CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.146 del 17-12-2022)

 
Modifiche alla circolare CDP S.P.A. n. 1280  del  27  giugno  2013  e
s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al  credito  della
gestione separata  della  Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per
azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo  periodo,  del
D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n.
  326, da parte di enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267" 
 

  Alla  Circolare  CDP  S.p.A.  27  giugno  2013,  n.  1280,  recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai  sensi
dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003  n.
269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte  di
enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267",pubblicata in GURI n.
85, Parte II, del 20/07/2013,  come  modificata  in  data  21/11/2016
(GURI n. 149, Parte II, del 20/12/2016), in data 12/04/2017 (GURI  n.
57, Parte II, del 16/05/2017), in data 14/07/2017 (GURI n. 110, Parte
II, del 19/09/2017), in data 7/06/2019 (GURI n.  71,  Parte  II,  del
18/06/2019) e  in  data  13/07/2020  (GURI  n.  107,  Parte  II,  del
12/09/2020), sono apportate le modifiche di seguito indicate: 
  Nella Parte III: CONDIZIONI GENERALI, Cap. 1  "PRESTITI  ORDINARI",
alla Sez. 12 "Diverso utilizzo",dopo il periodo:  "La  documentazione
istruttoria da produrre per la concessione del  diverso  utilizzo  e'
disponibile nella relativa sezione del sito internet della  CDP."  e'
inserito il periodo: "Per il finanziamento di debiti fuori  bilancio,
si precisa che, cosi' come per la concessione di  un  nuovo  prestito
ordinario (cfr. parte III, cap.  1,  sez.  15),  l'autorizzazione  da
parte di CDP del diverso utilizzo deve intervenire nel medesimo  anno
solare  nel  quale  e'  deliberato  il  riconoscimento   dei   debiti
finanziati. Fa eccezione la sola ipotesi in cui l'Ente faccia ricorso
alla predisposizione del piano  triennale  di  rateizzazione  di  cui
all'art. 194, comma 2 del TUEL, nel qual caso l'Ente puo'  richiedere
uno o piu' diversi utilizzi nel corso di ciascun anno, in conformita'
a quanto previsto nel piano medesimo.". 
  Nella Parte III: CONDIZIONI GENERALI,  dopo  il  Cap.  7  "PRESTITI
FLESSIBILI GRANDI OPERE" einserito il seguente Capitolo: 
  Cap. 8. 
  PRESTITI PROGETTUALITA' PNRR/FNC 
  Premessa 
  Il prestito Progettualita' PNRR/FNC  ("P-PNRR/FNC")  e'  rivolto  a
comuni,  province  e  citta'  metropolitane  ed  e'  finalizzato   al
finanziamento delle spese per la predisposizione della documentazione
progettuale relativa agli investimenti inseriti nel  Piano  Nazionale
di Ripresa e Resilienza di cui al decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(di  seguito,  il  "PNRR")  o  nel  Fondo  complementare  di  cui  al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º luglio 2021, n. 101 (di seguito, il "FNC"), 
  Gli Enti, al momento della domanda del  P-PNRR/FNC,  dovranno  dare
evidenza che le spese di progettazione siano correlate  alla  domanda
di ammissione ai contributi a valere sulle risorse del PNRR  e/o  del
FNC ovvero di essere stati gia' individuati come soggetti attuatori e
assegnatari di tali contributi. 
  Il P-PNRR/FNC potra' essere concesso da CDP  sino  al  31  dicembre
2024. 
  Al P-PNRR/FNC si applica la procedura di finanziamento prevista per
il prestito ordinario, sia per quanto attiene all'istruttoria che  al
perfezionamento del contratto (cfr. parte II, sez. 2 e 3). 
  Al P-PNRR/FNC si applica altresi', per intero,  la  disciplina  del
prestito ordinario a tasso variabile, di cui  alla  parte  III  della
presente Circolare, fatta  eccezione  per  quanto  specificato  nelle
sezioni che seguono del presente capitolo. 
  Sez. 1 - Spese finanziabili 
  Sono finanziabili esclusivamente le spese  per  la  predisposizione
della documentazione progettuale,  finanziabili  mediante  ricorso  a
indebitamento ai sensi dell'articolo 3,  comma  18,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, purche' riferite a investimenti  inseriti  nel
PNRR o nel FNC. 
  Sez. 2. - Importo minimo 
  L'importo  minimo  del   P-PNRR/FNC   e'   pari   ad   euro   2.500
(duemilacinquecento). 
  Sez. 3. - Pre-ammortamento ll pre-ammortamento decorre  dalla  data
di perfezionamento  del  contratto  e  si  conclude  il  31  dicembre
dell'anno solare successivo alla data di stipula. 
  A decorrere dalla prima data di  erogazione  (esclusa)  e  fino  al
giorno  (incluso)  immediatamente  precedente  la  data   di   inizio
ammortamento, sull'importo della somma erogata al netto  della  somma
delle quote capitale eventualmente gia' rimborsate maturano interessi
di pre-ammortamento a tasso variabile. 
  Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel primo
semestre di ogni anno solare viene effettuato alla data del 31 luglio
immediatamente successivo, mentre il  pagamento  degli  interessi  di
pre-ammortamento maturati nel secondo semestre viene effettuato  alla
data del 31 gennaio dell'anno successivo, mediante  addebito  diretto
sul conto corrente bancario dell'Ente. 
  L'importo degli interessi di preammortamento  maturati  in  ciascun
semestre solare di pre-ammortamento e' calcolato: 
  (a) sull'importo oggetto di ciascuna erogazione, dalla  data  della
relativa erogazione e fino alla scadenza del semestre nel cui  ambito
ricade tale data, ad un tasso di interesse pari  al  primo  parametro
euribor vigente alla data della relativa erogazione, aumentato  della
maggiorazione del prestito; e 
  (b) sulla somma erogata risultante  in  corrispondenza  dell'ultimo
giorno del semestre solare antecedente al relativo periodo semestrale
di calcolo degli interessi di pre-ammortamento, successivo al  primo,
al netto delle quote capitale eventualmente gia' rimborsate entro  la
predetta  data  (inclusa),  al  parametro  euribor,  aumentato  della
maggiorazione del prestito. 
  Il parametro euribor ed il primo parametro euribor  sono  calcolati
secondo i criteri indicati nella parte III, cap. I, sez. 1, par. 2  e
nella sez. 4. 
  Sez. 4 - Ammortamento 
  L'ammortamento del P-PNRR/FNC ha durata di cinque anni. 
  Il periodo di ammortamento decorre dal 1° gennaio del secondo  anno
solare successivo alla data di stipula del contratto e  termina  alla
data di scadenza del prestito. 
  Sez. 5 - Diverso utilizzo 
  Il diverso utilizzo del P-PNRR/FNC non e' consentito. 
  Sez. 6 - Tassi di interesse 
  Fermo  restando  quanto  previsto  alla  precedente  sez.   3,   ai
P-PNRR/FNC  sono  applicabili  i  tassi  di  interesse  dei  prestiti
ordinari a tasso variabile di pari durata e struttura finanziaria. 
  Sez. 7 - Rimborso anticipato obbligatorio e riduzione automatica 
  Per l'intera durata del prestito, l'Ente che  abbia  incassato,  in
una o piu' soluzioni, il contributo a valere sulle risorse  del  PNRR
e/o del FNC, e' obbligato a darne tempestiva comunicazione alla  CDP.
Qualora  il   predetto   contributo   sia   incassato   nel   periodo
intercorrente tra la data di stipula e,  di  norma,  il  30  novembre
immediatamente  antecedente  la  data  di  inizio  dell'ammortamento,
l'Ente e' tenuto a  rimborsare  anticipatamente  il  prestito,  senza
pagamento di alcun indennizzo, per un importo pari a quello incassato
(non oggetto di precedente rimborso anticipato obbligatorio)  ovvero,
se minore, per un importo pari alla differenza tra la somma erogata e
le eventuali  somme  gia'  rimborsate.  Inoltre,  ove  l'importo  del
contributo incassato risulti eccedente rispetto alla  differenza  tra
la somma erogata e le eventuali somme gia' rimborsate, l'importo  del
prestito e' automaticamente ridotto dalla CDP di  un  ammontare  pari
all'importo della predetta eccedenza. 
  Qualorail contributo a valere sulle risorse del PNRR e/o  del  FNC,
sia   incassato   successivamente,   di   norma,   al   30   novembre
immediatamente antecedente la data di inizio  dell'ammortamento,  ove
l'importo del contributo incassato sia: 
  - inferiore all'importo del debito  residuo,  l'Ente  e'  tenuto  a
pagare alla CDP  un  importo  pari  al  contributo  incassato,  senza
pagamento di alcun indennizzo; 
  - pari o superiore all'importo del  debito  residuo,  l'Ente  sara'
tenuto a effettuare il rimborso anticipato totale del  prestito  e  a
corrispondere alla CDP un importo pari alla differenza tra  la  somma
erogata e la somma dei rimborsi in linea capitale gia'  effettuati  a
qualunque titolo,fermo restando che, qualora la somma dei rimborsi in
linea capitale gia' effettuati a qualunque titolo  risulti  superiore
alla somma erogata, la relativa eccedenza e'  corrisposta  dalla  CDP
all'Ente. 
  Roma, 22 aprile 2022 

                      L'amministratore delegato 
                          Dario Scannapieco 

 
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