Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum.
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata
«Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (Omicidio del
consenziente)» - Effetto di liceizzazione, in caso di esito
referendario positivo, non circoscritto alla causazione, con il suo
consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e
irreversibili - Incidenza su normativa costituzionalmente
necessaria, a tutela del diritto alla vita - Impossibilita' di una
semplice abrogazione - Inammissibilita' della richiesta.
- Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.
1398, art. 579 (Omicidio del consenziente), comma primo,
limitatamente alle parole "la reclusione da sei a quindici anni";
comma secondo, integralmente; comma terzo, limitatamente alle
parole "Si applicano".
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
art. 2, primo comma.
(T-220050)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 2-3-2022)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.