Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR"). Abruzzo 2015 RMBS S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 14 maggio 2019 ha concluso con Banca Popolare di Bari S.c.p.A. ("BPB") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione BPB"). In virtu' del Contratto di Cessione BPB, la Societa' ha acquistato pro soluto da BPB, con effetti economici dalle ore 00:01 dell'11 maggio 2019 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale data (compresi interessi maturati ma non ancora scaduti a tale data e interessi di mora) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo BPB") selezionati tra quelli che alla data del 30 aprile 2019 (incluso) (la "Data di Valutazione BPB") e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i "Crediti BPB"): Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); Mutui denominati in Euro; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo (i) stipulati con il relativo debitore da BPB (ovvero da altre banche acquisite nel tempo da BPB) e (ii) regolati dalla legge italiana; Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili e ubicati nel territorio italiano; Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; Mutui che siano stati interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui che prevedano alla Data di Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo importo mutuato in piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui costruzione o ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); Mutui con scadenza compresa tra il 1 Luglio 2019 (incluso) e il 30 settembre 2049 (incluso); Mutui in relazione ai quali almeno una rata (anche di preammortamento ovvero a titolo di interessi ovvero a titolo di capitale e interessi, inclusi i casi di rimborso anticipato volontario) sia stata pagata, fatta eccezione per i mutui erogati tra il 28 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019; Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico in favore di BPB (intendendosi per tale: (a) un'Ipoteca di primo grado legale, (b) un'Ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, ovvero (c) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale che ha ad oggetto obbligazioni garantite il cui valore, unitamente a quello delle obbligazioni garantite dalla ipoteca/che di grado superiore, e' inferiore al valore del bene immobile su cui tali ipoteche (i.e., quella in favore di BPB e quelle di grado superiore a quest'ultima) risultano iscritte e per la quale il rapporto tra (1) l'importo complessivamente garantito - anche tramite le altre ipoteche di grado superiore all'ipoteca stessa - dall'immobile/i oggetto di tale ipoteca (i.e., l'importo del mutuo garantito dalla ipoteca di primo grado legale e l'importo dei mutui garantiti dalle ipoteche di grado successivo al primo grado legale) ed (2) il valore di perizia del/i bene/i immobile/i sui quali tali ipoteche sono iscritte non sia superiore, al momento dell'erogazione, al 100% (compreso); Mutui erogati tra il 2 ottobre 1998 (incluso) e il 30 aprile 2019 (incluso); Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia uguale o inferiore ad Euro 1.434.812,00; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che, se alla Data di Valutazione prevedano l'applicazione di un tasso variabile (inclusi quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero una soglia limite (cap), ma esclusi quelli che prevedono un tasso fisso per l'intera durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a) al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi, o (b) al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea; Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, bimestrale, trimestrali, semestrali o annuali; Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un profilo di ammortamento: alla "francese" (intendendosi per tale il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse variabile); o "italiano", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel tempo ed una quota interessi; o "personalizzato", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui la quota capitale viene pagata secondo un piano di ammortamento personalizzato; Con espressa esclusione dei: mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o dipendenti di BPB (ovvero delle altre banche acquisite nel tempo da BPB); mutui derivanti da contratti che beneficiano di agevolazioni o contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "mutui agevolati" e "mutui convenzionati"), fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; mutui ai quali e' associato un conto corrente accessorio derivante dal decreto legge 93/2008 (c.d. decreto Tremonti), convertito con modificazioni con legge 126/2008; mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da BPB con fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 ovvero garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108; mutui garantiti da confidi la cui convenzione di garanzia non ne permetta il trasferimento al cessionario in caso di cessione del credito garantito; mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della garanzia del FEI (SME Initiative); mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso, o (ii) la possibilita' per il debitore di scegliere l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso un periodo di tempo in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso; mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della sospensione degli obblighi di pagamento (in tutto o in parte) delle rate contrattualmente previste; I Mutui concessi successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2014/17/UE che includono prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se del caso, agli intermediari era stato fatto presente che le informazioni fornite dal richiedente il prestito avrebbero potuto non essere verificate dal prestatore. La Societa' comunica altresi' che in data 14 maggio 2019 ha concluso con Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. ("CRO" e, insieme a BPB, le "Banche Cedenti" e, ciascuna, una "Banca Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione CRO" e, insieme al Contratto di Cessione BPB, i "Contratti di Cessione"). In virtu' del Contratto di Cessione CRO, la Societa' ha acquistato pro soluto da CRO, con effetti economici dalla Data di Godimento, tutti i crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale data (compresi interessi maturati ma non ancora scaduti a tale data e interessi di mora) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo CRO" e, insieme ai Contratti di Mutuo BPB, i "Contratti di Mutuo") selezionati tra quelli che alla data del 30 aprile 2019 (incluso) (la "Data di Valutazione CRO" e unitamente alla Data di Valutazione BPB, la "Data di Valutazione") e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i "Crediti CRO" e, insieme ai Crediti BPB, i "Crediti"): Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); Mutui denominati in Euro; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo (i) stipulati con il relativo debitore da CRO (ovvero da altre banche acquisite nel tempo da CRO) e (ii) regolati dalla legge italiana; Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili e ubicati nel territorio italiano; Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; Mutui che siano stati interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui che prevedano alla Data di Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo importo mutuato in piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui costruzione o ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); Mutui con scadenza compresa tra il 1 Luglio 2019 (incluso) e il 30 settembre 2049 (incluso); Mutui in relazione ai quali almeno una rata (anche di preammortamento ovvero a titolo di interessi ovvero a titolo di capitale e interessi, inclusi i casi di rimborso anticipato volontario) sia stata pagata, fatta eccezione per i mutui erogati tra il 28 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019; Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico in favore di CRO (intendendosi per tale: (a) un'Ipoteca di primo grado legale, (b) un'Ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, ovvero (c) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale che ha ad oggetto obbligazioni garantite il cui valore, unitamente a quello delle obbligazioni garantite dalla ipoteca/che di grado superiore, e' inferiore al valore del bene immobile su cui tali ipoteche (i.e., quella in favore di CRO e quelle di grado superiore a quest'ultima) risultano iscritte e per la quale il rapporto tra (1) l'importo complessivamente garantito - anche tramite le altre ipoteche di grado superiore all'ipoteca stessa - dall'immobile/i oggetto di tale ipoteca (i.e., l'importo del mutuo garantito dalla ipoteca di primo grado legale e l'importo dei mutui garantiti dalle ipoteche di grado successivo al primo grado legale) ed (2) il valore di perizia del/i bene/i immobile/i sui quali tali ipoteche sono iscritte non sia superiore, al momento dell'erogazione, al 100% (compreso); Mutui erogati tra il 2 ottobre 1998 (incluso) e il 30 aprile 2019 (incluso); Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia uguale o inferiore ad Euro 1.434.812,00; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che, se alla Data di Valutazione prevedano l'applicazione di un tasso variabile (inclusi quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero una soglia limite (cap), ma esclusi quelli che prevedono un tasso fisso per l'intera durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a) al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi, o (b) al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea; Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, bimestrale, trimestrali, semestrali o annuali; Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un profilo di ammortamento: alla "francese" (intendendosi per tale il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse variabile); o "italiano", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel tempo ed una quota interessi; o "personalizzato", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui la quota capitale viene pagata secondo un piano di ammortamento personalizzato; Con espressa esclusione dei: mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o dipendenti di CRO (ovvero delle altre banche acquisite nel tempo da CRO); mutui derivanti da contratti che beneficiano di agevolazioni o contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "mutui agevolati" e "mutui convenzionati"), fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; mutui ai quali e' associato un conto corrente accessorio derivante dal decreto legge 93/2008 (c.d. decreto Tremonti), convertito con modificazioni con legge 126/2008; mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da CRO con fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 ovvero garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108; mutui garantiti da confidi la cui convenzione di garanzia non ne permetta il trasferimento al cessionario in caso di cessione del credito garantito; mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della garanzia del FEI (SME Initiative); mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso, o (ii) la possibilita' per il debitore di scegliere l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso un periodo di tempo in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso; mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della sospensione degli obblighi di pagamento (in tutto o in parte) delle rate contrattualmente previste; I Mutui concessi successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2014/17/UE che includono prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se del caso, agli intermediari era stato fatto presente che le informazioni fornite dal richiedente il prestito avrebbero potuto non essere verificate dal prestatore. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' relativi agli stessi, inclusi i diritti e i crediti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti (ad esclusione degli oneri relativi ai premi assicurativi) e tutte le garanzie specifiche e i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti o altrimenti ad essi inerenti (restando escluse, e non rientrando nell'oggetto della cessione, le garanzie che siano state rilasciate per un ammontare massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del debitore ceduto nei confronti della relativa Banca Cedente (come ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, le c.d. fideiussioni omnibus)), senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Restano esclusi dalla cessione gli importi relativi alla contribuzione per fondi rischi. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti ceduti dalla relativa Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai relativi Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca Popolare di Bari S.c.p.a., Corso Cavour, 19, 70122 Bari (BA) ed a (ii) Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., Piazza della Repubblica, 21, 05018 Orvieto (TR). Informativa ai sensi dell'artt. 13 e 14 del GDPR La cessione dei crediti da parte delle Banche Cedenti alla Societa', ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali (ivi incluso, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. A seguito della cessione la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del GDPR, titolare autonomo del trattamento dei Dati. La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 e 14 del GDPR. I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla relativa Banca Cedente al momento della stipulazione del contratto ai sensi del quale la relativa Banca Cedente e' diventata titolare dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Societa' e, in qualita' di responsabile del trattamento, dalla relativa Banca Cedente per conto della Societa', al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorita' competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Societa' o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalita' e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Societa' (in qualita' di titolare del trattamento) e/o della relativa Banca Cedente (in qualita' di responsabile esterno del trattamento) e altre societa' terze che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attivita' sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalita' del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Societa', per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorita' di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei Titoli che verranno emessi dalla Societa' per finanziare l'acquisto dei Crediti nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Societa' e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualita' di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Societa' e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati e' identificata nell'esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento e' strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non e' necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Societa' per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all'Unione Europea. Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato puo' (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione dell'origine dei Dati, le finalita' e le modalita' del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l'aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonche' (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalita' sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a BPB e CRO, in qualita' di responsabili esterni del trattamento e/o presso la sede legale della Societa'. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta per iscritto alla relativa Banca Cedente in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relazione ai Crediti ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Conegliano (TV), 14 maggio 2019 Abruzzo 2015 RMBS S.r.l. - L'amministratore unico Giovanna Pujatti TX19AAB5468