Fusione transfrontaliera per incorporazione di Transocean Holding LLC in Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108 Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Transocean Holding LLC in Assicurazioni Generali S.p.A. (la «Fusione»), si forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi dall'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. 1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 1.1. Societa' incorporante Assicurazioni Generali S.p.A., societa' per azioni di diritto italiano, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 (Italia) numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Venezia Giulia 00079760328 (la «Societa' Incorporante»). 1.2. Societa' incorporanda Transocean Holding LLC, societa' a responsabilita' limitata (limited liability company) regolata dalla legge del Delaware, U.S.A., con sede legale presso Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., numero di iscrizione presso il Delaware Secretary of State, Division of Corporations, 7701322, il cui capitale sociale e' interamente versato e interamente posseduto da Assicurazioni Generali S.p.A. (la «Societa' Incorporanda»). 2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza 2.1. Societa' Incorporante 2.1.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Societa' Incorporante I creditori della Societa' Incorporante, i cui crediti sono anteriori alla data di iscrizione o di pubblicazione dei documenti sulla Fusione prevista di cui all'articolo 2501-ter, terzo comma, del Codice Civile, hanno diritto, entro sessanta (60) giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera della stessa Societa' Incorporante di approvazione della Fusione, di opporsi alla Fusione ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile. 2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della Societa' Incorporante La Fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso in favore degli azionisti della Societa' Incorporante che non abbiano contribuito all'approvazione della stessa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 e degli articoli 2437 e ss. del codice civile. 2.2. Societa' Incorporanda 2.2.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Societa' Incorporanda. I creditori della Societa' Incorporanda diverranno creditori della Societa' Incorporante. 3. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente le informazioni relative alla Fusione Ulteriori informazioni possono essere ottenute gratuitamente presso la sede legale della Societa' Incorporante, i.e. Piazza Duca degli Abruzzi 2 Trieste, Italia. Il segretario del consiglio di amministrazione Giuseppe Catalano TX21AAB4769