Chiusura eredita' giacente di Andriollo Giuseppina e liquidazione del curatore - R.G. n. 369/2017 Il giudice, dott. Roberto Galasso, letta la relazione, il rendiconto, i chiarimenti, la documentazione e la richiesta di liquidazione del compenso presentati dal curatore dell'eredita' giacente; ritenuto che nulla osti all'approvazione del rendiconto; rilevato che nell'istanza di liquidazione il curatore non ha provveduto ad una quantificazione del compenso richiesto; considerato che, nei termini assegnati, la Pop NPLS 2018 s.r.l. Societa' unipersonale, con sede in Conegliano (TV) - Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. 04952350264, quale acquirente di crediti pro-soluto vantati dalla cedente Banca Popolare di Fondi soc. coop., in forza di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco del 31/10/2018 ha sottolineato come "il Curatore dell'eredita' giacente ha rappresentato nella sua relazione di aver rinvenuto delle volture catastali presentate dal chiamato all'eredita', che possono costituire atti impliciti di accettazione dell'eredita'" deducendo che "la trascrizione dell'atto di acquisto mortis causa nel caso di specie non e' ancora avvenuta nell'ambito della procedura immobiliare n. 366/2017 RGE" e chiedendo che "il nominato Professionista - al fine di voler ritenere esaurite le sue funzioni - avendone la titolarita', provveda ad effettuare la trascrizione nei pubblici registri degli atti rinvenuti contro la de cuius ANDRIOLLO Giuseppina, al fine di garantire la continuita' delle trascrizioni di cui all'art 2650 cc."; Rilevato che la richiesta avanzata dall'istante sia inammissibile, il curatore essendosi limitato ad osservare che, in ragione del compimento di atti incompatibili con la volonta' di rinunciare all'eredita', da parte di Pietro Delle Cave, deve ritenersi intervenuta accettazione tacita dell'eredita' di Giuseppina Andriollo; Osservato, in particolare, che le volture catastali, se possono integrare atti di accettazione tacita dell'eredita', almeno da parte del volturante, non costituiscono atti trascrivibili, non risultando riconducibili all'atto pubblico, alla scrittura privata autenticata o al provvedimento giurisdizionale di accertamento della qualita' di erede; Considerato che il rilievo del curatore, dunque, se consente di ritenere insussistenti i presupposti per la gestione dell'eredita' giacente, non integra per cio' solo, atto di accertamento suscettibile di trascrizione, ne' un simile accertamento puo' essere compiuto in sede di volontaria giurisdizione, l'oggetto assumendo i profili del contenzioso, per il quale e' richiesto il contraddittorio tipico del processo di cognizione; Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere le richieste del creditore istante, in ordine alla trascrizione, non risultando, allo stato, atti suscettibili della formalita', dovendosi procedere in altra sede, eventualmente anche sulla base delle risultanze di cui al presente procedimento; preso atto della rituale instaurazione del contraddittorio relativamente alla chiusura della curatela, null'altro avendo osservato l'istante; P. Q. M. Approva il rendiconto depositato da curatore; dichiara chiusa l'eredita' giacente di Giuseppina Andriollo, nata a Latina l'8.5.1951 e deceduta in Latina l'1.12.2015; Tenuto conto dell'attivita' svolta dal curatore, come risultante nelle relazioni, rendiconto e chiarimenti dallo stesso depositati, liquida in favore del dott. Mauro Mattei la complessiva somma di euro € 992,68,00, corrispondente al relativo numero di vacazioni riconosciute, oltre accessori di legge, a titolo di compenso a carico del creditore istante; autorizza il curatore a prelevare il suddetto importo dalle somme in custodia che dovessero residuare a fronte delle ulteriori spese a compiersi, limitando, al saldo, l'ulteriore richiesta nei confronti del creditore istante; Manda al curatore di estinguere mediante chiusura il deposito intestato alla procedura, di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Non risultando residuo, al netto delle spese e del compenso, non occorre statuire in ordine alla devoluzione delle ulteriori somme al Tesoriere Centrale dello Stato Cassiere del M.E.F. - Gestione depositi giudiziari. Onera il curatore di depositare prova delle attivita' compiute nel presente fascicolo, entro il termine del 30.6.2020. Dichiara inammissibile la richiesta relativa all'ordine di trascrizione avanzata dal creditore istante. Manda alla cancelleria per la comunicazione al curatore e all'istante Pop NPLS 2018 s.r.l. Societa' unipersonale e dispone che il fascicolo sia nuovamente posto in visione al giudice all'atto del deposito, da parte del curatore, della richiesta documentazione, ovvero, in mancanza, il 1.7.2020. Il giudice Dott. Roberto Galasso. Latina, 12/05/2020 Il curatore dott. Mauro Mattei TX20ABH6702