Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Fissazione di un limite
massimo annuo omnicomprensivo (c.d. tetto retributivo), pari alla
retribuzione lorda del primo presidente della Corte di cassazione -
Inclusione, in tale limite, delle somme comunque erogate, anche nel
caso di piu' incarichi (nel caso di specie: giudice tributario) -
Denunciata violazione dei principi lavorista, di uguaglianza e di
ragionevolezza, di capacita' contributiva e di buon andamento della
pubblica amministrazione, e di quello, anche sovranazionale, di
proporzionalita' della retribuzione, nonche' dei doveri
inderogabili di solidarieta' economica e sociale e della riserva di
legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Non
fondatezza delle questioni.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23-ter,
comma 1; legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 471, 473 e
474; decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 13.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97; Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, art. 23, secondo comma.
(T-220027)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 2-2-2022)
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