N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2019

Ordinanza del 3 luglio 2019 del Tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico di S.M.. Processo penale - Procedimento di oblazione - Mancata previsione della rimessione in termini dell'imputato per proporre domanda di oblazione qualora, nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero, emerga una diversa definizione giuridica del fatto rispetto all'originaria imputazione. - Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), art. 141, comma 4-bis, in relazione all'art. 162-bis del codice penale. (20C00013) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 29-1-2020)

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