Estratto dello stato di graduazione relativo alla successione della
signora Acco Bianca, deceduta in Udine il 12 giugno 2015 -
Procedura di liquidazione promossa dagli eredi ex art, 503 c.c.
Il sottoscritto dott. Luca Sioni, notaio in San Vito al
Tagliamento, iscritto presso il collegio notarile di Pordenone, ai
sensi dell'art. 501 del codice civile, provvede alla pubblicazione di
un estratto dell'atto di formazione di stato di graduazione da parte
dell'erede beneficiata, formato, con l'assistenza del sottoscritto,
ai sensi dell'art. 499, comma 2, del codice civile in data 9 luglio
2019, rep. n. 51683/21469, relativo alla successione della sig.ra
Acco Bianca, nata ad Udine il 23 settembre 1951 e deceduta in Udine
il 12 giugno 2015.
Formazione di stato di graduazione (art. 499 codice civile).
Premesso che:
Omissis...
l) non e' ancora stata completata la liquidazione dell'attivo ed
in particolare e' ancora in corso la liquidazione delle societa' di
cui la defunta era socia illimitatamente responsabile;
m) le precisazioni di credito qualificano i debiti in complessivi
euro 6.666.690,29, dei quali euro 6.654.678,53 di spettanza della
defunta Acco Bianca;
Omissis...
Stato parziale di graduazione
Crediti in privilegio su mobili.
1) Credito in privilegio (art. 2751-bis, n. 2 c.c.) per comprensivi
euro 10.213,84 dei quali euro 1.276,73 di spettanza della defunta
quale erede di Acco Umberto per la quota del 12,50% a favore di
«Studio Benvenuti Associazione professionale» (importo gia' pagato
con denaro ereditario previa autorizzazione del Tribunale di
Pordenone in data 1° gennaio 2018, r.g. n. 3876/2018);
Crediti chirografari ammessi.
2) Credito per euro 49.351,38, oltre ad interessi maturati dalla
data di notifica della richiesta di pagamento (nota prot. n. 7734-01
del 31 luglio 2001) fino alla data di invio della dichiarazione di
credito, per euro 16.061,35 e cosi' per complessivi euro 65.412,73 a
favore di «Agenzia del demanio - Direzione regionale del Veneto» a
titolo di pagamento delle indennita' dovute per occupazione abusiva
della valle di pesca denominata «Valle Musestre» da parte di Acco
Umberto, del quale la defunta Acco Bianca era erede per la quota del
12,50%. Ammontare del debito a carico della defunta Acco Bianca euro
8.176,59;
3) Credito per euro 49.125,00 a favore di «Azienda agricola di
Marcante Anna & C. S.a.s. - in liquidazione» per finanziamenti
effettuati al socio Acco Bianca nel periodo 18 luglio 2014 - 12
maggio 2015;
4) Credito per complessivi euro 1.868.999,30 dei quali euro
1.400.000,00 a titolo di saldo cessione quote «Impresa Acco Umberto
S.a.s. di Acco Umberto & C.» ed euro 468.999,30 a titolo di
liquidazione della quota di 1/3 della societa' «Grand Hotel San
Giorgio S.n.c. - in liquidazione», a favore di Acco Lino;
5) Credito di complessivi euro 471.499,30 dei quali euro 468.999,30
a titolo di liquidazione della quota di 1/3 della societa' «Grand
Hotel San Giorgio S.n.c. - in liquidazione» ed euro 2.500,00 quale
quota di 1/3 del credito di euro 7.500,00 che la societa' «Azienda
agricola Sesto al Reghena di Acco Umberto e Figli s.n.c.», oggi
sciolta, vantava nei confronti della defunta Acco Bianca a seguito
della vendita del «Mulino di Boldara» (atto notaio Paolo Pasqualis di
Portogruaro in data 30 settembre 2014, rep. n. 574/253 registrato a
Portogruaro al n. 1561, serie 1T, in data 14 ottobre 2014) a favore
di Acco Edda;
6) Credito di euro 18.500,00 per lo svolgimento dell'attivita' di
procuratrice a favore della defunta Acco Bianca per di una serie di
atti notarili, analiticamente descritti nella dichiarazione di
credito presentata in data 16 marzo 2016, a favore della sottoscritta
Acco Silvia.
Crediti privilegiati non ammessi.
1) Credito di euro 347.736,00 per capitale e interessi a favore
dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Venezia, a
titolo di recupero imposte non pagate (IRPEF, addizionale comunale a
addizionale regionale) per l'anno 2009 - Avviso di accertamento n.
T6301FT02635/2014.
Il credito non viene ammesso in quanto l'Agenzia delle entrate -
Direzione provinciale di Venezia, con provvedimento n. prot. 76803
del 13 settembre 2016 ha disposto l'annullamento totale del suddetto
atto di accertamento nell'esercizio del potere di autotutela, con
conseguente estinzione del giudizio pendente avanti la Commissione
tributaria provinciale di Venezia, R.G.R. n. 163/2015, per cessazione
della materia del contendere.
2) Credito di complessivi euro 77.563,19, dei quali euro 77.547,85
privilegiati (grado 18 - articoli 2752 c.c. e 2759 c.c. e grado 20 -
articoli 2752 e 2759 c.c. e art. 2778 c.c.) per tributi, interessi di
mora, accessori di legge, spese e diritti a favore di Equitalia Nord
S.p.a., ora Agenzia delle entrate Riscossione (rif.to avviso
T6301FT026535/2014).
Il credito non viene ammesso per gli stessi motivi per i quali non
si ammette il credito n. 1), vantato da Agenzia delle entrate, in
quanto il credito in oggetto deriva dall'affidamento all'Agente della
riscossione, a titolo provvisorio in pendenza di ricorso, di un terzo
della maggiore imposta accertata a seguito dell'avviso n.
T6301FT02635/2014, poi annullato in autotutela.
Crediti chirografari non ammessi.
3) Credito di euro 20.467,48 dei quali euro 14.769,96 a titolo di
somma capitale ed euro 5.697,52 a titolo di interessi legali maturati
fino al 25 marzo 2016, data di notifica della dichiarazione di
credito, di spettanza della defunta Acco Bianca quale erede di Acco
Umberto per la quota del 12,50% pari ad euro 2.558,44 a favore della
Regione del Veneto quale recupero dell'importo corrisposto a favore
degli eredi di Acco Umberto in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Venezia n. 1400/1994, confermata dalla Corte d'appello
di Venezia con sentenza n. 97/1998, a titolo di rimborso tasse di
concessione regionale per gli anni 1982-1986.
La dichiarazione di credito non viene ammessa in quanto la Corte di
cassazione con sentenza n. 457/2004, cassava la sentenza della Corte
d'appello di Venezia citata rinviando la causa ad altra sezione della
stessa Corte d'appello. Tuttavia la Regione del Veneto non riassumeva
la causa dinanzi al giudice del rinvio indicato dalla Corte di
cassazione, provocando con la propria inattivita' l'estinzione del
processo per mancata riassunzione nei termini, con conseguente
interruzione della prescrizione e avvio di un nuovo termine di
prescrizione a far data dal 15 febbraio 1999, data in cui si e'
verificato l'effetto interruttivo, e compimento della prescrizione in
data 15 febbraio 2009.
4) Credito di complessivi euro 3.737.173,45, oltre ad interessi dal
24 ottobre 2011, a favore di Giraldi vedova Acco Cinzanella, Acco
Marta e Acco Andrea, nella qualita' di coeredi, con beneficio
d'inventario, del defunto Acco Renzo, a titolo di liquidazione delle
partecipazioni sociali di cui il defunto Acco Renzo era titolare
nelle societa' «Impresa Acco Umberto S.a.s. di Acco Umberto e C.»,
«Acco e Marcante - societa' in nome collettivo» con l'insegna
«S.C.A.M.A.» e «Gestioni agricole immobiliari Acco S.a.s.» ora
«Gestioni agricole immobiliari Acco S.r.l.».
La dichiarazione di credito non viene ammessa: in primo luogo in
quanto il credito non e' esigibile, stanti gli accordi
precedentemente raggiunti tra la defunta Acco Bianca e, tra gli
altri, i signori Giraldi vedova Acco Cinzianella, Acco Marta e Acco
Andrea; ed in secondo luogo in quanto non e' liquido nel suo
ammontare in quanto gravante sulla defunta solo per la parte non
assolta dai riparti di liquidazione, riparti ancora in corso e,
quindi, non ultimati.
In ragione dell'attivo disponibile si procedera' al pagamento
integrale delle spese in prededuzione mentre i crediti ammessi, tutti
chirografari, saranno soddisfatti ciascuno in proporzione al proprio
valore rapportato al totale dei crediti stessi, al netto delle spese
pagate in prededuzione.
A seguito della futura liquidazione dei residui beni ereditari
verra' dato corso ad ulteriori riparti sulla base del presente stato
di graduazione.
Omissis...».
San Vito al Tagliamento, 15 luglio 2019
notaio Luca Sioni
TU19ABN8393