TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
Prima Sezione Civile

(GU Parte Seconda n.126 del 27-10-2022)

 
Notifica per pubblici proclami - Ordinanza di affrancazione di  fondo
                   enfiteutico - N. 6096/2021 R.G. 
 

  Il giudice, sciogliendo  la  riserva  assunta  all'udienza  del  13
ottobre 2022, osserva quanto segue. 
  Anna  Errico,  Stefania  Imbriani,  Alessandra  Imbriani,   Sabrina
Imbriani e Dario Imbriani, dopo aver premesso di essere titolari  pro
quota del diritto di livello su un terreno sito in agro di  Monteroni
di Lecce, esteso circa mq 384, meglio identificato in ricorso e  aver
precisato che il diritto del concedente su tale terreno appartiene  a
Antonio Caroli fu Giovanni, hanno  chiesto  disporsi  l'affrancazione
del terreno. 
  Avvenuta  la  notifica  per  pubblici  proclami  e  in  difetto  di
costituzione di alcuno per  parte  resistente,  e'  stato  aperto  un
libretto depositi giudiziari su cui parte ricorrente ha depositato la
somma di euro 209,60, a titolo di capitale di affranco. 
  All'udienza del 13.10.2022 il  difensore  di  parte  ricorrente  ha
precisato i criteri per la determinazione del capitale  di  affranco,
esponendo argomentazioni difensive che in questa sede sono condivise. 
  Come noto, il livello e' un antico diritto  che,  in  seguito  alla
emanazione del Codice Civile del 1942 e di varie leggi speciali,  tra
le quali la Legge  18.12.1970  n.1138,  e'  di  fatto  ricondotto  al
diritto di enfiteusi dove il  livellario  e'  l'enfiteuta  che,  come
l'enfiteuta (art. 965), puo' disporre del  proprio  diritto  sia  per
atto tra vivi che mortis causa. Il diritto del concedente e' solo  il
diritto al canone e l'enfiteuta ha diritto all'affrancazione e vi  e'
una  sostanziale  equiparazione  del  diritto  di  affrancazione  del
livello a quella di enfiteusi. In questo  senso  si  e'  espressa  la
giurisprudenza di legittimita' nelle  ipotesi  in  cui  ha  esaminato
l'istituto giuridico in esame (Cass. 1862/1963),  precisando  che  il
termine "livello" deriva da libellus, con la quale espressione veniva
indicata  la  scrittura,  e  cioe'  lo  strumento  contrattuale   con
riferimento ai vari tipi di  rapporti.  Nella  successiva  evoluzione
storica fino ai  nostri  giorni,  i  nomi  "livello"  ed  "enfiteusi"
vennero promiscuamente adoperati nell'uso comune, per modo che i  due
istituti finirono in seguito, gia' prima delle codificazioni moderne,
per confondersi e unificarsi, con la conseguente estensione, anche ai
livelli della generale disciplina sulla enfiteusi (in  Giurisprudenza
T. Benevento  5.5.2009,  che  definisce  applicabile  al  livello  il
disposto dell'art.  961  c.c.;  T.  Bologna  9.5.2006;  Tar  Salerno,
26.2.2009,  secondo  cui  nell'ambito  dei  soggetti  legittimati  ad
impugnare gli atti della procedura ablatoria  e'  compreso  anche  il
livellario, in quanto il livello costituisce un diritto sul fondo,  i
cui  contenuti  sono  assimilabili  a  quello  dell'enfiteusi,  e  il
livellario e' titolare di una posizione differenziata e  qualificata,
ed ha quindi interesse ad impugnare il provvedimento espropriativo). 
  L'assimilazione tra enfiteusi e  diritto  di  livello  e'  costante
nelle applicazioni giurisprudenziali di merito in  cui  si  evidenzia
che il livello, pur essendo originariamente  diverso  dall'enfiteusi,
nella sua evoluzione storica si identifica con quest'ultimo  istituto
(Cass. 1961/1366; Cass. 1682/1963). 
  Tali istituti, pur di natura diversa, traggono costituzione  da  un
atto di natura  concessoria  in  forza  del  quale  il  livellario  e
l'enfiteuta diventano titolari di un diritto soggettivo perfetto  sul
bene, con pienezza di facolta', salva la  proprieta'  che  rimane  in
capo al concedente, verso il pagamento di  un  canone  periodico.  Il
livellario, allo stesso modo dell'enfiteuta, e' titolare del  diritto
di affrancazione da esercitarsi a norma della L.  22.7.1966  n.  607,
confermandosi pertanto che questi e' titolare di un diritto sul  bene
valido erga omnes  ma  distinto  dal  diritto  di  proprieta'  (Cass.
6916/1863). 
  Cio' premesso, si rileva che dagli atti  prodotti  in  giudizio  si
evince la titolarita' del  rapporto  di  enfiteusi  relativamente  al
fondo descritto nel ricorso e che la parte ricorrente  ha  provveduto
al deposito della somma di €. 209,60, stabilita con provvedimento  in
data 10.02.20022 quale capitale di affrancazione del fondo di cui  al
ricorso, come risulta dal libretto di  depositi  giudiziari  allegato
dalla   parte   ricorrente.   Ricorrono   pertanto   i    presupposti
dell'affrancazione. 
  P.Q.M. 
  A) Dispone l'affrancazione, in  favore  di  Anna  Errico,  Stefania
Imbriani, Alessandra Imbriani, Sabrina Imbriani, Dario Imbriani,  del
terreno sito in agro di Monteroni di Lecce, esteso circa 384  mq,  in
Catasto Terreni del Comune di Monteroni di Lecce al foglio 15,  p.lla
410, seminativo 4, are  03  ca  84,  reddito  dominicale  0,79  euro,
reddito agrario 0,69 euro; 
  B) Manda alla cancelleria per la trascrizione nei RRII del presente
provvedimento, con esonero del Conservatore da ogni responsabilita' e
con spese a carico di parte ricorrente. 
  Si comunichi. 
  Lecce, 19/10/2022 
  Il giudice, Dott.ssa Viviana Mele 

                          avv. Pietro Lisi 

 
TX22ABA11496
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