Circolare n. 1294
Condizioni generali per l'accesso al Fondo rotativo per la
progettualita', di cui all'articolo 1, commi da 54 a 58, della legge
28 dicembre 1995,n. 549 come modificato, da ultimo, dall'articolo 1,
commi da 171 a 173, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
Bilancio 2019).
INDICE
Premessa
1 - DOTAZIONE, RISERVA E PRIORITA'
2 - AMBITO APPLICATIVO
2.1. Ambito soggettivo
2.2. Ambito oggettivo
2.3. Natura delle Anticipazioni FRP e garanzie
2.4. Importo minimo e massimo
3 - PROCEDURA DI FINANZIAMENTO
3.1. Le fasi
3.2. Istruttoria
3.3. Stipula del contratto di Anticipazione FRP
4 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
5 - EROGAZIONI
6 - RIMBORSO
7 - REVOCA, RIDUZIONE, DIVIETO DI DIVERSI UTILIZZI
8 - RISOLUZIONE
Abbreviazioni:
Cassa depositi e prestiti societa' per azioni: CDP;
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: TUEL (Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269: D.L. n. 269/03;
D.M. Economia e Finanze 6 ottobre 2004: D.M. 6/10/2004.
Premessa.
Il Fondo rotativo per la progettualita' (di seguito, anche «FRP» o
«Fondo»), istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
dall'articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 (di seguito, «Legge Istitutiva»), e' stato oggetto di recenti
modifiche normative, introdotte dall'articolo 1, commi da 171 a 173,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, «Legge di Bilancio
2019»).
La presente Circolare, che sostituisce integralmente la precedente
Circolare della CDP n. 1250 del 2003, rende note le nuove condizioni
generali per l'accesso alle anticipazioni a valere sulle risorse del
FRP (di seguito, «Anticipazioni FRP»), concesse da CDP ai sensi degli
articoli 10 e 14 del D.M. 6/10/2004, nell'ambito della gestione
separata di cui all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 269/03.
Tali condizioni, si applicano alle Anticipazioni FRP richieste da
comuni, citta' metropolitane, province, regioni e province autonome
(di seguito, anche «Ente» o «Enti»). CDP si riserva di estendere
l'accesso al Fondo anche ad altre tipologie di soggetti pubblici,
mediante l'emanazione di ulteriori Circolari.
La disciplina della presente Circolare si applica alle
Anticipazioni FRP concesse a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
Circolare.
Le anticipazioni valere sul Fondo, concesse in data antecedente a
quella di pubblicazione, con le predette modalita', della presente
Circolare, continueranno ad essere regolate nei termini ed alle
condizioni dei rispettivi contratti.
1 - DOTAZIONE, RISERVA E PRIORITA'.
La Legge di Bilancio 2019 non altera la natura rotativa del Fondo,
le cui disponibilita' continuano pertanto ad essere ricostituite per
effetto dei rimborsi, di capitale da parte degli Enti.
Analogamente, resta affidato a CDP il compito di fissare la
dotazione massima complessiva del Fondo (di seguito, «Dotazione»),
nonche' la possibilita' di una sua rideterminazione periodica, in
funzione delle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme
concesse in anticipazione, comunque nei limiti degli oneri posti a
carico del bilancio dello Stato dall'articolo 1, comma 58, della
Legge Istitutiva.
Cio' considerato, la Dotazione viene ora stabilita, fino a nuova
determinazione (che sara' comunicata da CDP tramite apposito avviso
sul proprio sito internet www.cdp.it), in 28 (ventotto) milioni di
euro.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della Legge di Bilancio 2019,
fino a 8,4 (otto virgola quattro) milioni di euro pari al 30% della
Dotazione sono riservati, fino al 31 dicembre 2020, alle esigenze
progettuali degli interventi di edilizia scolastica. La stessa
disposizione prevede che il rimborso delle Anticipazioni FRP possa
«essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse
pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi
erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di
edilizia scolastica.».
In attuazione dell'articolo 1, comma 54, penultimo periodo, della
Legge Istitutiva, la CDP si riserva di vincolare un'ulteriore
percentuale della Dotazione, non superiore al 15% della stessa, al
finanziamento di esigenze progettuali connesse a (i) interventi
ammessi al cofinanziamento comunitario e (ii) ad opere relative al
dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico o da
realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato.
L'eventuale apposizione di tale vincolo da parte di CDP sara' reso
noto mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito internet di CDP con almeno 30 (trenta)
giorni di anticipo sulla decorrenza del medesimo, nel quale sara'
altresi' indicata la sua durata.
Allo scadere dei termini relativi ai vincoli di destinazione sopra
indicati, tutte le risorse che risulteranno ancora non impegnate -
cosi' come i rientri di capitale di tutte le Anticipazioni FRP -
confluiranno nella Dotazione.
Il Fondo puo' essere alimentato anche da risorse finanziarie di
soggetti esterni e puo' operare in complementarieta' con analoghi
fondi istituiti a supporto delle attivita' progettuali (cfr. articolo
1, comma 54, della Legge Istitutiva).
2 - AMBITO APPLICATIVO.
2.1. Ambito soggettivo - La presente Circolare regola l'accesso
alle Anticipazioni FRP da parte di comuni, citta' metropolitane,
province, regioni e province autonome.
2.2. Ambito oggettivo - Il Fondo anticipa, in tutto o in parte,
le spese di investimento (cfr. articolo 3, comma 18, della legge 24
dicembre 2003, n. 350) necessarie per la redazione:
a) delle valutazioni di impatto ambientale, e/o
b) della documentazione relativa a qualsiasi livello
progettuale previsto dalla normativa tempo per tempo vigente (cfr.
articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato
«Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di
lavori nonche' per i servizi»).
Un Ente puo' richiedere una o piu' Anticipazioni FRP da destinare a
qualsiasi spesa necessaria per il conseguimento, parziale o totale,
di una o piu' delle predette finalita' (a titolo meramente
esemplificativo, per il finanziamento, in tutto o in parte, della
valutazione di impatto ambientale e/o di uno o piu' documenti
componenti diversi livelli della progettazione).
L'Anticipazione FRP puo' finanziare spese connesse alla
progettazione sia di singoli investimenti che di insiemi di
investimenti tra loro funzionalmente collegati (es.: «acquedotto -
fognatura - depurazione»; investimenti connessi e inseriti in un
unico programma di investimento).
In sede di domanda l'Ente deve indicare in modo dettagliato le
singole spese cui intende destinare l'Anticipazione FRP.
2.3. Natura delle Anticipazioni FRP e garanzie - Ai sensi della
vigente normativa, le Anticipazioni FRP si configurano come
operazioni di indebitamento e, pertanto, sono soggette alle
specifiche disposizioni dettate in materia, per gli enti locali, dal
TUEL e, per le regioni e province autonome, dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118.
Le Anticipazioni FRP sono assistite, per gli enti locali, dalla
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del TUEL e, per le
regioni e le province autonome, a seconda dei casi, da mandato
irrevocabile ovvero da delegazione di pagamento.
2.4. Importo minimo e massimo - Al fine di assicurare il piu'
diffuso utilizzo delle risorse, per l'accesso al Fondo non viene
fissata alcuna soglia minima di importo riferita al costo previsto
degli interventi da progettare.
Tuttavia, per ragioni di efficienza amministrativa, si evidenzia
che l'importo minima di ciascuna Anticipazione FRP non potra' in ogni
caso essere inferiore a 2.500 (duemilacinquecento) euro.
D'altro canto, ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della Legge
Istitutiva, ciascuna «Anticipazione FRP non potra' superare l'importo
massimo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite
dalla vigente normativa.
3 - PROCEDURA DI FINANZIAMENTO.
3.1. Le fasi - La procedura di finanziamento di CDP si articola
in due fasi:
1. istruttoria;
2. stipula del contratto di Anticipazione FRP.
3.2. Istruttoria - La fase istruttoria e' funzionale
all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge
per l'Anticipazione FRP, nonche' delle altre condizioni fissate da
CDP «per categorie omogenee di soggetti o di finalita'» (...) ed «in
ragione delle finalita' dell'intervento (...) o delle qualita' del
soggetto finanziato» (articolo 14 del D.M. 6/10/2004), comunque «nel
rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione» che connotano la gestione
separata di CDP.
La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte
dell'Ente della domanda di Anticipazione FRP, sottoscritta dal legale
rappresentante - o da altro soggetto munito degli appositi poteri -
dell'Ente, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario e
corredata da un'apposita attestazione, sottoscritta dal responsabile
unico del procedimento (di seguito, «RUP»), da cui risulti:
a) la corrispondenza della documentazione presentata alla
disciplina dei contratti pubblici;
b) che la somma richiesta non supera l'importo determinato sulla
base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa;
c) l'elenco analitico, completo dei rispettivi importi, di
ciascuna spesa alla quale si intende destinare l'Anticipazione FRP.
La domanda - e l'ulteriore documentazione a corredo, il cui elenco
di dettaglio e' reso disponibile, in apposita scheda, nell'area
riservata Enti locali e PA del sito internet di CDP www.cdp.it - deve
essere presentata mediante Posta Elettronica Certificata (di seguito,
«PEC») o tramite gli altri strumenti telematici indicati nel sito
internet www.cdp.it.
Mediante l'istruttoria, CDP valutera':
a) la regolarita' e completezza della domanda e della
documentazione alla stessa allegata, anche sotto il profilo del
processo deliberativo seguito dall'Ente e della sussistenza delle
condizioni previste per il ricorso all'indebitamento dalla normativa
di legge e regolamentare;
b) la sostenibilita' dell'operazione da parte dell'Ente,
attraverso l'analisi della relativa situazione finanziaria ed
economico-patrimoniale, con particolare riguardo alla situazione
debitoria.
In ogni caso, CDP si riserva di acquisire eventuali ulteriori
documenti o attestazioni, funzionali allo svolgimento
dell'istruttoria.
In caso di suo esito positivo, la fase istruttoria si conclude con
la deliberazione dell'Anticipazione FRP da parte del Consiglio di
Amministrazione di CDP, ovvero dell'organo di CDP delegato dal
Consiglio medesimo (di seguito, la «Delibera di Affidamento»).
L'affidamento che avra' validita' di 45 (quarantacinque) giorni
solari - e' comunicato all'Ente mediante l'invio da parte di CDP,
mediante PEC o tramite gli altri strumenti telematici indicati nel
sito internet www.cdp.it, di una comunicazione di fine istruttoria
(di seguito, la «Comunicazione di Fine Istruttoria»), con la quale
viene richiesta all'Ente la documentazione necessaria per il
perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP.
3.3. Stipula del contratto di Anticipazione FRP - Il contratto di
Anticipazione FRP dovra' essere stipulato nel rispetto delle
modalita' e dei termini di seguito indicati.
L'Ente deve far pervenire alla CDP, mediante PEC o gli altri
strumenti telematici indicati nel sito internet www.cdp.it, la
proposta contrattuale, correttamente compilata e sottoscritta,
unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla CDP entro 45
(quarantacinque) giorni solari dalla data di inoltro della
Comunicazione di Fine Istruttoria.
Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, la
Delibera di Affidamento si intende revocata e la domanda rigettata.
La data di acquisizione da parte della CDP del rapporto di consegna
positivo all'indirizzo PEC dell'Ente, ovvero del riscontro di
ricezione risultante dagli altri strumenti telematici indicati nel
sito internet www.cdp.it, rileva ai fini del computo del, predetto
termine di 45 (quarantacinque) giorni solari.
Il modello del contratto di Anticipazione FRP e' reso disponibile e
deve essere prelevato dal sito internet www.cdp.it.
Una volta accettato da CDP, il contratto di Anticipazione FRP viene
inviato all'Ente mediante PEC o tramite gli altri strumenti
telematici indicati nel sito internet www.cdp.it.
L'acquisizione da parte della CDP del rapporto di consegna positivo
all'indirizzo PEC dell'Ente, ovvero del riscontro di ricezione
risultante dagli altri strumenti telematici indicati nel sito
internet www.cdp.it, sancisce il perfezionamento del contratto.
Si evidenzia che per i contratti di Anticipazione FRP non e'
prescritta la forma pubblica (cfr. articolo 5, comma 13, del D.L. n.
269/03).
4 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.
Entro 4 (quattro) mesi dalla data di perfezionamento del contratto
di Anticipazione FRP, l'Ente deve comunicare a CDP, mediante PEC o
tramite gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet
www.cdp.it, l'avvenuto affidamento dell'incarico professionale
finanziato, indicando l'importo contrattuale.
Nel caso in cui, a valere sulla medesima Anticipazione FRP, fosse
stato finanziato piu' di un incarico professionale, il predetto
termine per la comunicazione a CDP dell'avvenuto affidamento - di
tutti gli incarichi - e' elevato a 6 (sei) mesi, decorrenti dalla
data di perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP.
Eventuali proroghe, comunque non superiori a 2 (due) mesi di tali
termini, potranno essere accordate da CDP sulla base di
circostanziata e documentata istanza prodotta dall'Ente.
5 - EROGAZIONI.
L'erogazione dell'Anticipazione FRP viene effettuata in una o piu'
soluzioni - a partire dalla data di perfezionamento del contratto -
sulla base delle richieste dell'Ente, dalle quali risultino,
analiticamente, la natura e gli importi delle spese sostenute.
Ciascuna erogazione e' subordinata alla produzione, da parte
dell'Ente, della relativa delegazione di pagamento in originale,
completa in ogni sua parte e conforme al modello predisposto dalla
CDP, notificata al tesoriere e munita della relativa notifica. La
delegazione di pagamento deve essere rilasciata per un importo non
inferiore a quello della relativa erogazione.
La richiesta di erogazione, alla quale deve essere allegata la
determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese sostenute,
esecutiva ai sensi di legge, deve essere effettuata utilizzando lo
schema di domanda di erogazione, reso disponibile da CDP nel proprio
sito internet www.cdp.it.
La domanda di erogazione, firmata digitalmente dal responsabile del
procedimento/dirigente competente, e corredata della suddetta
determinazione dirigenziale di liquidazione, nonche' del documento di
riconoscimento del firmatario, deve essere trasmessa alla CDP
esclusivamente tramite l'apposito canale web, presente nell'area
riservata agli enti pubblici del sito internet www.cdp.it.
La CDP si riserva in ogni caso di acquisire la documentazione
giustificativa delle spese sostenute.
Dalla «data valuta beneficiario» di ciascun bonifico emesso ai fini
della erogazione, decorrono gli interessi (a carico del bilancio
dello Stato) sulle somme erogate.
Entro 18 (diciotto) mesi dal perfezionamento del contratto di
Anticipazione FRP l'Ente deve richiedere alla CDP l'erogazione
dell'intero importo concesso, pena la revoca dell'Anticipazione FRP,
di cui al successivo paragrafo 7.
Eventuale proroga di tale termine, comunque non superiore a 3 (tre)
mesi, potra' essere accordata da CDP sulla base di circostanziata e
documentata istanza prodotta dall'Ente.
6 - RIMBORSO.
Nessun onere per interessi grava sui bilanci degli Enti beneficiari
delle Anticipazioni FRP, in quanto, sul capitale erogato a valere
sulla Dotazione del Fondo, alla CDP e' riconosciuto, per legge, un
tasso di interesse posto a carico del bilancio dello Stato.
Il capitale erogato in anticipazione e' rimborsato a CDP a seguito
del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla
progettazione e/o alla realizzazione dell'investimento. Il
perfezionamento della provvista finanziaria si realizza nel momento
in cui, secondo la normativa di contabilita' pubblica dell'Ente, lo
stesso e' in condizione di procedere alla liquidazione dell'impegno
di spesa precedentemente assunto.
Decorso il termine di tre anni dalla data della prima erogazione,
l'Ente e' tenuto in ogni caso a rimborsare integralmente
l'Anticipazione FRP, anche qualora non sia stata perfezionata la
provvista finanziaria.
In caso di ritardo nel rimborso del capitale, l'Ente dovra'
corrispondere a CDP gli interessi di mora, da calcolarsi sul capitale
non rimborsato ad un tasso di interesse pari a 100 basis points
(ossia 1,00% - uno per cento) in ragione d'anno (di seguito,
«Interessi di Mora»).
Gli interessi di Mora sono calcolati sull'importo non pagato
secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e decorreranno di
pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione ne' costituzione
in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del suddetto termine di
pagamento e saranno applicati sino alla data dell'effettivo
pagamento.
Il rimborso dell'Anticipazione FRP deve avvenire in unica
soluzione, non essendo ammessi rimborsi parziali.
Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso dovranno
essere effettuati in euro, mediante addebito diretto in conto (Sega
Direct Debit - SDD) effettuato tramite tesoriere sul conto corrente
bancario intestato all'Ente. A tal fine l'Ente rilascia apposito
«mandato di addebito in conto», redatto secondo il modello definito
dalla CDP, in base al quale la CDP e' autorizzata a richiedere al
tesoriere l'addebito nel conto corrente.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilita' per la CDP di richiedere
il pagamento di quanto dovuto dall'Ente nei modi che riterra' piu'
opportuni.
Peraltro, ai fini del rimborso dell'Anticipazione FRP puo' essere
richiesta la concessione di un apposito prestito quinquennale, di
importo anche inferiore alla soglia minima di importo stabilita per i
prestiti ordinari di scopo della CDP, con oneri di ammortamento a
carico del bilancio dell'Ente, il cui importo confluisce nel Fondo.
Inoltre, qualora gli Enti intendano reperire le risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione dell'investimento mediante un prestito
di CDP, gli stessi possono richiedere di addebitare tutte le somme
comunque dovute per il rimborso dell'Anticipazione FRP direttamente
in conto prestito. In tali casi, gli stessi Enti devono provvedere
alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo
da pervenire al perfezionamento del contratto di prestito prima che
scada il termine previsto per il rimborso dell'Anticipazione FRP.
7 - REVOCA, RIDUZIONE, DIVIETO DI DIVERSI UTILIZZI.
La necessita' di assicurare l'efficace funzionamento del Fondo,
evitando l'impegno di risorse a favore di attivita' progettuali che
non risultino in grado di svilupparsi secondo un adeguato iter
cronologico, richiede la previsione di stringenti meccanismi di
revoca e riduzione delle Anticipazioni FRP.
La revoca, cui corrisponde la risoluzione del relativo contratto di
Anticipazione FRP, e' comminata qualora l'Ente (i) non rispetti i
termini (originari o prorogati) per l'affidamento dell'incarico
indicati nel precedente paragrafo 4 o (ii) non abbia richiesto alcuna
erogazione allo scadere del termine (originario o prorogato) indicato
nel precedente paragrafo 5. In conseguenza della revoca, l'Ente sara'
tenuto a corrispondere a CDP un importo pari allo 0,125%
dell'Anticipazione FRP.
Avuta notizia dell'avvenuto affidamento dell'incarico finanziato
(o, nel caso di finanziamento di piu' incarichi, dell'ultimo di
essi), la CDP riduce d'ufficio, senza oneri accessori per l'Ente,
l'Anticipazione FRP all'importo contrattuale comunicato dall'Ente (o,
nel caso di finanziamento di piu' incarichi, alla somma degli importi
contrattuali comunicati). Inoltre, allo scadere del termine per
l'erogazione (originario o prorogato), CDP riduce d'ufficio, sempre
senza oneri accessori per l'Ente, l'Anticipazione FRP all'importo
effettivamente erogato.
Non sono ammessi diversi utilizzi della eventuale quota
dell'Anticipazione FRP non erogata, per coprire spese diverse da
quelle per le quali la stessa e' stata originariamente concessa.
8 - RISOLUZIONE.
CDP, al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dal
contratto di Anticipazione FRP, avra' la facolta' di risolvere tale
contratto ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile
ovvero di dichiarare l'Ente decaduto dal beneficio del termine ai
sensi dell'articolo 1186 del codice civile.
In tal caso, qualsiasi impegno di CDP in relazione alle
Anticipazioni FRP si intendera' immediatamente revocato e cancellato
e l'Ente dovra' integralmente rimborsare ogni importo dovuto per
capitale e/o altri eventuali oneri accessori, entro cinque giorni
lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione.
Il trasferimento della titolarita' del contratto di Anticipazione
FRP ad un altro Ente, derivante da fusioni e/o da disposizioni
legislative o regolamentari, e' condizionato al previo assenso di
CDP, la quale, in assenza di condizioni di procedibilita'
sufficienti, si riserva di risolvere tale contratto.
L'amministratore delegato
Fabrizio Palermo
TU19AAB6179