Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 I. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera PRAESIDIUM S.A. ("Societa' Incorporante"), societe' anonyme costituita e regolata secondo la legge lussemburghese, con sede sociale in Lussemburgo L-1273, rue de Bitbourg 9, n. di iscrizione al Registre de Commerce e des Societes Luxembourg B253303, capitale sociale Euro 30.000,00 interamente versato PRAESIDIUM SGR S.P.A. ("Societa' Incorporanda"), societa' per azioni costituita e regolata secondo la legge italiana, con sede sociale in Milano, via Pontaccio n. 10, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09347320963, capitale sociale Euro 2.560.000,00, sottoscritto e versato per Euro 2.470.459,00 II. Esercizio dei diritti dei creditori I creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione, ai sensi dell'art. 2503 c.c., entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano. Ai sensi dell'art. 1021-9 della Luxembourg Company Law, i creditori della Societa' Incorporante preesistenti alla data di pubblicazione della decisione di fusione hanno diritto, entro 2 mesi dalla data della pubblicazione della decisione di fusione, di rivolgersi alla competente autorita' giudiziaria al fine di ottenere adeguata tutela o garanzia per ogni debito vantato, sia esigibile sia non esigibile, ove vi sia prova del rischio di inadempimento a causa della fusione. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza I soci della Societa' Incorporanda che non concorrano all'adozione della deliberazione sulla fusione saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso ad essi spettante ai sensi dell'articolo 2437 cod. civ. e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108. Il diritto di recesso dovra' essere esercitato ai sensi degli articoli 2437-bis ss. cod. civ. La procedura di offerta e di vendita, nonche' il pagamento di ogni corrispettivo dovuto ai soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, saranno condizionati al perfezionamento della fusione. La Societa' Incorporante non ha soci di minoranza poiche' l'intero capitale e' detenuto dalla Societa' Incorporanda. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite relative alla fusione Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono disponibili gratuitamente e messe a disposizione presso la sede legale della Societa' Incorporanda al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. Praesidium SGR S.p.A. - Il vice presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Costaguta TX21AAB7737