Elettrodotto aereo a 380 kV in semplice terna tra le stazioni elettriche di Colunga, in provincia di Bologna e di Calenzano, in provincia di Firenze, ed opere connesse La societa' Terna S.p.a., con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani 70, codice fiscale e partita IVA n. 05779661007, ai sensi del combinato disposto della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. rende noto che l'opera in oggetto e' stata autorizzata alla costruzione ed esercizio in data 24 novembre 2020 con il decreto n. 239/EL-173/324/2020, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo provvedimento di Valutazione di impatto ambientale n. 0000275 del 17 novembre 2014; di seguito si riportano il testo del decreto autorizzativo e l'estratto del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale. Il Ministero dello sviluppo economico direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale «al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]»; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica. Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, il previgente art. 14-ter, comma 3-bis della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: «In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; Visti il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi; Visti i Piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.; Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; Visto il decreto. del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo; Vista la dichiarazione resa dalla societa' Terna S.p.a. in data 18 dicembre 2019 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190089757 del 20 dicembre 2019; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 8 ove e' prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo art. 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante «Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo», emanato in attuazione del predetto art. 8; Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016; Vista l'istanza prot. n. TEFCNA/P20090000288 del 9 settembre 2009 (prot. MiSE n. 0103541 del 16 settembre 2009), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.a. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto aereo a 380 kV tra le stazioni elettriche a 380 kV di Colunga, in provincia di Bologna e quella di Calenzano, in provincia di Firenze, e delle opere connesse, nei comuni di Castenaso, San Lazzaro di Savena, Ozzano, Pianoro, Loiano, Monterenzio, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna e nei comuni di Fiorenzuola, Barberino del Mugello e Calenzano, in provincia di Firenze, con dichiarazione di pubblica utilita', urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere; Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.a. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche: 1) l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitu' di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di Stazione e delle opere connesse, ai sensi dell'art. 52-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; 2) la delega alla societa' Terna S.p.a. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; Considerato che l'intervento e' finalizzato a ridurre i vincoli presenti tra le aree Nord e Centro-Nord del mercato elettrico italiano; Considerato che l'opera contribuira' a rimuovere le possibili limitazioni sul sistema energetico italiano tra la Toscana e l'Emilia-Romagna; Vista la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale Terna Rete Italia S.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione e' superiore a euro 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonche' la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'art. 1 della legge n. 239/2004; Vista la nota prot. n. 0120732 del 28 ottobre 2009, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi; Considerato che la Societa' Terna Rete Italia S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Preso atto che Terna Rete Italia S.p.a. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica; Preso atto che la societa' richiedente, dato l'elevato numero dei destinatari, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento presso gli Albi pretori dei Comuni interessati, nonche' sui siti informatici delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna; Preso atto che l'avviso e' stato pubblicato, inoltre, sui quotidiani «il Giornale», «Quotidiano Nazionale», «Avvenire», «la Repubblica» (edizione Bologna) e «la Repubblica» (edizione Firenze) in data 10 dicembre 2009; Considerato che gli interventi di cui trattasi rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di impatto ambientale, compresa la valutazione di incidenza; Vista l'istanza prot. n. TE/P20090016581 del 10 dicembre 2009, con la quale la societa' Terna S.p.a. ha chiesto l'avvio della suddetta procedura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la nota n. 0004432 del 14 aprile 2010, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e dell'art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi, tenutasi in data 28 aprile 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0006390 del 4 maggio 2010 a tutti i soggetti interessati, nel corso della quale si e' convenuto di aggiornarne i lavori all'esito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale; Vista la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.a., con sede in Roma - viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), societa' controllata da Terna - Rete elettrica nazionale societa' per azioni (nel seguito: Terna S.p.a.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.a. affinche' la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012; Visto il giudizio favorevole di compatibilita' ambientale espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con il decreto VIA n. 275 del 17 novembre 2014, subordinato al rispetto di prescrizioni, che prevedono anche l'adozione di varianti ed ottimizzazioni di tracciato; Preso atto che, con riguardo all'interferenza diretta o indiretta con SIC e ZPS, la commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che «la realizzazione delle opere non comportera' sottrazione ne' frammentazione degli habitat tutelati e che le opere non limiteranno le connessioni tra aree naturali e seminaturali»; Viste le note prot. n. TERNA/P20190072027 del 16 ottobre 2019 e n. TERNA/P20200002810 del 15 gennaio 2020, con le quali la societa' Terna Rete Italia S.p.a., in nome e per conto di Terna S.p.a., ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti l'istanza aggiornata e la nuova versione del progetto che recepisce le prescrizioni contenute nel summenzionato decreto di compatibilita' ambientale; Vista la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale Terna S.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, l'aggiornamento del valore delle opere in questione, nonche' la quietanza attestante il versamento dell'integrazione del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'art. 1 della legge n. 239/2004; Considerato che l'intervento, a seguito del suddetto aggiornamento, prevede la realizzazione di: opera principale elettrodotto aereo a 380 kV in semplice terna, tra le stazioni elettriche di «Colunga», in Provincia di Bologna e «Calenzano», in provincia di Firenze, con collegamento in entra-esce alla S.E. di «San Benedetto al Querceto», in provincia di Bologna, per una lunghezza di circa 84 km; opere connesse: variante all'elettrodotto a 380 kV in semplice terna «Bargi - Calenzano». L'ingresso a Calenzano verra' modificato da semplice a doppia terna per ospitare anche il futuro elettrodotto «Colunga - Calenzano»; modifiche su elettrodotti interferenti con l'intervento principale in prossimita' delle stazioni elettriche di Colunga e di Calenzano. nuova stazione elettrica a 132 kV denominata «Futa». in provincia di Firenze, e relativi raccordi alla rete a 132 kV nell'area. A conclusione degli interventi e' prevista la demolizione dell'attuale elettrodotto aereo a 220 kV, di circa 73 km, che sara' funzionalmente sostituito dall'intervento in progetto. Inoltre, saranno demoliti ulteriori 37 km di linee aeree. Considerato che, a seguito dell'aggiornamento del progetto, il Comune di Loiano, in provincia di Bologna, non sara' piu' interessato dalla realizzazione dalle opere, ma dalle sole demolizioni; Vista la nota prot. n. 0002901 del 7 febbraio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza aggiornata, ha comunicato il formale riavvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi; Dato atto che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli enti ed amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo web, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto; Preso atto che Terna Rete Italia S.p.a. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica; Preso atto che la societa' richiedente, dato l'elevato numero dei destinatari, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento presso gli Albi pretori dei Comuni interessati tra il 19 e il 25 febbraio 2020; Preso atto che l'avviso e' stato pubblicato sui siti informatici delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, rispettivamente a decorrere dal 18 e 19 febbraio 2020, ed inoltre sui quotidiani «Corriere della sera», «La Nazione» e «Il Resto del Carlino» in data 14 febbraio 2020; Preso atto che, a seguito dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha impedito di fatto gli spostamenti dei cittadini nei suddetti periodi, la societa' Terna S.p.a., anche su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ha provveduto a richiedere una nuova pubblicazione dell'avviso al pubblico sugli Albi pretori dei Comuni interessati dal 19-26 maggio 2020 al 18-25 giugno 2020 e sui siti regionali dal 21 maggio 2020; Considerato che, a seguito delle suddette pubblicazioni inerenti il progetto revisionato risultano pervenute alcune osservazioni: da parte di proprietari di particelle interessate dal progetto; Vista la nota prot. n. Terna/P20200040049 del 30 giugno 2020, con la quale la societa' Terna S.p.a. ha fornito dettagliato riscontro agli osservanti comunicando loro e al Ministero dello sviluppo economico le proprie controdeduzioni; Vista la nota prot. n. 0013693 del 25 giugno 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato la riunione della Conferenza di servizi decisoria, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e dell'art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; Considerato che le aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaqgistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere e', pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica; Vista le note prot. 21187 del 15 luglio 2020 e n. 32471 del 6 novembre 2020, con le quali la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio - Servizio V del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha espresso parere favorevole con prescrizioni; Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi, in modalita' telematica, in data 16 luglio 2020 (Allegato 2), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con note n. 0016349 e 0016362 del 22 luglio 2020 a tutti i soggetti interessati; Considerato che, nell'ambito della suddetta riunione sono state valutate le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni da parte della societa' Terna Rete Italia S.p.a.; Considerato che, nell'ambito della suddetta riunione sono state valutate le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni da parte della societa' Terna Rete Italia S.p.a. e il contenuto di queste ultime e' stato condiviso dalla Conferenza; Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 3); Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi e' intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta; Vista la nota prot. n. 0065901 del 25 agosto 2020, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l'emanazione del decreto n. 176 del 14 agosto 2020 di proroga dell'efficacia temporale del decreto di compatibilita' ambientale n. 275 del 17 novembre 2014; Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche; Viste le note prot. n. 0006140 del 14 aprile 2020 e n. 0012914 del 24 luglio 2020, con le quali la direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso le note prot. n. 122734 del 30 marzo 2020 e n. 506223 del 16 luglio 2020, rispettivamente della Regione Toscana ed Emilia-Romagna con l'esito dei predetti accertamenti; Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; Viste le deliberazioni n. 1020 del 3 agosto 2020 e n. 1210 del 7 settembre 2020, con le quali le Giunte regionali rispettivamente dell'Emilia-Romagna e della Toscana hanno adottato le intese di cui all'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03; Considerato che la pubblica utilita' dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; Considerato che le attivita' in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di ridurre i vincoli presenti tra le aree Nord e Centro-Nord del mercato elettrico italiano; Considerata la necessita' di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.a. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicita' di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di alterare la qualita' del trasporto di energia elettrica; Visto l'«Atto di accettazione» prot. n. TERNA/P20200071814 del 9 novembre 2020, con il quale la societa' Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e atti di assenso; Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento; Visti gli atti di ufficio; Decreta: Articolo l. 1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio di un eletrodotto aereo a 380 kV tra le stazioni elettriche a 380 kV di «Colunga» e quella di «Calenzano» e delle opere connesse, nei comuni di Castenaso, San Lazzaro di Savena, Ozzano, Pianoro, Monterenzio, Monghidoro, San Benedetto VaI di Sambro e Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna e nei Comuni di Fiorenzuola, Barberino del Mugello e Calenzano, in provincia di Firenze, con le prescrizioni di cui in premessa. 2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo i tracciati individuati nelle seguenti planimetrie catastali, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente: DGDR04002B817700_00 Planimetria catastale nel Comune di Castenaso (BO) 1.8.2019; DEDR04002B817702_00 Planimetria catastale nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO) 1.8.2019 DEDR04002B817704_00 Planimetria catastale nel Comune di Ozzano (BO) 1.8.2019; DEDR04002B817706_00 Planimetria catastale nel Comune di Pianoro (BO) 1.8.2019; DGDR04002B817708_00 Planimetria catastale nel Comune di Monterenzio (BO) 1.8.2019; DGDR04002B817710_00 Planimetria catastale nel Comune di Monghidoro (BO) 1.8.2019; DEDR04002B817712_00 Planimetria catastale nel Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) 1.8.2019; DEDR04002B817716_00 Planimetria catastale nel Comune di Castiglione dei Pepoli (BO)) 1.8.2019; DGDR04002B817714_00 Planimetria catastale nel Comune di Fiorenzuola (FI) 1.8.2019; DEDR04002B817718 00 Planimetria catastale nel Comune di Barberino del Muqello (FI) 1.8.2019; DGDR04002B817720_00 Planimetria catastale nel Comune di Calenzano (FI) 1.8.2019. Articolo 2. 1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.a., con sede in Roma - viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), e' autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'art. 1, in conformita' al progetto approvato. 2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformita' al progetto approvato. 3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'art. 52-quater, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali. Articolo 3. La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 3). Articolo 4. 1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita' costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. 3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due direzioni generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle societa' proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti. 4. Copia integrale del progetto esecutivo dovra' altresi' essere trasmessa dalla societa' titolare del decreto autorizzativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - D.G. per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo, al Ministero dei beni culturali, alla Regione e agli altri enti preposti alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali imposte nel decreto VIA n. 275 del 17 novembre 2014. 5. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la societa' titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 16 luglio 2020, che forma parte integrante del presente decreto», nonche' a quanto disposto nel citato decreto VIA n. 275 del 17 novembre 2014. 6. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto. 7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.a. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003. Terna S.p.a. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.a. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la frequenza ivi stabilite. 8. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.a. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita dettagliata relazione. 9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.a. Articolo 5. L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.a. assume la piena responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. Articolo 6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, e' conferita delega alla societa' Terna S.p.a., in persona del suo amministratore delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, anche avvalendosi di societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo. i decreti di asservimento coattivo. di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto. Articolo 7 1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della Terna S.p.a., unitamente all'estratto del sopracitato decreto n. 275 del 17 novembre 2014, recante favorevole pronuncia di compatibilita' ambientale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Avverso la presente. autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, che dovra' avvenire a cura e spese della societa' Terna S.p.a. Il direttore generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari: ing. Gilberto Dialuce Il direttore generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo: dott. Oliviero Montanaro Terna S.p.a. con sede Legale in Roma, viale Egidio Galbani 70 - C.F. e P.I. 05779661007 Estratto del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale n. 0000275 del 17 novembre 2014 relativo al progetto «Nuovo elettrodotto a 380 kV in semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano ed opere connesse», presentato dalla societa' Terna S.p.a. con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani 70 - C.F. e P.I. 05779661007 In data 17 novembre 2014 e' stato emanato il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale n. 0000275, con esito positivo relativo al progetto «Nuovo elettrodotto a 380 kV in semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano ed opere connesse» localizzato nella Regione Emilia Romagna, nella Provincia di Bologna, nei comuni di Castenaso, San Lazzaro di Savena, Ozzano, Pianoro, Loiano, Monterenzio, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli e nella Regione Toscana, nella Provincia di Firenze, nei comuni di Fiorenzuola, Barberino del Mugello e Calenzano, presentato dalla Societa' Terna S.p.a., con sede Legale in Roma, viale Egidio Galbani 70, C.F. e P.I. 05779661007. Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne costituiscono parte integrante, e' disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.va.minambiente.it/) e presso la direzione per le Valutazioni e autorizzazioni ambientali, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma. Il progetto di cui al presente decreto dovra' essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la facolta' di proroga su richiesta del proponente, la procedura di V.I.A. dovra' essere reiterata. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Terna S.p.A. Adel Motawi TV21ADA935