per le prime due rate non pagate da una polizza assicurativa e (b) per la terza da Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (ora denominata Credit Agricole FriulAdria S.p.A); (f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli"; (g) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento che prevede il pagamento anticipato di interessi; (h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati) erogati in favore di soggetti che alla Data di Valutazione sono amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia); (i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate (comprensive della componente capitale e della componente interessi) (i) e' oggetto di una richiesta di sospensione, ovvero (ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi siano interessi maturati durante il periodo di sospensione che non siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione ma la posizione debitoria e' in fase di recupero; (j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori di ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; (k) crediti relativi a debitori che, alla Data di Valutazione, risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate" (nel significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed integrata); (l) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che sono dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia), e (ii) il cui contratto di mutuo prevede che l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali si applicano diverse condizioni economiche; (m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126 del 24 luglio 2008, in forza della convenzione sottoscritta dall'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia ancora in essere; (n) crediti derivanti da mutui per i quali il debitore abbia corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute; (o) crediti che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (p) crediti derivanti da mutui che prevedono la corresponsione differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione del rimborso anticipato del mutuo stesso; (q) crediti che siano stati oggetto di frazionamento e che non siano stati successivamente oggetto di accollo da parte del nuovo debitore. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. L'elenco dei Crediti Friuladria acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile presso il sito internet http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em issioni, (ii) disponibile presso ciascuna filiale delle banche appartenenti al Gruppo Bancario Credit Agricole Italia e (iii) depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio n. 5345 Raccolta n. 2981. Cariparma, Carispezia e Friuladria sono di seguito congiuntamente denominati i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". I Crediti Cariparma, i Crediti Carispezia e i Crediti Friuladria sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno di essi, un "Credito". I Contratti di Mutuo Cariparma, i Contratti di Mutuo Carispezia e i Contratti di Mutuo Friuladria sono di seguito congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo". Credit Agricole Italia OBG ha conferito incarico a Cariparma, ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda alla gestione, incasso ed eventuale recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. A sua volta, Cariparma ha demandato a Carispezia e Friuladria le attivita' di gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti ceduti, rispettivamente, da Carispezia e Friuladria a Credit Agricole Italia OBG. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso continueranno a pagare al relativo Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato ("Codice privacy") e del Provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (congiuntamente "Normativa privacy") informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso e i garanti dei Crediti (i "Debitori") sull'uso dei Loro dati personali - quali, ad esempio, informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche - e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di Credit Agricole Italia OBG sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattate categorie "particolari" di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose. I dati personali dell'interessato saranno trattati (i) per quanto riguarda Credit Agricole Italia OBG, in qualita' di titolare autonomo, per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, (ii) per quanto riguarda Cariparma, Carispezia e Friuladria, in qualita' di responsabili del trattamento, per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi dei Crediti e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori potranno essere comunicati per le sopraindicate finalita' del trattamento a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di "titolari autonomi", in quanto estranei all'originario trattamento effettuato ovvero potranno essere nominati "responsabili" ai sensi della Normativa privacy. Potranno, altresi', venire a conoscenza dei dati personali in qualita' di soggetti autorizzati al trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni loro assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare del Trattamento. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e di quelli che ne potranno venire a conoscenza potra' essere consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o ai Responsabili del Trattamento. In linea generale, i dati personali sono conservati per un periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti e potranno, altresi', essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati. La Normativa privacy attribuisce agli interessati specifici diritti, tra cui: (i) il diritto di accesso ai propri dati personali e alle seguenti informazioni (a) le finalita' del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di conservazione; nonche' (e) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 del GDPR; (vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 21 del GDPR; nonche' (vii) ove ricorrano i requisiti, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita' del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. I predetti diritti possono essere esercitati mediante richiesta scritta da inviare a Credit Agricole Italia OBG S.r.l., con Sede in Milano, via V. Betteloni n. 2. E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo all'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali. I Debitori e gli eventuali loro successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso le filiali del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia o contattare il Numero Verde 800.771100. Milano, 19 febbraio 2019 Credit Agricole Italia OBG S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Stefano Marlat TX19AAB1847