Scissione parziale, asimmetrica, transfrontaliera di AM Capital S.r.l. (ITA), societa' costituita ai sensi del diritto italiano, in favore di Petrel Holding S.A. (LUX), societa' costituita ai sensi del diritto lussemburghese - Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 I. Societa' coinvolte nella scissione transfrontaliera: "AM CAPITAL S.r.l." Societa' di diritto italiano, con sede legale in Milano (MI), via San primo n. 4, capitale sociale euro 84.210,00 (ottantaquattro mila e duecentodieci virgola zero zero), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, con codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione: 07006470962, numero REA n. Milano - 1928917 [di seguito anche AM CAPITAL oppure anche la Societa' Scissa o la Scissa] "PETREL HOLDING SARL" Societe' a' responsabilite' limitee (societa' a responsabilita' limitata) di diritto lussemburghese, con sede in 26 boulevard Royal, 2449, Luxembourg, iscritta al Registre de commerce et des Societes, Luxembourg (Registro di Commercio e Societa' del Lussemburgo) al n. B260897 [di seguito anche PETREL HO.CO. oppure anche la Societa' Beneficiaria o la Beneficiaria] II. Esercizio dei diritti dei creditori I creditori della Societa' Scissa, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di scissione presso il registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, ai sensi dell'articolo 2501-ter Codice Civile, come richiamato dall'articolo 2506-bis, Codice Civile, hanno diritto di proporre opposizione alla scissione ai sensi dell'articolo 2503 Codice Civile, come richiamato dall'articolo 2506-ter, comma 5, Codice Civile, entro 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione della decisione di scissione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi. Ai sensi dell'articolo 1031-10 della Legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle societa' commerciali, come successivamente modificata [di seguito anche la Legge sulle Societa' Lussemburghesi], i creditori della Societa' Beneficiaria, preesistenti alla data di pubblicazione dell'atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 1031-15 della Legge sulle Societa' Lussemburghesi, entro due (2) mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di scissione, possono, nonostante l'esistenza di accordi contrari, rivolgersi al Tribunaux d'arrondissement de et a' Luxembourg competente in materia e per i provvedimenti d'urgenza, al fine di ottenere adeguata tutela o garanzia collaterale per ogni debito vantato, sia esigibile sia non esigibile, laddove gli stessi siano in grado di dimostrare in maniera soddisfacente che vi sia il rischio di inadempimento delle proprie ragioni di credito a causa della scissione parziale, e che non siano state offerte garanzie adeguate. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza AM CAPITAL S.r.l. Posto che l'operazione, come progettata e proposta, e' una scissione parziale e asimmetrica, secondo legge (articolo 2506 Codice Civile italiano), l'assemblea dei soci chiamata all'approvazione del progetto di scissione potra' deliberare solo ove consti il consenso unanime di tutti i soci, garantendo cosi' la perfetta tutela dei diritti di ciascuno e tutti di essi soci. Petrel HO.CO. e' una societa' a responsabilita' limitata a socio unico, tal qual con unico soggetto titolare dell'intero capitale, e l'operazione e portata a compimento sara' praticata mantenendo fermo e invariato tale assetto proprietario fino alla data di sua efficacia, come stabilita dalle leggi applicabili. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla scissione Ulteriori informazioni sulla scissione transfrontaliera sono disponibili gratuitamente e messe a disposizione degli aventi diritto presso la sede legale della Societa' Scissa. Milano, 3 Marzo 2022 AM Capital S.r.l. - L'amministratore unico Martino Vecchio TX22AAB2601