N. 4
ORDINANZA (Atto di promovimento)
3 luglio 2019
Ordinanza del 3 luglio 2019 del Tribunale di Teramo nel procedimento
penale a carico di S.M..
Processo penale - Procedimento di oblazione - Mancata previsione
della rimessione in termini dell'imputato per proporre domanda di
oblazione qualora, nel corso del dibattimento, su iniziativa del
giudice e in mancanza di una modifica formale dell'imputazione da
parte del pubblico ministero, emerga una diversa definizione
giuridica del fatto rispetto all'originaria imputazione.
- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), art.
141, comma 4-bis, in relazione all'art. 162-bis del codice penale.
(20C00013)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 29-1-2020)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.