Circolare n. 1295 - Rinegoziazione per il secondo semestre dell'anno 2019 dei prestiti concessi alle Citta' Metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana. La Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito «CDP») si rende disponibile alla rinegoziazione per il secondo semestre dell'anno 2019 dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2019 concessi alle Citta' Metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana (di seguito «Enti»), inclusi quelli gia' oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii., alle condizioni, nei termini e con le modalita' di seguito indicate. La rinegoziazione in oggetto fa seguito all'analoga operazione di cui alla circolare CDP n. 1293 del 9 maggio 2019, conclusa nel primo semestre dell'anno 2019. Parte prima. Caratteristiche dei prestiti. 1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito «Prestiti originari») intestati ai suddetti Enti, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche: a) prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili; b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario; c) in ammortamento al 1° gennaio 2019, con debito residuo a tale data pari o superiore ad € 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020. Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione di quelli di cui ai successivi punti I. e II.) attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli rinegoziati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili anche i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purche' sia stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito «TUEL»), esitato positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL. Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche: I) intestati ad Enti che abbiano rinegoziato prestiti ai sensi della Circolare n. 1293 del 9 maggio 2019; II) rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; III) trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; IV) con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; V) intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti; VI) intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 259 del TUEL, esitato positivamente ai sensi dell'art. 261 comma, 3 del TUEL; VII) concessi in base a leggi speciali. In ogni caso, i prestiti rinegoziabili da ciascun Ente saranno esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla CDP attraverso l'applicativo di cui al successivo punto 1, parte seconda (Procedura di adesione). 2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati. Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione secondo le modalita' indicate nella parte seconda della presente Circolare; i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito «Prestiti Rinegoziati») avranno le seguenti caratteristiche: debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020, risultante a seguito del pagamento al 31 dicembre 2019 della rata prevista nei vigenti piani di ammortamento; corresponsione dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2021 di quote capitale semestrali costanti posticipate, ciascuna pari allo 0,25% del debito residuo al 1° gennaio 2020, e di quote interessi semestrali, calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione; corresponsione dal 30 giugno 2022 fino alla scadenza dei prestiti di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post e' rinegoziazione; scadenza del prestito post rinegoziazione fissata al 31 dicembre 2043, per i prestiti con scadenza anteriore a tale data, ovvero invariata, per quelli con scadenza coincidente o successiva al 31 dicembre 2043; tasso di interesse fisso determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli enti locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati; garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex art. 206 del TUEL. I covenant previsti nei contratti dei prestiti originari continueranno ad essere validi anche per i prestiti rinegoziati; regolamento del rimborso anticipato volontario dei prestiti, consentito a partire dal 30 giugno 2022, della risoluzione, del calcolo degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli enti locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii. I prestiti rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati: dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione, economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, se i relativi prestiti originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; dai vigenti contratti, se i relativi prestiti originari sono stati concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005. Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento delle rate a seguito delle iniziative promosse da CDP in relazione agli eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia (2012) e al crollo del Viadotto Polcevera del Comune di Genova (2018), si procedera' alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle quote capitale relative alle rate oggetto di differimento della data di esigibilita'. Parte seconda. Procedura di adesione e perfezionamento. Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei prestiti originari e di perfezionamento dei contratti. 1. Procedura di adesione. La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, dal 18 settembre 2019 al 15 ottobre 2019 (di seguito «Periodo di adesione»), l'elenco dei prestiti originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito «Applicativo»). La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi: 1) scelta delle condizioni; 2) domanda di adesione; 3) perfezionamento del contratto. 1.1 Scelta delle condizioni. Durante il periodo di adesione, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente puo' accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA ed effettuare le azioni sotto elencate: 1) selezionare i prestiti originari che l'Ente intende rinegoziare; 2) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei prestiti originari ed inserire l'indirizzo PEC al quale verranno inviati i documenti controfirmati per accettazione dalla CDP ai sensi del successivo punto 1.3; 3) confermare di voler accettare le condizioni di cui al precedente punto 2; 4) compilare, entro il 18 ottobre 2019, il form documentale con tutte le informazioni richieste e necessarie per la successiva generazione in automatico dei documenti di cui al successivo punto 5; 5) effettuare il download entro il 18 ottobre 2019 i) della proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, ii) del relativo documento con il quale l'Ente attesta l'approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma, del codice civile, iii) dell'elenco dei prestiti originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito «Elenco prestiti»), nel quale sono indicate, tra l'altro, le caratteristiche post rinegoziazione, iv) del modulo di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, v) della delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito, tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi secondo quanto previsto dal successivo punto 1.2. 1.2 Domanda di adesione. L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, entro il 18 ottobre 2019, tramite l'Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri: a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti originari, il relativo elenco prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma, del codice civile, generati dall'Applicativo, ciascuno firmato digitalmente; b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovra' essere munita dei pareri di regolarita' tecnica e contabile di cui all'art. 147-bis del TUEL, nonche' del visto di regolarita' contabile di cui all'art. 183 del TUEL, e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti; c) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto firmato digitalmente; d) il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy, completo di copia del documento d'identita' del sottoscrittore del contratto, in corso di validita', firmato digitalmente; e) l'attestazione firmata digitalmente circa l'impegno a destinare i risparmi derivanti dalla rinegoziazione all'estinzione dei derivati, indicati in un apposito elenco (di seguito «Elenco Derivati»), ovvero alla realizzazione di investimenti. Inoltre dovranno pervenire, entro il medesimo termine del 18 ottobre 2019 e in originale, le delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito rinegoziato, generate dall'Applicativo, complete delle relate di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. Le suddette delegazioni devono essere trasmesse, in originale alla CDP a mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo: Cassa depositi e prestiti societa' per azioni - Finanziamenti Enti Pubblici, via Goito n. 4 - 00185 Roma, specificando: «Rinegoziazione per il secondo semestre dell'anno 2019 dei prestiti concessi alle Citta' Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana». Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento della documentazione in originale, fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna sono indicati nel sito internet della CDP. La CDP provvedera' ad inviare, prima della scadenza del 18 ottobre 2019, e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei prestiti originari ai sensi del precedente punto 1.1, e per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta. 1.3 Perfezionamento del contratto. La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun prestito rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima secondo le modalita' e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti controfirmati digitalmente, entro il 31 ottobre 2019, sancisce il perfezionamento del contratto. 2. Limitazioni e considerazioni finali. La rinegoziazione dei prestiti originari e' soggetta alle seguenti limitazioni: a) per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve aver approvato il bilancio di previsione o relativa variazione; b) la CDP si riserva il diritto di risolvere il contratto di rinegoziazione in caso di: mancata ricezione della comunicazione di avvenuta estinzione dei derivati, a cui sono destinati, in tutto o in parte, i risparmi derivanti dall'operazione di rinegoziazione, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di estinzione indicata nell'elenco derivati; mancata produzione, in caso di richiesta di CDP e di destinazione dei risparmi derivanti alla rinegoziazione, in tutto o in parte, alla realizzazione di investimenti, di documentazione comprovante tale destinazione; c) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, con effetto al 31 dicembre 2019, di riduzione con effetto al 1° gennaio 2020 e di variazione di ente pagatore, nonche' eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i prestiti originari in relazione alla data 31 dicembre 2019, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto resteranno prive di qualsiasi effetto; d) eventuali richieste di diverso utilizzo dei prestiti originari pervenute dopo il 1° luglio 2019, ove accettate, avranno effetto sui corrispondenti prestiti rinegoziati; e) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il periodo di adesione. p. L'amministratore delegato - Fabrizio Palermo Il dirigente - Stefano Marzulli TU19AAB9325