ENI S.P.A.
Sede legale: piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Roma (RM), Italia
Partita IVA: 00905811006

(GU Parte Seconda n.40 del 3-4-2021)

 
Decreto Ministero della Transizione Energetica 17467 - variazione  di
tracciato degli oleodotti denominati Genova Fegino - Ferrera  DN  300
della societa' ENI S.P.A. e CF Fegino - Deposito Fegino DN 400  della
societa' IPLOM S.P.A., posati nell'alveo del Rio Fegino,  nei  tratti
siti  nel  territorio  del  Comune  di  Genova,  per  una   lunghezza
complessiva di poco piu' di 2 km complessivi (1150 mt per l'oleodotto
            della IPLOM e 880 mt per l'oleodotto di ENI) 
 

  Ministero della Transizione Ecologica 
  Dipartimento per l'Energia e il Clima 
  Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici  e
Geominerari 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  VISTA la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  "Riordino  del
settore  energetico  nazionale  nonche'  delega  al  governo  per  il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"; 
  VISTO in particolare l'articolo 1, comma 7, che demanda allo  Stato
l'individuazione   delle   infrastrutture   e   degli    insediamenti
strategici, ed il comma 8, lettera c),  che  attribuisce  allo  Stato
compiti e funzioni  nel  settore  degli  minerali,  intesi  come  oli
minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e
qualita' di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi  il
gas di petrolio liquefatto e il biodiesel; 
  VISTA la legge 4 aprile 2012, n.  35  "Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"; 
  VISTI, in particolare, gli  articoli  57  e  57  bis  del  suddetto
decreto legge che, tra  l'altro,  individuano  le  infrastrutture  ed
insediamenti  strategici  per  i  quali  le  autorizzazioni  previste
all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004,  n.  239,  sono
rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico,  d'intesa  con  le
Regioni interessate, fatte salve le normative in materia ambientale e
le competenze delle Regioni  a  statuto  speciale  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  VISTO l'articolo 1, comma 552, lettera b), della legge 23  dicembre
2014, n. 190 che ha modificato il comma 2 dell'articolo 57, inserendo
tra le infrastrutture ed  insediamenti  strategici  anche  "le  opere
necessarie al trasporto,  allo  stoccaggio,  al  trasferimento  degli
idrocarburi  in  raffineria,  alle  opere  accessorie,  ai  terminali
costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento
di titoli concessori, comprese quelle localizzate  al  di  fuori  del
perimetro delle concessioni di coltivazione"; 
  VISTI gli articoli 11, 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del
D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327;  Testo  Unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', in seguito denominato "Testo Unico" e successive  modifiche
e integrazioni; 
  VISTA la legge 7 agosto 2012, n.  134  "Conversione  in  legge  con
modificazioni  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83"  ed  in
particolare l'articolo 38,  comma  1,  concernente  le  modalita'  di
acquisizione dell'intesa  delle  Regioni  interessate  da  parte  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni  recante  "Nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
  VISTA l'istanza congiunta datata  21  febbraio  2018  e  successiva
integrazione del 9 luglio 2018 con le quali la S.P.A. ENI e la S.P.A.
IPLOM hanno chiesto d'essere autorizzate a variare il tracciato degli
oleodotti denominati Genova Fegino -Ferrera DN 300 della societa' ENI
S.P.A. e CF Fegino - Deposito Fegino DN  400  della  societa'  Iplom,
posati nell'alveo del Rio, nei tratti siti nel territorio del  Comune
di Genova, per una  lunghezza  complessiva  di  poco  piu'  di  2  km
complessivi (1150 mt  per  l'oleodotto  della  IPLOM  e  880  mt  per
l'oleodotto di ENI), e a tal fine hanno  chiesto  inoltre  che  fosse
avviato  il  procedimento  finalizzato  all'apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio e/o all'occupazione  d'urgenza  dei  luoghi
interessati dai necessari cantieri. L' iniziativa  ha  avuto  impulso
dal Comune di Genova che, con Determinazione Dirigenziale  del  2014,
ha approvato un progetto preliminare di  sistemazione  idraulica  del
Rio Fegino, ritenuta necessaria per  garantire  il  miglior  deflusso
delle acque e scongiurare possibili  sue  esondazioni  in  condizioni
meteorologiche  avverse  e  conseguenti  danni  per  la   popolazione
residente; 
  VISTA la ministeriale n. 81735 del 23  agosto  2018  con  la  quale
questa  Amministrazione  ha  dato  avvio  al  procedimento   relativo
all'istanza suddetta  indicendo  l'apposita  Conferenza  dei  Servizi
semplificata ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come da ultimo modificata dal decreto legislativo  30  giugno
2016, n.  127  e  convocando  altresi'  una  Conferenza  dei  Servizi
istruttoria che si e' tenuta in data 13 settembre 2018; 
  VISTA la ministeriale n. 84057 in data 12  settembre  2018  con  la
quale il Comando Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Genova  ha
trasmesso le  proprie  note  del  16  aprile  e  del  30  marzo  2018
indirizzate a ENI S.P.A. e IPLOM S.P.A. con le quali esprimeva parere
favorevole al progetto previa l'osservanza di alcune prescrizioni; 
  VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria  in  data
13 settembre 2018 dal quale risulta tra l'altro che: 
  • la Conferenza ha preso atto delle note suddette ed  ha  acquisito
ulteriore documentazione tra cui la  ministeriale  n.  16758  del  23
luglio 2018 con la quale il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio  -
si e' espresso favorevolmente, formulando alcune prescrizioni; 
  • l'Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli  ha  espresso  il  proprio
parere favorevole al  progetto,  subordinatamente  all'osservanza  di
alcune prescrizioni; 
  •  le  societa'  proponenti  hanno  dichiarato  di   accettare   le
prescrizioni formulate dal Comando provinciale dei Vigili del  Fuoco,
dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali; 
  VISTA la ministeriale del 1 ottobre 2018 n.  DVA  0021918,  con  la
quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e  del
mare ha invitato a considerare  l'applicabilita'  al  progetto  della
"valutazione preliminare" di cui all' art.  6,  comma  9,  del  d.lgs
152/2006; 
  VISTE le note delle societa' proponenti in data 18 marzo  2019  con
le quali le predette hanno dichiarato di non  essersi  avvalse  della
procedura di "valutazione  preliminare"  stante  la  modesta  entita'
della  modifica  da  apportare  all'impianto,   non   ricadente   nel
procedimento di VIA ne' in quello di verifica di assoggettabilita'  a
VIA, e alle immutate condizioni di esercizio degli oleodotti; 
  VISTA la ministeriale n. 23307 del 22 ottobre  2019  con  la  quale
questa  Amministrazione,  in  vista  dell'apposizione   del   vincolo
preordinato all'esproprio e/o all'occupazione  d'urgenza  dei  luoghi
interessati dai cantieri necessari alla realizzazione  del  progetto,
ha chiesto alle societa' ENI ed IPLOM di  far  pubblicare,  ai  sensi
dell'art. 52 ter del D.P.R. 327/2001, su due quotidiani  e  sul  sito
internet  della  Regione  Liguria  nello  stesso  giorno  un   avviso
pubblico, al fine di garantire la maggior diffusione possibile presso
la cittadinanza, dell'inizio e delle  modalita'  della  procedura  di
esproprio e/o occupazione temporanea  delle  porzioni  di  territorio
interessate dalla ricollocazione degli oleodotti; 
  VISTE le note in data 22 novembre 2019 con  le  quali  si  e'  data
informazione alle singole ditte catastali  intestatarie  dei  terreni
interessati all'opera in  progetto  dell'inizio  della  procedura  di
esproprio e/o occupazione temporanea di cantiere comunicando che  dal
6 dicembre 2019 sarebbe  stato  pubblicato  all'Albo  del  Comune  di
Genova un avviso relativo alla  procedura  ex  D.P.R.  327/2001;  che
dalla stessa data presso il  medesimo  Comune  sarebbero  stati  resi
disponibili per  venti  giorni  gli  elaborati  tecnici  relativi  al
progetto per l'identificazione delle  aree  di  interesse  e  che  le
eventuali osservazioni sarebbero dovute pervenire al Ministero  dello
Sviluppo economico entro i successivi trenta giorni; 
  CONSIDERATI acquisiti in senso positivo i pareri  richiesti  e  non
pervenuti da parte di Regione Liguria, Comune  di  Genova,  Ministero
dello Sviluppo Economico  -  Direzione  generale  per  i  servizi  di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali  -,  FERROVIE
DELLO STATO S.P.A., e ANAS S.P.A.,  ai  sensi  dell'articolo  14  bis
della legge 241/90 come modificata dal decreto legislativo 30  giugno
2016,  n.  127,  e  constatato  l'orientamento  favorevole,  pur  con
osservazioni e prescrizioni, manifestato dalle altre  Amministrazioni
interessate; 
  CONSIDERATO che non sono  pervenute  osservazioni  in  merito  alla
procedura  di  esproprio  e/o  occupazione  temporanea  dei   terreni
interessati dai lavori per la realizzazione del progetto; 
  CONSIDERATO che l'opera si rende necessaria  per  la  realizzazione
del progetto di sistemazione idraulica del Rio Fegino  approvato  con
determinazione dirigenziale del Comune di Genova n.  2014-118.18.0.30
in data 8 luglio 2014; 
  VISTA la determinazione n. 4615 del 28 febbraio 2020, con la  quale
e'  stato   dichiarato   concluso   positivamente   il   procedimento
istruttorio di cui trattasi richiedendo nel contempo l'atto di intesa
alla Regione Liguria; 
  VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 365,
assunta nella seduta del 30 aprile 2020, con la quale la  Regione  ha
espresso  la  propria  intesa  favorevole  ai   fini   del   rilascio
dell'autorizzazione di cui si tratta; 
  VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n.  22  recante  "Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri",  in
vigore dal 2 marzo 2021, per effetto del quale la Direzione  generale
Infrastrutture e Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari e  le
relative competenze, sono trasferite  dal  Ministero  dello  Sviluppo
Economico all'istituito Ministero della Transizione Ecologica; 
  DECRETA: 
  Art. 1 
  1. Le Societa' ENI S.P.A., con sede legale in Roma, e IPLOM  S.P.A.
con sede legale  in  Busalla  (GE)  sono  autorizzate  a  variare  il
tracciato degli oleodotti denominati Genova Fegino - Ferrera  DN  300
della societa' ENI S.P.A. e CF Fegino - Deposito Fegino DN 400  della
societa' IPLOM S.P.A., posati nell'alveo del Rio, nei tratti siti nel
territorio del Comune di Genova, per  una  lunghezza  complessiva  di
poco piu' di 2 km complessivi (1150 mt per l'oleodotto della IPLOM  e
880 mt per l'oleodotto di ENI). 
  2. Le operazioni e i lavori a cio' necessari dovranno  avvenire  in
modo conforme al progetto presentato e depositato presso il Ministero
dello sviluppo economico (ora Ministero della Transizione  Ecologica)
e che viene qui approvato (relazione tecnica,  piani  illustrativi  e
documenti connessi); dovranno essere  altresi'  rispettate  tutte  le
prescrizioni  e  condizioni  formulate  da  Enti  ed  Amministrazioni
coinvolti nel procedimento e riportate in sintesi in allegato. 
  Art. 2 
  E' dichiarata la pubblica  utilita'  dell'opera  suddetta,  per  la
durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone
altresi'  l'urgenza  e  indifferibilita'.  Entro  lo  stesso  termine
dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi. 
  Art. 3 
  1. Il presente decreto esplica  gli  effetti  di  cui  all'articolo
52-quinquies, comma 2, del Testo Unico Espropri e costituisce quindi,
ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica con
apposizione del vincolo preordinato all' esproprio. Essa sostituisce,
anche ai fini urbanistici  ed  edilizi  nonche'  paesaggistici,  ogni
altra autorizzazione,  concessione,  approvazione,  parere,  atto  di
assenso e nulla  osta,  comunque  denominati,  previsti  dalle  norme
vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere  e
tutte le attivita' previste nel progetto approvato incluse  tutte  le
operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti  e  le
relative opere connesse. 
  Art. 4 
  1. Le Societa' ENI S.P.A. ed IPLOM S.P.A., sono tenute ad  ultimare
i lavori nel minor tempo possibile e, in ogni  caso,  non  oltre  due
anni  a  decorrere  dalla  data   del   presente   decreto,   dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo  economico  (ora  Ministero
della Transizione Ecologica). 
  2.  Eventuali  proroghe  del  termine  di  ultimazione  dei  lavori
potranno essere autorizzate dal Ministero stesso. 
  Art. 5 
  1.  Le  Amministrazioni  interessate,  se   non   diversamente   ed
esplicitamente disposto, sono tenute alla  verifica  dell'adempimento
delle prescrizioni impartite, provvedendo ai controlli del caso. 
  Art. 6 
  1.Restano fermi tutti  gli  obblighi  previsti  nelle  disposizioni
citate  nelle  premesse,  nonche'  quelli  derivanti  dalla   vigente
normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale. 
  Art.7 
  1. Contro il presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente  della
Repubblica rispettivamente  entro  sessanta  o  centoventi  giorni  a
decorrere dalla data in cui  se  ne  sia  avuta  piena  ed  integrale
conoscenza. 
  Roma, 17 marzo 2021 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  (Ing. Gilberto Dialuce) 

                      Il procuratore Eni S.p.A. 
                       ing. Pierluigi Timossi 

 
TX21ADA3449
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