Decreto di asservimento ed occupazione temporanea
Il Direttore Generale
VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile
2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante "Individuazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero
dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2018 di approvazione del
progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio,
dichiarazione di pubblica utilita' e conformita' agli strumenti
urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto
"Larino - Chieti" DN 600 (24") DP 75 BAR;
VISTA l'istanza del 10/12/2019, COST/DTi/MCo/2019/1556, acquisita
in atti con protocollo n. 28340 del 18/12/2019, con la quale la
Societa' Gasdotti Italia S.p.A., codice fiscale e partita IVA n.
04513630964, con sede legale in Via della Moscova, n. 3 - Milano -
Sede operativa in via dei Salci, 25 - Frosinone, ha chiesto a questa
Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies,
del Testo Unico, per i terreni ubicati nel Comune di ROSCIANO (PE)
indicati nel piano particellare allegato all'istanza:
a) l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate in
colore rosso nel piano particellare;
b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano
particellare;
con determinazione urgente delle indennita' provvisorie;
ACCERTATO che i predetti terreni sono interessati dalla fascia per
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o compresi
nell'elenco delle aree da occupare temporaneamente, di cui al citato
decreto 25 giugno 2018;
CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti
di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000,
riveste carattere d'urgenza in quanto l'esistente sistema evidenzia
condizioni di trasporto al limite rispetto ai criteri di
flessibilita' ed affidabilita' richiesti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo
del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato
decreto 25 giugno 2018 ha determinato l'inizio del procedimento di
esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista
dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo
puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria;
RITENUTO che:
- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai
lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla
data del 25 giugno 2023;
- e' necessario consentire che i lavori di realizzazione della
condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza
soluzione di continuita', secondo una progressione continua della
posa in opera del metanodotto;
- la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennita' proposte dalla societa' istante per l'occupazione
temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto a favore
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano
particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria,
DECRETA
Articolo 1
A favore della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. sono disposti la
servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni in
Comune di ROSCIANO (PE), interessati dalla realizzazione del gasdotto
"Larino - Chieti" DN 600 (24") DP 75 BAR, e riportati nei piani
particellari con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni
sottoposti all'azione ablativa.
Articolo 2
L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva
che siano ottemperati da parte della Societa' Gasdotti Italia S.p.A.
gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto
segue:
- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi
interrata alla profondita' di circa 1 (uno) metro, misurata dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per
reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori,
nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della
sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 12,50
(dodici/50) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la
superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione;
- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per
tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al
fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto,
nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
- l'inamovibilita' di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed
opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di
proprieta' della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. e che, pertanto,
avra' anche la facolta' di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu';
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati dalla Societa' Gasdotti Italia
S.p.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri
oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3
Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e
l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da
corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo
urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i.,
conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo
D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare
individuale.
Articolo 4
Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della Societa' Gasdotti Italia S.p.A., nonche'
pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione
nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi
interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell'estratto.
Articolo 5
La Societa' Gasdotti Italia S.p.A. provvede alla notifica del
presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano
particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla
redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici
da essa incaricati.
Articolo 6
I tecnici incaricati dalla Societa' Gasdotti Italia S.p.A.
provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e
il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma
3, del Testo Unico e s.m.i.. Copie degli atti inerenti la notifica di
cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al
verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla
Societa' Gasdotti Italia S.p.A. a questa Amministrazione alla casella
di posta elettronica certificata:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
Articolo 7
Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione
(DG per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita'
energetica - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax: 0647887753) e per
conoscenza alla Societa' Gasdotti Italia S.p.A. presso gli Uffici
Amministrativi e Direzione Generale - via dei Salci, n. 25 - 03100
Frosinone (FR) - pec: sviluppo@pec.sgispa.com, fax: 0775201279,
l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed
occupazione temporanea. Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte
proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennita' di
servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione
di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute
nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria
ordinanza affinche' la Societa' Gasdotti Italia S.p.A. provveda al
pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie
sulle indennita' provvisorie di servitu' di metanodotto ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio
depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita
ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, le
Ditte proprietarie che non condividano le indennita' provvisorie
proposte con il presente decreto possono: a) ai sensi dell'articolo
21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa
Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la
nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto,
designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico
nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal
Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita'
definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di
questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo
Unico e s.m.i.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9
Al fine della realizzazione del metanodotto, la Societa' Gasdotti
Italia S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha
facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria la
data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito
dell'impresa appaltatrice.
Articolo 10
Per lo stesso periodo di anni due, e' dovuta alla Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e
danni riportati nel piano particellare.
Articolo 11
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE - ROSCIANO (PE)
Ditta 01: CENTURIONE ROMANO Foglio di mappa n. 10 p.lle 469 - 22 -
13 - 83 - 81; Ditta 02: SOCIETA' AGRICOLA MARRAMIERO Foglio di mappa
n. 10 p.lle 928 - 926; Ditta 03: MIANI ANTONIO Foglio di mappa n. 10
p.lla 76; Ditta 04: D'INTINO IVO Foglio di mappa n. 10 p.lla 19;
Ditta 05: CRISANTE ANTONIO, MARRAMIERO MARIA Foglio di mappa n. 10 /
8 p.lle 15 / 43; Ditta 06: CRISANTE ANTONIO Foglio di mappa n. 8
p.lle 42 - 134; Ditta 07: COMUNE DI TURRIVALIGNANI, QUADRI ENERGY
S.r.l. Foglio di mappa n. 8 p.lle 280 - 292 - 290; Ditta 08: DI
GIOVANNI MARA, DI GIOVANNI MIRCO, DI GIOVANNI VANESSA, DI VITO DIVA
Foglio di mappa n. 8 p.lle 277 - 283 - 275 - 274; Ditta 09: COMUNE DI
MANOPPELLO, COMUNE DI TURRIVALIGNANI, GINEPRO S.R.L., QUADRI ENERGY
S.R.L. Foglio di mappa n. 8 p.lle 271 - 284; Ditta 10: COMUNE DI
MANOPPELLO, GINEPRO S.R.L. Foglio di mappa n. 8 p.lla 293; Ditta 11:
D'ALESIO ANDREA Foglio di mappa n. 4 p.lla 298; Ditta 12: SILVESTRI
DIOGENES VICENTE, SILVESTRI ROSANNA Foglio di mappa n. 4 p.lla 50;
Ditta 13: GRANDE FIORELLA Foglio di mappa n. 4 p.lle 46 - 33; Ditta
14: GRANDE GIANFRANCO Foglio di mappa n. 4 p.lle 32 - 31 - 306 - 305
- 30 - 361 - 23; Ditta 15: DI GIROLAMO ANNA Foglio di mappa n. 4
p.lla 25; Ditta 16: COTUMACCIO ANNA MARIA, D'ATTANASIO DANTE, POLYLAS
VALENTINA Foglio di mappa n. 1 p.lla 166; Ditta 17: PAGLIARO
FABRIZIO, PAGLIARO FLOREDANA, PAGLIARO NICOLA, PAGLIARO VALENTINA
Foglio di mappa n. 1 p.lle 143 - 142
Roma, 25 febbraio 2020
Il direttore generale
dott.ssa Rosaria Romano
TX20ADC2380