Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Stato civile - Stato giuridico del nato (in Italia) a seguito di
procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo,
mediante tecniche praticate all'estero nell'ambito di una coppia
formata da due donne - Possibilita' di attribuire lo status di
figlio riconosciuto anche alla madre c.d. d'intenzione, in assenza
delle condizioni per l'adozione in casi particolari e laddove sia
accertato giudizialmente l'interesse del minore - Omessa previsione
- Denunciata disparita' di trattamento, nonche' violazione dei
principi costituzionali e convenzionali con riferimento al diritto
del minore al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e ai
diritti successori nei confronti del genitore intenzionale -
Inammissibilita' delle questioni - Riscontrato vuoto di tutela del
minore - Intollerabilita' dell'ulteriore inerzia legislativa.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 8 e 9; codice civile, art.
250.
- Costituzione, artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma; Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
artt. 8 e 14; Convenzione sui diritti del fanciullo, artt. 2, 3, 4,
5, 7, 8 e 9.
(T-210032)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 10-3-2021)
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