Protocollo: n. 0294728 del 28/08/2020
Proroga termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Roma,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante
«Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura
delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi
eccezionali»;
Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo
n. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli
istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o
alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante
il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi,
ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra
piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle aziende di
credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della
riapertura degli sportelli al pubblico;
Considerato che il successivo art. 2 del citato decreto legislativo
n. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di
mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze
di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con
decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca
d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota n. 0482503/20 con la quale la Divisione relazioni tra
intermediari e clienti della sede di Roma della Banca d'Italia,
esaminata l'istanza avanzata dal Banco di Desio e della Brianza, ha
richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o
convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;
Vista la richiamata istanza con la quale il Banco di Desio e della
Brianza ha segnalato che nelle giornate dal 31 marzo al 7 aprile 2020
la propria filiale, sita in Roma alla via del Vascello n. 29, e'
stata chiusa al pubblico a causa dell'insufficienza di personale
dipesa da pregressi contatti con soggetto contagiato da COVID-19 e
successiva quarantena;
Ritenuto, alla luce della richiamata documentazione, di dover
procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del
decreto legislativo n. 1/1948;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, che la chiusura al pubblico della
filiale di via del Vascello n. 29 del Banco di Desio e della Brianza,
nelle giornate dal 31 marzo al 7 aprile 2020, e' dipesa da evento
eccezionale.
Il prefetto
Piantedosi
TU20ABP8519 (Gratuito)