Avviso al pubblico - Elettrodotto a 380 kV in doppia terna
"Chiaramonte Gulfi - Ciminna" ed opere connesse
La Societa' Terna S.p.a., con sede legale in Roma, viale Egidio
Galbani 70, C.F. e P.I. n. 05779661007, ai sensi del combinato
disposto della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni e del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii., rende noto che l'opera in oggetto e' stata autorizzata
alla costruzione ed esercizio in data 17 dicembre 2021 con il decreto
n. 239/EL-279bis/347/2021, dal Ministero della transizione ecologica,
previo provvedimento di Valutazione di impatto ambientale n. 125 del
15 giugno 2020; di seguito si riportano il testo del decreto
autorizzativo e l'estratto del provvedimento di valutazione di
impatto ambientale.
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni, per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge n.
239/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al
quale «al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di
promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la
costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di
preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione
unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero
delle attivita' produttive (ora Ministero della transizione ecologica
- Dipartimento per l'energia e il clima) di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della
transizione ecologica - Dipartimento per la transizione ecologica e
gli investimenti verdi), previa intesa con la regione o le regioni
interessate [...]»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge
n. 239/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al
quale «in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le
regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i
novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede
al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito
Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo
da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla
regione o dalle regioni interessate»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23
dicembre 2009, che disciplina le regole di funzionamento del Comitato
interistituzionale di cui al predetto comma;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici;
Visto il decreto, del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale
per l'energia elettrica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in
materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che «nel caso di conferenza
di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione
paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione
di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis)
... sia all'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia
al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'art. 146
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
Visti il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito
della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi
decreti ministeriali integrativi;
Visti i Piani di sviluppo della Rete elettrica di trasmissione
nazionale predisposti dal gestore della rete di trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.a.;
Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001,
introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190,
che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del
Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;
Vista la dichiarazione resa dalla societa' Terna S.p.a. in data 16
dicembre 2020 ai sensi della suddetta circolare applicativa,
trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n.
TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante il testo, unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante
integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di
infrastrutture lineari energetiche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare
l'art. 8 ove e' prevista l'adozione, con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della
disciplina con cernente la gestione delle terre e rocce da scavo
secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo art. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 183 del
7 agosto 2017, recante «Disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo», emanato in attuazione del predetto art. 8;
Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
come modificato dal decreto 9 novembre 2016;
Vista la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con
la quale Terna Rete Italia S.p.a., con sede in Roma - viale Egidio
Galbani n. 70 (c.f. n. 11799181000), societa' controllata da Terna -
Rete elettrica nazionale societa' per azioni (nel seguito: Terna
S.p.a.), con stessa sede (c.f. n. 05779661007), ha inviato la procura
generale conferitale da Terna S.p.a. affinche' la rappresenti nei
confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti
autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1°
aprile 2012;
Visto il decreto n. 239/EL-279/269/2018 del 12 aprile 2018, con il
quale il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
previa acquisizione dell'intesa della Regione Siciliana, ha
rilasciato alla societa' Terna S.p.a. l'autorizzazione, ai sensi
dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, alla
costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto aereo a 380 kV in
doppia terna «Chiaramonte Gulfi - Ciminna» e opere connesse;
Considerato che, per le sue caratteristiche, la suddetta opera e'
stata sottoposta a Valutazione di impatto ambientale e, nell'ambito
del procedimento autorizzativo, e' stato acquisito il giudizio
favorevole di compatibilita' ambientale, espresso dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero
della transizione ecologica) e dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali (ora Ministero della cultura), con decreto
interministeriale n. 104 del 27 aprile 2016;
Vista la sentenza n. 4737/2018 del 1° agosto 2018, con la quale la
Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento in
parte qua del citato decreto interministeriale di compatibilita'
ambientale n. 104 del 27 aprile 2016, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell'amministrazione, per difetto di motivazione del
parere favorevole con prescrizioni reso in data 27 luglio 2015 dalla
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo in merito
alle varianti proposte da Terna S.p.a. (note TRISPA/P20150001645 del
24 febbraio 2015 e TRISPA/P20150008201 dell'11 giugno 2015);
Considerato che tale pronunciamento ha comportato la caducazione
anche del citato decreto interministeriale n. 239/EL-279/269/2018 del
12 aprile 2018, di cui il decreto di compatibilita' VIA annullato
costituiva parte integrante e condizione necessaria, ai sensi del
comma 4 del citato art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003;
Vista l'istanza prot. n. TERNA/P20180027119 del 31 ottobre 2018
(prot. MiSE n. 0088971 del 5 novembre 2018), indirizzata al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con la quale, in seguito alla succitata
pronuncia, Terna S.p.a. ha presentato la richiesta di
rideterminazione dei Ministeri autorizzanti in merito
all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle suddette
opere;
Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna ha
chiesto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, previa acquisizione di un nuovo parere da parte della
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, riemetta
il decreto di compatibilita' ambientale e che i Ministeri
autorizzanti procedano a:
rideterminarsi in ordine all'autorizzazione alla costruzione ed
esercizio delle citate opere;
dichiarare nuovamente la pubblica utilita', urgenza e
indifferibilita' delle opere e la loro inamovibilita';
riapporre il vincolo preordinato all'esproprio e all'imposizione
coattiva della servitu' di elettrodotto ex art. 52-quater del DPR n.
327/2001;
delegare nuovamente Terna S.p.a. a emettere tutti gli atti del
procedimento espropriativo;
riapporre le necessarie misure di salvaguardia in ordine alle
opere da costruire;
Considerato che, nello specifico, le opere in questione sono
finalizzate al miglioramento della sicurezza, della qualita' e della
continuita' della fornitura dell'energia elettrica nell'area centrale
della Regione Sicilia, favorendo lo sviluppo del tessuto
socio-economico dell'Isola;
Considerato che le suddette opere consentiranno, inoltre, di
ridurre i vincoli di esercizio delle centrali da fonte convenzionale
ed eolica presenti nella parte orientale dell'Isola, migliorando
l'affidabilita' e la sicurezza della fornitura di energia elettrica
nella Sicilia occidentale, in particolare nella citta' di Palermo, e
di sfruttare maggiormente, anche in relazione all'entrata in
esercizio del secondo collegamento a 380 kV «Sorgente - Rizziconi»,
l'energia messa a disposizione dalle nuove centrali, garantendo cosi'
una migliore copertura del fabbisogno isolano;
Vista la nota prot. n. 91351 del 27 novembre 2018, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico, preso atto dell'istanza di Terna
e in considerazione della persistenza dell'esigenza elettrica
connessa al progetto in autorizzazione, come confermata nei Piani di
sviluppo della RTN approvati dallo stesso Ministero, ha comunicato
l'avvio del procedimento di rideterminazione dei Ministeri
autorizzanti sul progetto in esame, sospendendo lo stesso
procedimento fino alla data di conclusione dell'endoprocedimento
ambientale;
Considerato che, al contempo, il Ministero dello sviluppo economico
ha invitato la societa' proponente a presentare istanza ai Ministeri
competenti, nel rispetto della sentenza del Consiglio di Stato, per
la rideterminazione sulla compatibilita' ambientale;
Vista la nota prot. n 55568 del 16 luglio 2020, con la quale il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
notificato al Ministero dello sviluppo economico l'emanazione del
decreto interministeriale n. 125 del 15 giugno 2020, con il quale e'
stata decretata la compatibilita' ambientale delle opere in oggetto,
avendo acquisito, tra l'altro, il parere favorevole del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, rinnovato nel senso di quanto
indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018;
Vista la nota prot. n. TERNA/P20200065579 del 14 ottobre 2020, con
la quale Terna S.p.a. ha trasmesso alle amministrazioni autorizzanti
la documentazione progettuale completa, segnalando che la stessa e'
invariata rispetto al progetto autorizzato con il citato decreto n.
239/EL- 279/269/2018 del 12 aprile 2018, tranne la documentazione
catastale ricompresa nell'appendice A allo stesso progetto. Tale
aggiornamento si e' reso necessario, essendo trascorsi trenta mesi
dalla predetta autorizzazione, per individuare eventuali modifiche
derivanti da cambi di proprieta', frazionamenti o altro, intervenuti
nel tempo;
Considerato che il progetto in autorizzazione prevede, in
particolare:
la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia
terna tra l'esistente stazione elettrica «Chiaramonte - Gulfi» e
l'esistente stazione elettrica «Ciminna», per una lunghezza totale di
171,3 km circa (opera principale);
l'adeguamento della S.E. «Ciminna» (opera connessa);
l'adeguamento della S.E. «Chiaramonte - Gulfi» (opera connessa);
la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 150 kV in
semplice terna interferenti con l'opera principale (opera connessa);
la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 220 kV in doppia
terna «Ciminna - Caracoli» e «Ciminna - Partinico» interferenti con
l'opera principale (opera connessa);
la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 380 kV in
semplice terna «Chiaramonte Gulfi - Paterno'» e «Chiaramonte - Gulfi
- Priolo» (opera connessa);
Vista la nota prot. n. 0023834 del 20 ottobre 2020, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo
della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi
minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato il
formale riavvio del procedimento, nonche' indetto, ai sensi dell'art.
14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di servizi decisoria
semplificata in modalita' asincrona;
Considerato che nella suddetta nota il Ministero dello sviluppo
economico visto che il procedimento di rideterminazione e' stato
motivato unicamente dalla necessita' di acquisire la riespressione
del parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali in linea
con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018 e che il
tracciato non e' variato rispetto a quello a suo tempo autorizzato,
ha chiesto a tutti gli enti ed amministrazioni individuati ai sensi
dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 di
attualizzare o confermare il proprio parere, allegando a tal fine
l'elenco dei pareri gia' espressi nell'ambito del precedente
procedimento autorizzativo;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato
l'indirizzo web cui accedere per acquisire copia del progetto;
Considerato che, nel termine stabilito dal comma 2, lettera b) del
citato art. 14-bis della legge n. 241/1990, sono pervenute richieste
di integrazioni documentali da parte dell'Autorita' del Bacino del
Distretto idrografico della Sicilia (prot. n. 15311 del 6 novembre
2020) e della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di
Ragusa (prot. n. 8757 del 13 novembre 2020);
Vista la nota prot. n. TERNA/P20200074575 del 18 novembre 2020, con
la quale Terna S.p.a. ha riscontrato la nota della predetta Autorita'
di Bacino;
Viste le note prot. n. 0030311 del 16 dicembre 2020 e n.
TERNA/P202083777 del 24 dicembre 2020, con le quali rispettivamente
il Ministero dello sviluppo economico e Terna S.p.a. hanno
riscontrato la citata nota della Soprintendenza di Ragusa;
Preso atto che Terna S.p.a. ha provveduto, ai sensi della legge n.
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art.
52-ter, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a depositare il
progetto presso i comuni interessati per la consultazione pubblica;
Preso atto che la societa' richiedente ha provveduto alla
pubblicazione dell'avviso del riavvio del procedimento agli albi
pretori dei comuni interessati dalle opere per almeno 30 giorni
consecutivi;
Preso atto che la societa' richiedente ha provveduto alla
pubblicazione di detto avviso sui quotidiani «Corriere della Sera»,
«Il Messaggero» e «Il Giornale di Sicilia» del 26 ottobre 2020;
Preso atto che Terna S.p.a. ha provveduto, inoltre, ad inviare le
comunicazioni personali relative al suddetto riavvio del procedimento
mediante raccomandate con avviso di ricevimento ai nuovi proprietari
che nel frattempo sono subentrati a quelli originariamente
interessati;
Atteso che, a seguito delle suddette comunicazioni sono pervenute
le seguenti osservazioni da parte di:
1) Azienda agricola La Greca Carmelo (nota del 20 novembre 2020),
riscontrata da Terna con nota prot. n. TERNA/P202083329 del 23
dicembre 2020;
2) avv. Lanzafame per conto del dott. Frasson Lorenzo (nota del
25 novembre 2020), riscontrata da Terna con nota prot. n.
TERNA/P20210017605 del 3 marzo 2021;
3) avv. Pesce per conto della signora Grimaldi Caterina di Nixima
(nota PEC del 24 novembre 2020), riscontrata da Terna con nota prot.
n. TERNA/P20210017745 del 3 marzo 2021;
4) Comune di Chiaramonte Gulfi (note del 9 dicembre 2020 e 17
febbraio 2021) e dello Studio legale Cariola (note del 16 dicembre
2020 e dell'11 gennaio 2021), riscontrate dal MiSE con nota prot. n.
0006279 del 1° marzo 2021;
Vista la nota prot. n. 0019985 del 2 dicembre 2020, con la quale la
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione
e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e
trasporti, (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili) competente, nell'ambito del presente procedimento unico,
per l'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni
dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la nota prot.
n. 12521 del 25 novembre 2020, con la quale il Comune di Castellana
Sicula ha confermato il proprio precedente parere favorevole sulla
compatibilita' urbanistica del progetto reso in data 19 dicembre
2017;
Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
Considerato che le competenze in materia di energia ai sensi del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal
Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione
ecologica;
Vista la nota prot. n. 0007521 del 10 marzo 2021, con la quale il
Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per l'energia e
il clima - Direzione generale infrastrutture e sicurezza sistemi
energetici e geominerari, avendo acquisito determinazioni (pareri,
nulla osta, atti di assenso comunque denominati) delle
amministrazioni coinvolte che risultano di assenso rispetto al
progetto presentato, in quanto contengono condizioni e prescrizioni
che possono essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali al progetto, come da tabella allegata alla sopradetta
nota ed avendo valutato le osservazioni dei privati interessati
intervenuti nel procedimento e le relative controdeduzioni della
societa' richiedente, ha determinato la conclusione positiva della
Conferenza sopra citata, invitando la Regione Siciliana a confermare
l'Atto di intesa previsto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239 (Allegato 1);
Vista la nota prot. n. 0056106 del 26 maggio 2021, con la quale il
Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per la
crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo ha comunicato
l'emanazione, in data 17 maggio 2021, del decreto interministeriale
n. 180 di rettifica, in merito alla corretta denominazione del
soggetto proponente, del citato decreto di compatibilita' ambientale
n. 125 del 15 giugno 2020;
Vista la nota prot. n. 0018304 del 9 giugno 2021, con la quale il
Ministero della transizione ecologica ha rinnovato alla Regione
Siciliana la richiesta di rilascio del prescritto atto di intesa, ai
fini dell'emissione del decreto autorizzativo, comunicando altresi'
che, in caso di mancata acquisizione dello stesso, si sarebbe
proceduto alla convocazione del Comitato interistituzionale di cui al
comma 4-bis dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003;
Vista la nota prot.n. 22769 del 7 luglio 2021 (fascicolo IRIDE
35275/2020) con la quale il Dipartimento dell'energia - Servizio 3
della Regione Siciliana ha chiesto al Ministero della transizione
ecologica di valutare le soluzioni alternative al progetto, proposte
da un privato ed allegate alla nota e di soprassedere, nelle more,
alla convocazione del Comitato interistituzionale, comunicando
altresi' la sospensione per 30 giorni del procedimento finalizzato al
rilascio dell'intesa;
Vista la nota prot. n. 0024814 del 6 agosto 2021, con la quale il
Ministero .della transizione ecologica, ritenendo che quanto
richiamato dall'Amministrazione regionale nella predetta nota fosse
stato gia' esaminato e chiarito nell'ambito della conferenza di
servizi ed in considerazione della mancata espressione dell'intesa da
parte della Regione Siciliana entro i termini indicati nella suddetta
nota, ha convocato il Comitato interistituzionale di cui al comma
4-bis dell'art. 1-sexies del predetto decreto-legge n. 239/2003, al
fine di acquisire l'intesa medesima;
Visto il verbale finale favorevole della riunione del 7 ottobre
2021 del Comitato interistituzionale di cui al comma 4-bis dell'art.
1-sexies del decreto-legge n. 239/2003, che, ai sensi del decreto
ministeriale 23 dicembre 2009, costituisce intesa della Regione
Siciliana;
Considerato che, nell'ambito del presente procedimento di
rideterminazione, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i
nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi
della vigente normativa, alcuni con prescrizioni e sono considerati
come acquisiti anche tutti i pareri, alcuni con prescrizioni, gia'
espressi nell'ambito del precedente procedimento autorizzativo che
non siano stati attualizzati nel presente;
Considerato, quindi, che tutti i pareri acquisiti nel presente
procedimento e nel precedente formano parte integrante del presente
decreto (Allegato 2);
Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni
e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di
servizi e' intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni, quale parere favorevole o nulla osta;
Considerato che la pubblica utilita' dell'intervento in questione
discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono
stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale;
Considerato che le attivita' in questione risultano urgenti e
indifferibili in quanto hanno la finalita' di superare le limitazioni
alla capacita' produttiva di energia elettrica con particolare
riferimento al polo di Priolo Gargallo, e inoltre di ovviare alle
congestioni che si manifestano sulla rete a 220 kV a causa della
mancanza di elettrodotti a 380 kV tra Sicilia Occidentale e Sicilia
Orientale;
Considerata la necessita' di accogliere quanto richiesto da Terna
S.p.a. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni
intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la
disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicita'
di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di alterare la
qualita' del trasporto di energia elettrica;
Visti l'«Atto di accettazione» n. GRUPPO TERNA/P20210100895 del 10
dicembre 2021, con il quale la societa' Terna S.p.a. si e' impegnata
ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni
competenti;
Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di
autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del
procedimento di rideterminazione;
Visto l'art. 6, comma 8, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 che prevede la possibilita', per
l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in
tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;
Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale
la societa' Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la
delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;
Visti gli atti di ufficio;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e
all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna «Chiaramonte
Gulfi - Ciminna» e delle opere connesse, da realizzarsi nei Comuni di
Alimena, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Ciminna, Lercara
Friddi, Petralia Sottana e Vicari, in Provincia di Palermo;
Cammarata, in Provincia di Agrigento; Mussomeli, Santa Caterina
Villarmosa, Resuttano, Villalba, Vallelunga Pratameno, in Provincia
di Caltanissetta; Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte,
Villarosa, in Provincia di Enna; Licodia Eubea, Mineo, Ramacca,
Raddusa, in Provincia di Catania; Chiaramonte Gulfi, in Provincia di
Ragusa, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo la localizzazione
e i tracciati individuati nelle planimetrie catastali n.
DGGR10002BGL00067-rev.02 del 21 settembre 2020 (n. 69 Tavole),
allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto
richiedente.
Art. 2.
1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, e successive modificazioni ed integrazioni, la societa' Terna
S.p.a., con sede in Roma - viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. n.
05779661007), e' autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui
all'art. 1, in conformita' al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti,
compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a
costruire e ad esercire le citate opere in conformita' al progetto
approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e
ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza
ed indifferibilita' ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato
all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i comuni
confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le
necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate
ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 52-quater, comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e
adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.
Art. 3.
La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle
prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al
presente decreto (Allegato 2).
Art. 4.
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita'
costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o
in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma
4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e
s.m.i.
3. Copia integrale del progetto-esecutivo deve essere inviata, a
cura di Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni
autorizzanti, alle due direzioni generali competenti del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, alla regione e ai
comuni interessati, mentre alle societa' proprietarie delle opere
interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi
alle sole opere interferenti.
4. Copia integrale del progetto esecutivo deve altresi' essere
trasmessa, dalla societa' titolare del decreto autorizzativo, al
Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per la
crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo, al Ministero della
cultura, alla regione e agli altri enti preposti alle verifiche di
ottemperanza alle prescrizioni imposte nel decreto VIA come ivi
specificato. Analogamente, la medesima societa' deve provvedere alla
trasmissione degli atti acclaranti l'ottemperanza alle eventuali
prescrizioni da rispettare durante le fasi di cantiere e per quelle
successive all'esecuzione dei lavori.
5. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la
societa' titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2017, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale n. 183 del 7 agosto 2017. «Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi
dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.», nonche' a
quelle contenute nel citato decreto VIA.
6. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa
in esercizio, Terna S.p.a. deve fornire alle direzioni autorizzanti
apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita'
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
luglio 2003. Terna S.p.a. deve comunicare alle direzioni autorizzanti
la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di
elettrodotto, Terna S.p.a. deve fornire i valori delle correnti agli
organi di controllo previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la frequenza ivi
stabilite.
8. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di
cui all'art. 3, Terna S.p.a. deve fornire, alle direzioni
autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
9. Il Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per la
transizione ecologica e gli investimenti verdi - provvede alla
verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato, sulla
base delle vigenti normative di settore.
10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a
carico di Terna S.p.a.
Art. 5.
L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei
terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica. In conseguenza, la societa' Terna S.p.a. assume la piena
responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
trattasi, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa da parte
di terzi che si ritenessero danneggiati.
Art. 6.
Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, e'
conferita delega alla societa' Terna S.p.a., in persona del suo
amministratore delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno
o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi
della delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e
parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la
subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri
espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, anche avvalendosi di
societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi
atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, le
autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e
definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai
fini della realizzazione dell'elettrodotto.
Art. 7.
1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della
Terna S.p.a., unitamente all'estratto del sopracitato decreto
interministeriale n. 125 del 15 giugno 2020, recante favorevole
pronuncia di compatibilita' ambientale, nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore generale per le infrastrutture
e la sicurezza dei sistemi energetici
e geominerari
Grillo
Il direttore generale per la crescita
e la qualita' dello sviluppo sostenibile
Montanaro
____
Terna S.p.a.
con sede Legale in Roma, viale Egidio Galbani 70
C.F. e P.I. n. 05779661007
Estratto del provvedimento di valutazione di impatto ambientale n.
125 del 15 giugno 2020 relativo al progetto Elettrodotto a 380 kV
in doppia terna «Chiaramonte Gulfi - Ciminna» ed opere connesse,
presentato dalla societa' Terna S.p.a. con sede legale in Roma,
viale Egidio Galbani n. 70 - C.F. e P.I. n. 05779661007.
In data 15 giugno 2020 e' stato emanato il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale n. 125, con esito positivo relativo
al progetto Elettrodotto a 380 kV in doppia terna «Chiaramonte Gulfi
- Ciminna» ed opere connesse localizzato nella Regione Sicilia, nelle
Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa
e nei Comuni di Alimena, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia,
Ciminna, Lercara Friddi, Petralia Sottana, Vicari (in Provincia di
Palermo); Cammarata (in Provincia di Agrigento); Mussomeli, Santa
Caterina Villarmosa, Resuttano, Villalba, Vallelunga Pratameno (in
Provincia di Caltanissetta); Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna,
Leonforte, Villarosa (in Provincia di Enna); Licodia Eubea, Mineo,
Ramacca, Raddusa (in Provincia di Catania); Chiaramonte Gulfi (in
Provincia di Ragusa) presentato dalla societa' Terna S.p.a., con sede
legale in Roma, viale Egidio Galbani 70, C.F. e P.I. n. 05779661007.
Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne
costituiscono parte integrante, e' disponibile sul portale delle
Valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero della transizione
ecologica (http://www.va.minambiente.it/) e presso la Direzione per
le valutazioni e autorizzazioni ambientali, via Cristoforo Colombo n.
44, 00147 Roma.
Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello
Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Terna S.p.A. - Gestione processi amministrativi - Il responsabile
Adel Motawi
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