N. 194 SENTENZA 22 settembre - 14 ottobre 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo della NASpI spettante al lavoratore, a titolo di incentivo - Condizioni e limiti - Eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI - Obbligo, a carico del beneficiario, di restituire per intero l'anticipazione anche quando, per la limitata durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato, non sia stata compromessa la finalita' dell'incentivo - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalita' - Non fondatezza della questione - Opportunita' che il legislatore introduca meccanismi di flessibilita' della disciplina censurata. - Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, art. 8, comma 4. - Costituzione, art. 3, primo comma. (T-210194) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 20-10-2021)

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