Modifiche alla circolare CDP S.P.A. n. 1280 del 27 giugno 2013 e s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte di enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267" Alla Circolare CDP S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280, recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte di enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267",pubblicata in GURI n. 85, Parte II, del 20/07/2013, come modificata in data 21/11/2016 (GURI n. 149, Parte II, del 20/12/2016), in data 12/04/2017 (GURI n. 57, Parte II, del 16/05/2017), in data 14/07/2017 (GURI n. 110, Parte II, del 19/09/2017), in data 7/06/2019 (GURI n. 71, Parte II, del 18/06/2019) e in data 13/07/2020 (GURI n. 107, Parte II, del 12/09/2020), sono apportate le modifiche di seguito indicate: Nella Parte III: CONDIZIONI GENERALI, Cap. 1 "PRESTITI ORDINARI", alla Sez. 12 "Diverso utilizzo",dopo il periodo: "La documentazione istruttoria da produrre per la concessione del diverso utilizzo e' disponibile nella relativa sezione del sito internet della CDP." e' inserito il periodo: "Per il finanziamento di debiti fuori bilancio, si precisa che, cosi' come per la concessione di un nuovo prestito ordinario (cfr. parte III, cap. 1, sez. 15), l'autorizzazione da parte di CDP del diverso utilizzo deve intervenire nel medesimo anno solare nel quale e' deliberato il riconoscimento dei debiti finanziati. Fa eccezione la sola ipotesi in cui l'Ente faccia ricorso alla predisposizione del piano triennale di rateizzazione di cui all'art. 194, comma 2 del TUEL, nel qual caso l'Ente puo' richiedere uno o piu' diversi utilizzi nel corso di ciascun anno, in conformita' a quanto previsto nel piano medesimo.". Nella Parte III: CONDIZIONI GENERALI, dopo il Cap. 7 "PRESTITI FLESSIBILI GRANDI OPERE" einserito il seguente Capitolo: Cap. 8. PRESTITI PROGETTUALITA' PNRR/FNC Premessa Il prestito Progettualita' PNRR/FNC ("P-PNRR/FNC") e' rivolto a comuni, province e citta' metropolitane ed e' finalizzato al finanziamento delle spese per la predisposizione della documentazione progettuale relativa agli investimenti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito, il "PNRR") o nel Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101 (di seguito, il "FNC"), Gli Enti, al momento della domanda del P-PNRR/FNC, dovranno dare evidenza che le spese di progettazione siano correlate alla domanda di ammissione ai contributi a valere sulle risorse del PNRR e/o del FNC ovvero di essere stati gia' individuati come soggetti attuatori e assegnatari di tali contributi. Il P-PNRR/FNC potra' essere concesso da CDP sino al 31 dicembre 2024. Al P-PNRR/FNC si applica la procedura di finanziamento prevista per il prestito ordinario, sia per quanto attiene all'istruttoria che al perfezionamento del contratto (cfr. parte II, sez. 2 e 3). Al P-PNRR/FNC si applica altresi', per intero, la disciplina del prestito ordinario a tasso variabile, di cui alla parte III della presente Circolare, fatta eccezione per quanto specificato nelle sezioni che seguono del presente capitolo. Sez. 1 - Spese finanziabili Sono finanziabili esclusivamente le spese per la predisposizione della documentazione progettuale, finanziabili mediante ricorso a indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, purche' riferite a investimenti inseriti nel PNRR o nel FNC. Sez. 2. - Importo minimo L'importo minimo del P-PNRR/FNC e' pari ad euro 2.500 (duemilacinquecento). Sez. 3. - Pre-ammortamento ll pre-ammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto e si conclude il 31 dicembre dell'anno solare successivo alla data di stipula. A decorrere dalla prima data di erogazione (esclusa) e fino al giorno (incluso) immediatamente precedente la data di inizio ammortamento, sull'importo della somma erogata al netto della somma delle quote capitale eventualmente gia' rimborsate maturano interessi di pre-ammortamento a tasso variabile. Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel primo semestre di ogni anno solare viene effettuato alla data del 31 luglio immediatamente successivo, mentre il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel secondo semestre viene effettuato alla data del 31 gennaio dell'anno successivo, mediante addebito diretto sul conto corrente bancario dell'Ente. L'importo degli interessi di preammortamento maturati in ciascun semestre solare di pre-ammortamento e' calcolato: (a) sull'importo oggetto di ciascuna erogazione, dalla data della relativa erogazione e fino alla scadenza del semestre nel cui ambito ricade tale data, ad un tasso di interesse pari al primo parametro euribor vigente alla data della relativa erogazione, aumentato della maggiorazione del prestito; e (b) sulla somma erogata risultante in corrispondenza dell'ultimo giorno del semestre solare antecedente al relativo periodo semestrale di calcolo degli interessi di pre-ammortamento, successivo al primo, al netto delle quote capitale eventualmente gia' rimborsate entro la predetta data (inclusa), al parametro euribor, aumentato della maggiorazione del prestito. Il parametro euribor ed il primo parametro euribor sono calcolati secondo i criteri indicati nella parte III, cap. I, sez. 1, par. 2 e nella sez. 4. Sez. 4 - Ammortamento L'ammortamento del P-PNRR/FNC ha durata di cinque anni. Il periodo di ammortamento decorre dal 1° gennaio del secondo anno solare successivo alla data di stipula del contratto e termina alla data di scadenza del prestito. Sez. 5 - Diverso utilizzo Il diverso utilizzo del P-PNRR/FNC non e' consentito. Sez. 6 - Tassi di interesse Fermo restando quanto previsto alla precedente sez. 3, ai P-PNRR/FNC sono applicabili i tassi di interesse dei prestiti ordinari a tasso variabile di pari durata e struttura finanziaria. Sez. 7 - Rimborso anticipato obbligatorio e riduzione automatica Per l'intera durata del prestito, l'Ente che abbia incassato, in una o piu' soluzioni, il contributo a valere sulle risorse del PNRR e/o del FNC, e' obbligato a darne tempestiva comunicazione alla CDP. Qualora il predetto contributo sia incassato nel periodo intercorrente tra la data di stipula e, di norma, il 30 novembre immediatamente antecedente la data di inizio dell'ammortamento, l'Ente e' tenuto a rimborsare anticipatamente il prestito, senza pagamento di alcun indennizzo, per un importo pari a quello incassato (non oggetto di precedente rimborso anticipato obbligatorio) ovvero, se minore, per un importo pari alla differenza tra la somma erogata e le eventuali somme gia' rimborsate. Inoltre, ove l'importo del contributo incassato risulti eccedente rispetto alla differenza tra la somma erogata e le eventuali somme gia' rimborsate, l'importo del prestito e' automaticamente ridotto dalla CDP di un ammontare pari all'importo della predetta eccedenza. Qualorail contributo a valere sulle risorse del PNRR e/o del FNC, sia incassato successivamente, di norma, al 30 novembre immediatamente antecedente la data di inizio dell'ammortamento, ove l'importo del contributo incassato sia: - inferiore all'importo del debito residuo, l'Ente e' tenuto a pagare alla CDP un importo pari al contributo incassato, senza pagamento di alcun indennizzo; - pari o superiore all'importo del debito residuo, l'Ente sara' tenuto a effettuare il rimborso anticipato totale del prestito e a corrispondere alla CDP un importo pari alla differenza tra la somma erogata e la somma dei rimborsi in linea capitale gia' effettuati a qualunque titolo,fermo restando che, qualora la somma dei rimborsi in linea capitale gia' effettuati a qualunque titolo risulti superiore alla somma erogata, la relativa eccedenza e' corrisposta dalla CDP all'Ente. Roma, 22 aprile 2022 L'amministratore delegato Dario Scannapieco TX22AAB13463