Fusione transfrontaliera di Covivio Attivita' Immobiliari 1 S.p.A. SIINQ (societa' costituita ai sensi del diritto italiano) in Covivio S.A. (societa' costituita ai sensi del diritto francese)" - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera Covivio Attivita' Immobiliari 1 S.p.A. SIINQ, societa' per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via C.O. Cornaggia, 10, 20123 Milano, Italia, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano al numero 10583160964, capitale sociale pari a Euro 50.000,00, interamente versato soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento di Covivio SA (la "Societa' Incorporanda") e Covivio S.A., societe' anonyme costituita ai sensi del diritto francese, con sede legale in 18, avenue François Mitterrand, 57000 Metz, Francia, iscritta presso il Registro del commercio e delle imprese (Registre du commerce et des societes) al numero 364800060, con sede secondaria e stabile organizzazione italiana in Milano, via C.O. Cornaggia 10, C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 97675390583, capitale sociale pari a Euro 261.773.487 (la "Societa' Incorporante"). II. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 2501-ter cod. civ., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione, ai sensi dell'articolo 2503 cod. civ., entro 60 giorni dall'ultima delle iscrizione previste dall'art. 2502 bis cod. civ. . Con riferimento alla Societa' Incorporante: i creditori della Societa' Incorporante il cui credito sia anteriore alla pubblicazione del progetto di fusione hanno diritto di proporre opposizione alla fusione subordinatamente alle condizioni disciplinate all'articolo L. 236-14 del codice di commercio francese. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza Con riferimento alla Societa' Incorporanda: la fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso in favore dell'unico azionista della Societa' Incorporanda qualora questo abbia contribuito all'approvazione della Fusione ai sensi ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera c), cod. civ. e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 Con riferimento alla Societa' Incorporante: i soci della Societa' Incorporante non disporranno del diritto di recesso, in quanto tale diritto non e' previsto dalla legge francese con riferimento alla fusione. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione Le informazioni sulla fusione transfrontaliera saranno disponibili gratuitamente presso le sedi legali della Societa' Incorporanda e della Societa' Incorporante, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. Milano, 23 aprile 2020 Covivio Attivita' Immobiliari 1 S.p.A. SIINQ - L'amministratore unico Francesco Maria Barbieri TX20AAB3791