CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2019)

 
                          Circolare n. 1294 
 
 
Condizioni  generali  per  l'accesso  al  Fondo   rotativo   per   la
progettualita', di cui all'articolo 1, commi da 54 a 58, della  legge
28 dicembre 1995,n. 549 come modificato, da ultimo, dall'articolo  1,
commi da 171 a 173, della legge 30 dicembre 2018, n.  145  (Legge  di
                           Bilancio 2019). 
 

 
                               INDICE 
 
Premessa 
  1 - DOTAZIONE, RISERVA E PRIORITA' 
  2 - AMBITO APPLICATIVO 
    2.1. Ambito soggettivo 
    2.2. Ambito oggettivo 
    2.3. Natura delle Anticipazioni FRP e garanzie 
    2.4. Importo minimo e massimo 
  3 - PROCEDURA DI FINANZIAMENTO 
    3.1. Le fasi 
    3.2. Istruttoria 
    3.3. Stipula del contratto di Anticipazione FRP 
  4 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 
  5 - EROGAZIONI 
  6 - RIMBORSO 
  7 - REVOCA, RIDUZIONE, DIVIETO DI DIVERSI UTILIZZI 
  8 - RISOLUZIONE 
  Abbreviazioni: 
    Cassa depositi e prestiti societa' per azioni: CDP; 
    Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267:  TUEL  (Testo  Unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
    Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269: D.L. n. 269/03; 
    D.M. Economia e Finanze 6 ottobre 2004: D.M. 6/10/2004. 
Premessa. 
  Il Fondo rotativo per la progettualita' (di seguito, anche «FRP»  o
«Fondo»), istituito  presso  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.
dall'articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre  1995,  n.
549 (di seguito, «Legge Istitutiva»), e'  stato  oggetto  di  recenti
modifiche normative, introdotte dall'articolo 1, commi da 171 a  173,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, «Legge di  Bilancio
2019»). 
  La presente Circolare, che sostituisce integralmente la  precedente
Circolare della CDP n. 1250 del 2003, rende note le nuove  condizioni
generali per l'accesso alle anticipazioni a valere sulle risorse  del
FRP (di seguito, «Anticipazioni FRP»), concesse da CDP ai sensi degli
articoli 10 e 14  del  D.M.  6/10/2004,  nell'ambito  della  gestione
separata di cui all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 269/03. 
  Tali condizioni, si applicano alle Anticipazioni FRP  richieste  da
comuni, citta' metropolitane, province, regioni e  province  autonome
(di seguito, anche «Ente» o «Enti»).  CDP  si  riserva  di  estendere
l'accesso al Fondo anche ad altre  tipologie  di  soggetti  pubblici,
mediante l'emanazione di ulteriori Circolari. 
  La  disciplina   della   presente   Circolare   si   applica   alle
Anticipazioni FRP concesse a  partire  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente
Circolare. 
  Le anticipazioni valere sul Fondo, concesse in data  antecedente  a
quella di pubblicazione, con le predette  modalita',  della  presente
Circolare, continueranno ad  essere  regolate  nei  termini  ed  alle
condizioni dei rispettivi contratti. 
  1 - DOTAZIONE, RISERVA E PRIORITA'. 
  La Legge di Bilancio 2019 non altera la natura rotativa del  Fondo,
le cui disponibilita' continuano pertanto ad essere ricostituite  per
effetto dei rimborsi, di capitale da parte degli Enti. 
  Analogamente, resta  affidato  a  CDP  il  compito  di  fissare  la
dotazione massima complessiva del Fondo  (di  seguito,  «Dotazione»),
nonche' la possibilita' di una  sua  rideterminazione  periodica,  in
funzione delle dinamiche di erogazione  e  di  rimborso  delle  somme
concesse in anticipazione, comunque nei limiti degli  oneri  posti  a
carico del bilancio dello Stato  dall'articolo  1,  comma  58,  della
Legge Istitutiva. 
  Cio' considerato, la Dotazione viene ora stabilita,  fino  a  nuova
determinazione (che sara' comunicata da CDP tramite  apposito  avviso
sul proprio sito internet www.cdp.it), in 28  (ventotto)  milioni  di
euro. 
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della Legge di Bilancio  2019,
fino a 8,4 (otto virgola quattro) milioni di euro pari al  30%  della
Dotazione sono riservati, fino al 31  dicembre  2020,  alle  esigenze
progettuali  degli  interventi  di  edilizia  scolastica.  La  stessa
disposizione prevede che il rimborso delle  Anticipazioni  FRP  possa
«essere  effettuato  dagli  enti  beneficiari  a  valere  su  risorse
pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in
materia di edilizia scolastica per il triennio  2018-2020,  a  questi
erogate a qualsiasi titolo per  la  progettazione  di  interventi  di
edilizia scolastica.». 
  In attuazione dell'articolo 1, comma 54, penultimo  periodo,  della
Legge  Istitutiva,  la  CDP  si  riserva  di  vincolare  un'ulteriore
percentuale della Dotazione, non superiore al 15%  della  stessa,  al
finanziamento di  esigenze  progettuali  connesse  a  (i)  interventi
ammessi al cofinanziamento comunitario e (ii) ad  opere  relative  al
dissesto idrogeologico, alla prevenzione del  rischio  sismico  o  da
realizzare  mediante  contratti  di  partenariato  pubblico  privato.
L'eventuale apposizione di tale vincolo da parte di  CDP  sara'  reso
noto  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana e nel sito internet di CDP con almeno 30 (trenta)
giorni di anticipo sulla decorrenza del  medesimo,  nel  quale  sara'
altresi' indicata la sua durata. 
  Allo scadere dei termini relativi ai vincoli di destinazione  sopra
indicati, tutte le risorse che risulteranno ancora  non  impegnate  -
cosi' come i rientri di capitale di  tutte  le  Anticipazioni  FRP  -
confluiranno nella Dotazione. 
  Il Fondo puo' essere alimentato anche  da  risorse  finanziarie  di
soggetti esterni e puo' operare  in  complementarieta'  con  analoghi
fondi istituiti a supporto delle attivita' progettuali (cfr. articolo
1, comma 54, della Legge Istitutiva). 
  2 - AMBITO APPLICATIVO. 
    2.1. Ambito soggettivo - La presente Circolare  regola  l'accesso
alle Anticipazioni FRP da  parte  di  comuni,  citta'  metropolitane,
province, regioni e province autonome. 
    2.2. Ambito oggettivo - Il Fondo anticipa, in tutto o  in  parte,
le spese di investimento (cfr. articolo 3, comma 18, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350) necessarie per la redazione: 
      a) delle valutazioni di impatto ambientale, e/o 
      b)  della   documentazione   relativa   a   qualsiasi   livello
progettuale previsto dalla normativa tempo per  tempo  vigente  (cfr.
articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  rubricato
«Livelli della progettazione per gli appalti, per le  concessioni  di
lavori nonche' per i servizi»). 
  Un Ente puo' richiedere una o piu' Anticipazioni FRP da destinare a
qualsiasi spesa necessaria per il conseguimento, parziale  o  totale,
di  una  o  piu'  delle  predette  finalita'  (a   titolo   meramente
esemplificativo, per il finanziamento, in tutto  o  in  parte,  della
valutazione di  impatto  ambientale  e/o  di  uno  o  piu'  documenti
componenti diversi livelli della progettazione). 
  L'Anticipazione   FRP   puo'   finanziare   spese   connesse   alla
progettazione  sia  di  singoli  investimenti  che  di   insiemi   di
investimenti tra loro funzionalmente collegati  (es.:  «acquedotto  -
fognatura - depurazione»; investimenti  connessi  e  inseriti  in  un
unico programma di investimento). 
  In sede di domanda l'Ente deve  indicare  in  modo  dettagliato  le
singole spese cui intende destinare l'Anticipazione FRP. 
    2.3. Natura delle Anticipazioni FRP e garanzie - Ai  sensi  della
vigente  normativa,  le  Anticipazioni  FRP   si   configurano   come
operazioni  di  indebitamento  e,  pertanto,   sono   soggette   alle
specifiche disposizioni dettate in materia, per gli enti locali,  dal
TUEL e, per le regioni e province autonome, dal  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118. 
  Le Anticipazioni FRP sono assistite, per  gli  enti  locali,  dalla
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del TUEL e,  per  le
regioni e le province  autonome,  a  seconda  dei  casi,  da  mandato
irrevocabile ovvero da delegazione di pagamento. 
    2.4. Importo minimo e massimo - Al fine  di  assicurare  il  piu'
diffuso utilizzo delle risorse, per  l'accesso  al  Fondo  non  viene
fissata alcuna soglia minima di importo riferita  al  costo  previsto
degli interventi da progettare. 
  Tuttavia, per ragioni di efficienza  amministrativa,  si  evidenzia
che l'importo minima di ciascuna Anticipazione FRP non potra' in ogni
caso essere inferiore a 2.500 (duemilacinquecento) euro. 
  D'altro canto, ai sensi dell'articolo  1,  comma  56,  della  Legge
Istitutiva, ciascuna «Anticipazione FRP non potra' superare l'importo
massimo determinato sulla base delle tariffe professionali  stabilite
dalla vigente normativa. 
  3 - PROCEDURA DI FINANZIAMENTO. 
    3.1. Le fasi - La procedura di finanziamento di CDP  si  articola
in due fasi: 
      1. istruttoria; 
      2. stipula del contratto di Anticipazione FRP. 
    3.2.  Istruttoria   -   La   fase   istruttoria   e'   funzionale
all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla  legge
per l'Anticipazione FRP, nonche' delle altre  condizioni  fissate  da
CDP «per categorie omogenee di soggetti o di finalita'» (...) ed  «in
ragione delle finalita' dell'intervento (...) o  delle  qualita'  del
soggetto finanziato» (articolo 14 del D.M. 6/10/2004), comunque  «nel
rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di  trattamento,
predeterminazione e non discriminazione» che  connotano  la  gestione
separata di CDP. 
  La fase  istruttoria  ha  inizio  con  la  presentazione  da  parte
dell'Ente della domanda di Anticipazione FRP, sottoscritta dal legale
rappresentante - o da altro soggetto munito degli appositi  poteri  -
dell'Ente, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario e
corredata da un'apposita attestazione, sottoscritta dal  responsabile
unico del procedimento (di seguito, «RUP»), da cui risulti: 
    a)  la  corrispondenza  della  documentazione   presentata   alla
disciplina dei contratti pubblici; 
    b) che la somma richiesta non supera l'importo determinato  sulla
base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa; 
    c)  l'elenco  analitico,  completo  dei  rispettivi  importi,  di
ciascuna spesa alla quale si intende destinare l'Anticipazione FRP. 
  La domanda - e l'ulteriore documentazione a corredo, il cui  elenco
di dettaglio e'  reso  disponibile,  in  apposita  scheda,  nell'area
riservata Enti locali e PA del sito internet di CDP www.cdp.it - deve
essere presentata mediante Posta Elettronica Certificata (di seguito,
«PEC») o tramite gli altri strumenti  telematici  indicati  nel  sito
internet www.cdp.it. 
  Mediante l'istruttoria, CDP valutera': 
    a)  la  regolarita'  e  completezza   della   domanda   e   della
documentazione alla stessa  allegata,  anche  sotto  il  profilo  del
processo deliberativo seguito dall'Ente  e  della  sussistenza  delle
condizioni previste per il ricorso all'indebitamento dalla  normativa
di legge e regolamentare; 
    b)  la  sostenibilita'  dell'operazione   da   parte   dell'Ente,
attraverso  l'analisi  della  relativa  situazione   finanziaria   ed
economico-patrimoniale,  con  particolare  riguardo  alla  situazione
debitoria. 
  In ogni caso, CDP  si  riserva  di  acquisire  eventuali  ulteriori
documenti    o    attestazioni,    funzionali    allo     svolgimento
dell'istruttoria. 
  In caso di suo esito positivo, la fase istruttoria si conclude  con
la deliberazione dell'Anticipazione FRP da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione di  CDP,  ovvero  dell'organo  di  CDP  delegato  dal
Consiglio medesimo (di seguito, la «Delibera di Affidamento»). 
  L'affidamento che avra' validita'  di  45  (quarantacinque)  giorni
solari - e' comunicato all'Ente mediante l'invio  da  parte  di  CDP,
mediante PEC o tramite gli altri strumenti  telematici  indicati  nel
sito internet www.cdp.it, di una comunicazione  di  fine  istruttoria
(di seguito, la «Comunicazione di Fine Istruttoria»),  con  la  quale
viene  richiesta  all'Ente  la  documentazione  necessaria   per   il
perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP. 
    3.3. Stipula del contratto di Anticipazione FRP - Il contratto di
Anticipazione  FRP  dovra'  essere  stipulato  nel   rispetto   delle
modalita' e dei termini di seguito indicati. 
  L'Ente deve far pervenire  alla  CDP,  mediante  PEC  o  gli  altri
strumenti  telematici  indicati  nel  sito  internet  www.cdp.it,  la
proposta  contrattuale,  correttamente  compilata   e   sottoscritta,
unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla CDP entro  45
(quarantacinque)  giorni  solari  dalla   data   di   inoltro   della
Comunicazione di Fine Istruttoria. 
  Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione,  la
Delibera di Affidamento si intende revocata e la domanda rigettata. 
  La data di acquisizione da parte della CDP del rapporto di consegna
positivo  all'indirizzo  PEC  dell'Ente,  ovvero  del  riscontro   di
ricezione risultante dagli altri strumenti  telematici  indicati  nel
sito internet www.cdp.it, rileva ai fini del  computo  del,  predetto
termine di 45 (quarantacinque) giorni solari. 
  Il modello del contratto di Anticipazione FRP e' reso disponibile e
deve essere prelevato dal sito internet www.cdp.it. 
  Una volta accettato da CDP, il contratto di Anticipazione FRP viene
inviato  all'Ente  mediante  PEC  o  tramite  gli   altri   strumenti
telematici indicati nel sito internet www.cdp.it. 
  L'acquisizione da parte della CDP del rapporto di consegna positivo
all'indirizzo  PEC  dell'Ente,  ovvero  del  riscontro  di  ricezione
risultante  dagli  altri  strumenti  telematici  indicati  nel   sito
internet www.cdp.it, sancisce il perfezionamento del contratto. 
  Si evidenzia che per  i  contratti  di  Anticipazione  FRP  non  e'
prescritta la forma pubblica (cfr. articolo 5, comma 13, del D.L.  n.
269/03). 
  4 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. 
  Entro 4 (quattro) mesi dalla data di perfezionamento del  contratto
di Anticipazione FRP, l'Ente deve comunicare a CDP,  mediante  PEC  o
tramite gli altri strumenti telematici  indicati  nel  sito  internet
www.cdp.it,  l'avvenuto   affidamento   dell'incarico   professionale
finanziato, indicando l'importo contrattuale. 
  Nel caso in cui, a valere sulla medesima Anticipazione  FRP,  fosse
stato finanziato piu'  di  un  incarico  professionale,  il  predetto
termine per la comunicazione a CDP  dell'avvenuto  affidamento  -  di
tutti gli incarichi - e' elevato a 6  (sei)  mesi,  decorrenti  dalla
data di perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP. 
  Eventuali proroghe, comunque non superiori a 2 (due) mesi  di  tali
termini,  potranno  essere   accordate   da   CDP   sulla   base   di
circostanziata e documentata istanza prodotta dall'Ente. 
  5 - EROGAZIONI. 
  L'erogazione dell'Anticipazione FRP viene effettuata in una o  piu'
soluzioni - a partire dalla data di perfezionamento del  contratto  -
sulla  base  delle  richieste  dell'Ente,  dalle   quali   risultino,
analiticamente, la natura e gli importi delle spese sostenute. 
  Ciascuna  erogazione  e'  subordinata  alla  produzione,  da  parte
dell'Ente, della relativa  delegazione  di  pagamento  in  originale,
completa in ogni sua parte e conforme al  modello  predisposto  dalla
CDP, notificata al tesoriere e munita  della  relativa  notifica.  La
delegazione di pagamento deve essere rilasciata per  un  importo  non
inferiore a quello della relativa erogazione. 
  La richiesta di erogazione, alla  quale  deve  essere  allegata  la
determinazione dirigenziale di liquidazione  delle  spese  sostenute,
esecutiva ai sensi di legge, deve essere  effettuata  utilizzando  lo
schema di domanda di erogazione, reso disponibile da CDP nel  proprio
sito internet www.cdp.it. 
  La domanda di erogazione, firmata digitalmente dal responsabile del
procedimento/dirigente  competente,  e   corredata   della   suddetta
determinazione dirigenziale di liquidazione, nonche' del documento di
riconoscimento  del  firmatario,  deve  essere  trasmessa  alla   CDP
esclusivamente tramite  l'apposito  canale  web,  presente  nell'area
riservata agli enti pubblici del sito internet www.cdp.it. 
  La CDP si riserva in  ogni  caso  di  acquisire  la  documentazione
giustificativa delle spese sostenute. 
  Dalla «data valuta beneficiario» di ciascun bonifico emesso ai fini
della erogazione, decorrono gli  interessi  (a  carico  del  bilancio
dello Stato) sulle somme erogate. 
  Entro 18 (diciotto)  mesi  dal  perfezionamento  del  contratto  di
Anticipazione  FRP  l'Ente  deve  richiedere  alla  CDP  l'erogazione
dell'intero importo concesso, pena la revoca dell'Anticipazione  FRP,
di cui al successivo paragrafo 7. 
  Eventuale proroga di tale termine, comunque non superiore a 3 (tre)
mesi, potra' essere accordata da CDP sulla base di  circostanziata  e
documentata istanza prodotta dall'Ente. 
  6 - RIMBORSO. 
  Nessun onere per interessi grava sui bilanci degli Enti beneficiari
delle Anticipazioni FRP, in quanto, sul  capitale  erogato  a  valere
sulla Dotazione del Fondo, alla CDP e' riconosciuto,  per  legge,  un
tasso di interesse posto a carico del bilancio dello Stato. 
  Il capitale erogato in anticipazione e' rimborsato a CDP a  seguito
del  perfezionamento  della  provvista  finanziaria  necessaria  alla
progettazione   e/o   alla   realizzazione   dell'investimento.    Il
perfezionamento della provvista finanziaria si realizza  nel  momento
in cui, secondo la normativa di contabilita' pubblica  dell'Ente,  lo
stesso e' in condizione di procedere alla  liquidazione  dell'impegno
di spesa precedentemente assunto. 
  Decorso il termine di tre anni dalla data della  prima  erogazione,
l'Ente  e'  tenuto  in   ogni   caso   a   rimborsare   integralmente
l'Anticipazione FRP, anche qualora  non  sia  stata  perfezionata  la
provvista finanziaria. 
  In caso  di  ritardo  nel  rimborso  del  capitale,  l'Ente  dovra'
corrispondere a CDP gli interessi di mora, da calcolarsi sul capitale
non rimborsato ad un tasso di  interesse  pari  a  100  basis  points
(ossia 1,00%  -  uno  per  cento)  in  ragione  d'anno  (di  seguito,
«Interessi di Mora»). 
  Gli interessi  di  Mora  sono  calcolati  sull'importo  non  pagato
secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e decorreranno di
pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione  ne'  costituzione
in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del suddetto termine  di
pagamento  e  saranno  applicati  sino   alla   data   dell'effettivo
pagamento. 
  Il  rimborso  dell'Anticipazione  FRP  deve   avvenire   in   unica
soluzione, non essendo ammessi rimborsi parziali. 
  Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso  dovranno
essere effettuati in euro, mediante addebito diretto in  conto  (Sega
Direct Debit - SDD) effettuato tramite tesoriere sul  conto  corrente
bancario intestato all'Ente. A  tal  fine  l'Ente  rilascia  apposito
«mandato di addebito in conto», redatto secondo il  modello  definito
dalla CDP, in base al quale la CDP e'  autorizzata  a  richiedere  al
tesoriere l'addebito nel conto corrente. 
  Resta ferma, in ogni caso, la possibilita' per la CDP di richiedere
il pagamento di quanto dovuto dall'Ente nei modi  che  riterra'  piu'
opportuni. 
  Peraltro, ai fini del rimborso dell'Anticipazione FRP  puo'  essere
richiesta la concessione di un  apposito  prestito  quinquennale,  di
importo anche inferiore alla soglia minima di importo stabilita per i
prestiti ordinari di scopo della CDP, con  oneri  di  ammortamento  a
carico del bilancio dell'Ente, il cui importo confluisce nel Fondo. 
  Inoltre, qualora gli Enti intendano reperire le risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione dell'investimento mediante un  prestito
di CDP, gli stessi possono richiedere di addebitare  tutte  le  somme
comunque dovute per il rimborso dell'Anticipazione  FRP  direttamente
in conto prestito. In tali casi, gli stessi  Enti  devono  provvedere
alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo
da pervenire al perfezionamento del contratto di prestito  prima  che
scada il termine previsto per il rimborso dell'Anticipazione FRP. 
  7 - REVOCA, RIDUZIONE, DIVIETO DI DIVERSI UTILIZZI. 
  La necessita' di assicurare  l'efficace  funzionamento  del  Fondo,
evitando l'impegno di risorse a favore di attivita'  progettuali  che
non risultino in  grado  di  svilupparsi  secondo  un  adeguato  iter
cronologico, richiede  la  previsione  di  stringenti  meccanismi  di
revoca e riduzione delle Anticipazioni FRP. 
  La revoca, cui corrisponde la risoluzione del relativo contratto di
Anticipazione FRP, e' comminata qualora l'Ente  (i)  non  rispetti  i
termini  (originari  o  prorogati)  per  l'affidamento  dell'incarico
indicati nel precedente paragrafo 4 o (ii) non abbia richiesto alcuna
erogazione allo scadere del termine (originario o prorogato) indicato
nel precedente paragrafo 5. In conseguenza della revoca, l'Ente sara'
tenuto  a  corrispondere  a  CDP  un   importo   pari   allo   0,125%
dell'Anticipazione FRP. 
  Avuta notizia dell'avvenuto  affidamento  dell'incarico  finanziato
(o, nel caso di  finanziamento  di  piu'  incarichi,  dell'ultimo  di
essi), la CDP riduce d'ufficio, senza  oneri  accessori  per  l'Ente,
l'Anticipazione FRP all'importo contrattuale comunicato dall'Ente (o,
nel caso di finanziamento di piu' incarichi, alla somma degli importi
contrattuali comunicati).  Inoltre,  allo  scadere  del  termine  per
l'erogazione (originario o prorogato), CDP riduce  d'ufficio,  sempre
senza oneri accessori per  l'Ente,  l'Anticipazione  FRP  all'importo
effettivamente erogato. 
  Non  sono  ammessi   diversi   utilizzi   della   eventuale   quota
dell'Anticipazione FRP non erogata,  per  coprire  spese  diverse  da
quelle per le quali la stessa e' stata originariamente concessa. 
  8 - RISOLUZIONE. 
  CDP, al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste  dal
contratto di Anticipazione FRP, avra' la facolta' di  risolvere  tale
contratto ai sensi degli articoli 1453 e/o  1456  del  codice  civile
ovvero di dichiarare l'Ente decaduto dal  beneficio  del  termine  ai
sensi dell'articolo 1186 del codice civile. 
  In  tal  caso,  qualsiasi  impegno  di  CDP   in   relazione   alle
Anticipazioni FRP si intendera' immediatamente revocato e  cancellato
e l'Ente dovra' integralmente  rimborsare  ogni  importo  dovuto  per
capitale e/o altri eventuali oneri  accessori,  entro  cinque  giorni
lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione. 
  Il trasferimento della titolarita' del contratto  di  Anticipazione
FRP ad un altro  Ente,  derivante  da  fusioni  e/o  da  disposizioni
legislative o regolamentari, e' condizionato  al  previo  assenso  di
CDP,  la  quale,  in  assenza   di   condizioni   di   procedibilita'
sufficienti, si riserva di risolvere tale contratto. 

                      L'amministratore delegato 
                          Fabrizio Palermo 

 
TU19AAB6179
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.