Notifica per pubblici proclami - Ordinanza di affrancazione di fondo
enfiteutico - N. 6096/2021 R.G.
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13
ottobre 2022, osserva quanto segue.
Anna Errico, Stefania Imbriani, Alessandra Imbriani, Sabrina
Imbriani e Dario Imbriani, dopo aver premesso di essere titolari pro
quota del diritto di livello su un terreno sito in agro di Monteroni
di Lecce, esteso circa mq 384, meglio identificato in ricorso e aver
precisato che il diritto del concedente su tale terreno appartiene a
Antonio Caroli fu Giovanni, hanno chiesto disporsi l'affrancazione
del terreno.
Avvenuta la notifica per pubblici proclami e in difetto di
costituzione di alcuno per parte resistente, e' stato aperto un
libretto depositi giudiziari su cui parte ricorrente ha depositato la
somma di euro 209,60, a titolo di capitale di affranco.
All'udienza del 13.10.2022 il difensore di parte ricorrente ha
precisato i criteri per la determinazione del capitale di affranco,
esponendo argomentazioni difensive che in questa sede sono condivise.
Come noto, il livello e' un antico diritto che, in seguito alla
emanazione del Codice Civile del 1942 e di varie leggi speciali, tra
le quali la Legge 18.12.1970 n.1138, e' di fatto ricondotto al
diritto di enfiteusi dove il livellario e' l'enfiteuta che, come
l'enfiteuta (art. 965), puo' disporre del proprio diritto sia per
atto tra vivi che mortis causa. Il diritto del concedente e' solo il
diritto al canone e l'enfiteuta ha diritto all'affrancazione e vi e'
una sostanziale equiparazione del diritto di affrancazione del
livello a quella di enfiteusi. In questo senso si e' espressa la
giurisprudenza di legittimita' nelle ipotesi in cui ha esaminato
l'istituto giuridico in esame (Cass. 1862/1963), precisando che il
termine "livello" deriva da libellus, con la quale espressione veniva
indicata la scrittura, e cioe' lo strumento contrattuale con
riferimento ai vari tipi di rapporti. Nella successiva evoluzione
storica fino ai nostri giorni, i nomi "livello" ed "enfiteusi"
vennero promiscuamente adoperati nell'uso comune, per modo che i due
istituti finirono in seguito, gia' prima delle codificazioni moderne,
per confondersi e unificarsi, con la conseguente estensione, anche ai
livelli della generale disciplina sulla enfiteusi (in Giurisprudenza
T. Benevento 5.5.2009, che definisce applicabile al livello il
disposto dell'art. 961 c.c.; T. Bologna 9.5.2006; Tar Salerno,
26.2.2009, secondo cui nell'ambito dei soggetti legittimati ad
impugnare gli atti della procedura ablatoria e' compreso anche il
livellario, in quanto il livello costituisce un diritto sul fondo, i
cui contenuti sono assimilabili a quello dell'enfiteusi, e il
livellario e' titolare di una posizione differenziata e qualificata,
ed ha quindi interesse ad impugnare il provvedimento espropriativo).
L'assimilazione tra enfiteusi e diritto di livello e' costante
nelle applicazioni giurisprudenziali di merito in cui si evidenzia
che il livello, pur essendo originariamente diverso dall'enfiteusi,
nella sua evoluzione storica si identifica con quest'ultimo istituto
(Cass. 1961/1366; Cass. 1682/1963).
Tali istituti, pur di natura diversa, traggono costituzione da un
atto di natura concessoria in forza del quale il livellario e
l'enfiteuta diventano titolari di un diritto soggettivo perfetto sul
bene, con pienezza di facolta', salva la proprieta' che rimane in
capo al concedente, verso il pagamento di un canone periodico. Il
livellario, allo stesso modo dell'enfiteuta, e' titolare del diritto
di affrancazione da esercitarsi a norma della L. 22.7.1966 n. 607,
confermandosi pertanto che questi e' titolare di un diritto sul bene
valido erga omnes ma distinto dal diritto di proprieta' (Cass.
6916/1863).
Cio' premesso, si rileva che dagli atti prodotti in giudizio si
evince la titolarita' del rapporto di enfiteusi relativamente al
fondo descritto nel ricorso e che la parte ricorrente ha provveduto
al deposito della somma di €. 209,60, stabilita con provvedimento in
data 10.02.20022 quale capitale di affrancazione del fondo di cui al
ricorso, come risulta dal libretto di depositi giudiziari allegato
dalla parte ricorrente. Ricorrono pertanto i presupposti
dell'affrancazione.
P.Q.M.
A) Dispone l'affrancazione, in favore di Anna Errico, Stefania
Imbriani, Alessandra Imbriani, Sabrina Imbriani, Dario Imbriani, del
terreno sito in agro di Monteroni di Lecce, esteso circa 384 mq, in
Catasto Terreni del Comune di Monteroni di Lecce al foglio 15, p.lla
410, seminativo 4, are 03 ca 84, reddito dominicale 0,79 euro,
reddito agrario 0,69 euro;
B) Manda alla cancelleria per la trascrizione nei RRII del presente
provvedimento, con esonero del Conservatore da ogni responsabilita' e
con spese a carico di parte ricorrente.
Si comunichi.
Lecce, 19/10/2022
Il giudice, Dott.ssa Viviana Mele
avv. Pietro Lisi
TX22ABA11496