Fusione transfrontaliera per incorporazione di Canali Finance Limited societa' costituita ai sensi del diritto Irlandese in Canali Holding S.P.A., societa' costituita ai sensi del diritto italiano - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 I. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera "CANALI HOLDING S.P.A." una societa' costituita ai sensi del diritto italiano, con sede in Triuggio (MB), Via Silvio Pellico n. 3, capitale sociale euro 3.120.000,00 (tremilioni centoventimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi 02081690964, R.E.A n. MB-1348634 (societa' incorporante) "CANALI FINANCE Limited" una societa' costituita ai sensi del diritto irlandese, avente la sede legale in 7 D'Olier Street, Dublin 2, D02 HF60, Irlanda, con capitale sociale interamente versato di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), iscritta nel Registro delle Imprese al n. 492617 (societa' incorporanda) II. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori Con riferimento a "CANALI HOLDING S.P.A.": i creditori di "CANALI HOLDING S.P.A.", i cui crediti siano sorti in una data anteriore a quella dell'iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso il registro delle imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi ai sensi dell'articolo 2501-ter cod. civ., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione, ai sensi dell'articolo 2503 cod. civ., entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione in ordine alla fusione presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza, Lodi. Con riferimento a "CANALI FINANCE Limited": ai sensi del Reg.15 del "Cross Border Mergers Regulation 2008" (S.I. No. 157/2008), i creditori della "CANALI FINANCE Limited" anteriori alla pubblicazione dell'Avviso di fusione presso il CRO (Company Registration Office) hanno diritto di proporre opposizione alla fusione davanti alla "Hight Court" qualora dimostrino che i loro diritti verrebbero pregiudicati dalla fusione. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza Con riferimento a "CANALI HOLDING S.P.A.": non sono previsti particolari diritti a tutela dei i soci di minoranza che non concorrano all'adozione della deliberazione sulla fusione ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, cod. civ. e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108. Con riferimento a "CANALI FINANCE Limited": non esistono soci di minoranza essendo la societa' incorporante unico socio della societa' incorporanda. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione Ulteriori informazioni sulla fusione sono disponibili gratuitamente presso la sede legale delle rispettive societa' partecipanti alla fusione al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. Canali Holding S.p.A. - p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Stefano Canali TX21AAB1324