Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Prestazioni ai superstiti - Pensione
privilegiata indiretta - Quote percentuali - Attribuzione al figlio
minorenne, nato fuori dal matrimonio, di una quota pari a quella
spettante nel caso di concorso con il genitore superstite, anziche'
della maggior quota del 70 per cento spettante al minore orfano di
entrambi i genitori - Necessita', nel caso fosse accolta la
questione, di rideterminare le quote percentuali spettanti al
coniuge superstite e al figlio minorenne - Omessa previsione -
Denunciata violazione del principio di uguaglianza, e del
diritto-dovere dei genitori di provvedere ai figli - Sussistenza di
argomenti a sostegno della fondatezza della prima questione -
Impossibilita' di un intervento ablatorio della Corte
costituzionale, in assenza di una soluzione costituzionalmente
obbligata - Inammissibilita' delle questioni - Necessita' di un
tempestivo intervento legislativo.
- Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, art. 13, secondo comma,
lettera b), come sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, nel testo riformulato dall'art. 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903.
- Costituzione, artt. 3 e 30, primo e terzo comma.
(T-220100)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 20-4-2022)
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