Notifica per pubblici proclami - Avviso ai comproprietari ex artt.
599 c.p.c. e 180 disp. Att. c.p.c. - R.G.E. n. 46/2020
Premesso che Comunione Sporting Hotel Villa Blu, in persona del
l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Trivoli,
sottoponeva a pignoramento immobiliare i seguenti beni di proprieta'
del sig. Sampietro Abele per la quota di 1,02659/1000 -
multiproprieta' del complesso alberghiero denominato "Sporting Hotel
Villa Blu" - siti in Cortina d'Ampezzo (BL) e cosi' descritti nel
Libro Tavolare d'Ampezzo: P.T. 5090, Sez. II, Comune Catastale e
mandamento Cortina d'Ampezzo, foglio 58, in Localita' Verocai, p.ed.
977, p.f. 6514, p.f. 6512/1, p.f. 6512/2, p.f. 6516/4, p.f. 6513/2 e,
in Localita' Guargne', p.f. 6518/1, p.f. 6518/3;
- con istanza del 12/10/2020 veniva chiesta la vendita dei beni
pignorati;
- con ordinanza del 10/05/2021 il Giudice dell'Esecuzione fissava
per la comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. l'udienza del
giorno 19/10/2021 ore 10:00, anche ai fini di cui all'art. 600
c.p.c.;
- dalla documentazione catastale acquisita risulta che i beni
oggetto di pignoramento (multiproprieta' alberghiera) sono intestati
a 457 soggetti.
La Comunione S.H. Villa Blu, come sopra rappresentata e difesa,
avvisa con le modalita' di notifica per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c., giusto decreto di autorizzazione emesso il 30.08.2021 dal
Tribunale di Belluno, tutti i comproprietari dei beni pignorati e/o
del complesso alberghiero denominato "Sporting Hotel Villa Blu", sito
di Cortina d'Ampezzo (BL), Localita' Verocai 73:
- che pende avanti l'intestato Tribunale, procedura esecutiva
immobiliare n. 46/2020 R.G.E. avente ad oggetto le suindicate quote
dell'immobile sopra descritto;
- che e' fatto loro divieto di lasciare separare dal debitore la
sua parte del bene comune senza ordine del giudice;
- che sono invitati a comparire avanti al Giudice dell'esecuzione,
dott. Francesco Montalto, del Tribunale di Belluno all'udienza del 19
ottobre 2021 ore 10:00 per sentire dare i provvedimenti indicati
negli artt. 569 e 600 c.p.c.;
- che e' loro facolta' acquistare la quota del debitore esecutato;
- che nel caso non intendessero acquistare tale quota, se il bene
non e' comodamente divisibile, potra' procedersi alla vendita
dell'intero bene, ai sensi dell'art. 600 c.p.c. compresa la loro
quota, anche se non debitori, con diritto a percepire una
proporzionale parte del prezzo all'esito della vendita.
Al fine di scongiurare tale eventualita' occorre che al giudice
dell'esecuzione ai sensi dell'art. 600 c.p.c. sia data prova della
possibilita' di liquidare la quota al valore di mercato: tale
eventualita' ricorre quando il comproprietario non esecutato
interessato all'acquisto della sola quota dichiari a verbale la
propria intenzione e ne asseveri la serieta' mediante deposito di una
cauzione pari al 10% del valore di stima di perizia della quota
versata con assegno circolare intestato alla procedura. Non verranno
concessi rinvii allo scopo di formalizzare l'offerta.
Milano, 1 settembre 2021
avv. Emilio Trivoli
TX21ABA9424