Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Assistenza e solidarieta' sociale - Pensioni di invalidita' -
Beneficiari - Mutilati ed invalidi civili totalmente inabili al
lavoro - Determinazione del relativo importo mensile, pari, per
l'anno 2020, a euro 286,81 - Denunciata violazione dei principi di
eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto al mantenimento in
favore di ogni cittadino inabile al lavoro, anche in relazione agli
obblighi internazionali - Richiesta di rideterminazione
dell'importo - Inammissibilita' della questione.
Assistenza e solidarieta' sociale - Maggiorazioni sociali dei
trattamenti pensionistici (nel caso di specie: pensioni di
invalidita') - Beneficiari - Invalidi civili totalmente inabili al
lavoro - Requisiti - Soggetti di eta' pari o superiore a sessanta
anni, anziche' di eta' superiore a diciotto anni - Irragionevole
disparita' di trattamento con i beneficiari dell'assegno sociale e
violazione del diritto al mantenimento in favore di ogni cittadino
inabile al lavoro - Illegittimita' costituzionale nei sensi e nel
termine di cui in motivazione.
- Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, primo comma; legge 28
dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117,
primo comma, questi ultimi due in relazione agli artt. 4 e 28 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', e agli artt. 26 e 34 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
(T-200152)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 22-7-2020)
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